È pari a 0,265056 il coefficiente per la rivalutazione delle quote per il trattamento di fine rapporto TFR accantonate al 31 dicembre 2013 relativo al mese di gennaio. L'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, è al valore di 107,3.
Tramite i dati resi noti dall'Istituto di statistica è possibile calcolare quindi il dato del trattamento di fine rapporto, introdotto dalla legge n. 297/82. Il calcolo viene fornito mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.
Secondo quanto stabilito dal codice civile (articolo 2120) il trattamento di fine rapporto accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rival. 75%); e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile.
In caso di corresponsione di un anticipazione del TFR il tasso di rivalutazione si deve applicare su l'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione del trattamento viene effettuata. Relativamente al resto dell'anno l'aumento si applica in bici solo sulla quota al netto della situazione è quella che rimane a disposizione del datore di lavoro. Non si rivaluta invece la quota di TFR versata dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare. Dal primo gennaio 2001 la rivalutazione del trattamento di fine rapporto è soggetta all'imposta sostitutiva del 11 per cento.