Stop al reddito di cittadinanza ai percettori impiegati in progetti utili della collettività (Puc) non in regola con il "green pass". Saranno considerati «assenti ingiustificati» e, pertanto, si vedranno applicare la sanzione della decadenza dal RdC anche per un solo giorno di assenza. Lo rende noto, tra l'altro, il ministero del lavoro nella nota n. 8526/2021 con la quale risponde ad alcune richieste di chiarimenti. In questi casi, spiega il ministero, al beneficiario che non intende dotarsi del green pass si può suggerire di rinunciare al RdC per evitare la decadenza.
Green Pass
Il green pass è operativo dal 15 ottobre con l'entrata in vigore dell'art. 3 del dl n. 127/2021 che ha esteso l'obbligo del possesso della certificazione verde a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato. Fino al 31 dicembre 2021, il possesso del green pass è requisito indispensabile per accedere ai luoghi di lavoro e, di conseguenza, per svolgere ogni tipo di prestazione lavorativa, di formazione e di volontariato.
Green pass e Puc
Il ministero spiega che il beneficiario del RdC, in quanto partecipante ai Puc, è soggetto alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro presso il datore di lavoro ospitante. Deve quindi ricevere le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui svolge la prestazione lavorativa e sulle misure di prevenzione ed emergenza ed è soggetto all'obbligo del green pass. In conclusione, il beneficiario di RdC che partecipa ai Puc a titolarità dei Comuni rientra tra coloro che, dal 15 ottobre al 31 dicembre, devono possedere ed esibire il green pass. Stessa regola se partecipa a Puc delle scuole.
Stop al RdC
Siccome il dm 22 ottobre 2019 stabilisce che la mancata partecipazione al Puc non giustificata è causa di «decadenza» dal RdC e la normativa anticovid sanziona chi non possiede il green pass equiparandolo ad un assente ingiustificato «fino alla presentazione della certificazione e, comunque, al 31 dicembre», il Ministero del Lavoro spiega che è sufficiente un giorno di assenza ingiustificata (cioè un giorno senza green pass) per decadere dal RdC. Con la conseguenza che il beneficiario non potrà chiedere nuovamente il RdC prima di 18 mesi.
Il ministero indica anche una alternativa: suggerire al beneficiario RdC sprovvisto di green pass di rinunciare preventivamente al RdC per evitare la decadenza. Quindi ripresentare domanda di RdC appena è in possesso del green pass o quando la normativa non lo prevederà più obbligatorio per legge.