Parità di genere, Domande rettificabili entro il 15 ottobre 2024

Lunedì, 19 Agosto 2024
L'istituto indica i requisiti che le imprese in possesso della certificazione di genere devono rispettare per accedere all'esonero contributivo dell'1% con un limite massimo di 50.000 euro annui.

Rettificabili entro il 15 ottobre 2024 le domande di esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere che abbiano indicato la retribuzione media dei singoli lavoratori in luogo della retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2844/2024 in cui spiega che la riapertura dei termini riguarda i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023. In caso contrario l’esonero contributivo sarà riconosciuto su un importo inferiore rispetto al dovuto in quanto determinato sulla base della retribuzione media mensile erroneamente indicata.

Parità di Genere

I chiarimenti riguardano la fruizione dell'esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali delle imprese che hanno la certificazione di parità UNI nel limite massimo di 50.000 euro annui previsto dall’articolo 5 della legge n. 162/2021. Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, la certificazione di parita' di genere, rilasciata in conformità alla Prassi Uni/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio Uni e quello dell'ente di accreditamento. Per accedere all'esonero, le aziende devono presentare domanda all'Inps attraverso lo specifico modulo telematico denominato "Par_Gen".

Retribuzione Globale

L’Istituto ha regolato l’esonero in trattazione con Circolare n. 137/2022 nella quale aveva indicato che, in sede di presentazione della domanda, i datori di lavoro dovevano indicare la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Con messaggio n. 1269/2023 l’Istituto ha specificato (riaprendo i termini di trasmissione delle domande) che per retribuzione media mensile si intende quella «globale» e non quella del singolo lavoratore. Si tratta cioè della media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte o da corrispondere dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei suddetti 100 lavoratori e non quella media del singolo lavoratore.

Rettifica entro il 15 ottobre 2024

I datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023, e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato 'trasmessa', relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella circolare 137/2022".

In assenza di rettifica la domanda sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.

L’Inps spiega, infine, che:

  • i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato di parità di genere, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione. Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, la domanda inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2023 sarà respinta;
  • i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.
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