Figli minori di tre anni
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili inferiore ai tre anni, possono fruire anche quando l'altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalinga, o lavoratrice/lavoratore autonomo) di un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere preso dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, anche se non sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. Il prolungamento, da usare fino al dodicesimo anno di età del bambino, e il periodo di congedo parentale ordinario non possono superare in totale i tre anni. Il prolungamento è concesso a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore (art. 33 Dlgs 151/2001).
I genitori possono anche fruire dei riposi orari giornalieri di un'ora o due ore a seconda dell'orario di lavoro (articolo 42, Dlgs 151/2001) oppure dei tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l'altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza (art. 33. co. 3 della legge 104/1992). La legge indica che le richieste sono alternative l'una all'altra nel senso che la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo non è cumulativa nell'arco del mese.
Figli in età compresa da tre a dodici anni
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e dodici anni possono fruire, anche quando l'altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalinga, oppure lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di: 1) un prolungamento del congedo parentale fino al dodicesimo anno di età del bambino, per un periodo complessivo, compreso il periodo di congedo ordinario, di tre anni (articolo 33, Dlgs 151/2001); 2) tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui 'altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari che possono dare I'assistenza al bambino disabile. Anche in questo caso le due richieste sono alternative e non cumulative nell'arco del mese.
Figli con età superiore a dodici anni
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave possono chiedere e avere tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli/sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suoceri, nuora, genero; sono affini di secondo grado: fratelli/sorelle del coniuge e nonni del coniuge.
I genitori adottivi o affidatari possono prolungare il congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, in ogni caso non oltre il compimento della maggiore età. Naturalmente oltre a queste tutele il genitore può anche fruire del congedo straordinario biennale ai sensi dell'articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001.
Il trattamento economico
I permessi fruiti a giorni o a ore sono indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta, mentre quelli concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del bambino possono essere indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta. Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all'assegno per il nucleo familiare. Per i lavoratori l'indennità viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga e poi verrà richiesta a rimborso conguagliandola con i contributi dovuti all'lnps. Invece per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per i lavoratori del lo spettacolo saltuari o con contratto a termine, l'indennità viene pagata direttamente dall'lnps dietro domanda dell'interessato.