Il datore di lavoro deve sempre presentare la denuncia di infortunio sul lavoro di tutti gli eventi che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità. Lo rende noto l'Inail nella circolare n. 24/2021 in cui fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali.
La denuncia d'infortunio
L'obbligo ricorre per tutti gli infortuni prognosticati non guaribili in tre giorni (la cosiddetta franchigia), indipendentemente da valutazioni sull'indennizzabilità. La denuncia va presentata all'Inail in via telematica nel termine di due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e per quelli con pericolo di morte, il termine è più breve, cioè pari a 48 ore dall'infortunio.
Il termine
Il giorno iniziale da cui decorre il termine è il giorno successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero che identifica il certificato d'infortunio trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria. Se cade in giorno festivo, il termine slitta al primo giorno successivo non festivo. Il sabato viene considerato giornata feriale.
Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine (due giorni) per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.
L'Inail precisa di essere tenuto a istruire il caso d'infortunio, non solo a seguito di certificato trasmesso dal medico o a seguito di denuncia del datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell'Inps (se il Covid non è «malattia»). In questi casi, la sede Inail che riceve il certificato o la segnalazione è tenuta a richiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia d'infortunio.
Nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico il termine decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio, che viene trasmessa dall'Inail via Pec o per posta in caso di constatata assenza di Pec.
Fuori dai suddetti casi (presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e/o richiesta di denuncia da parte della Sede Inail), il datore di lavoro non ha alcun obbligo di presentazione della denuncia di infortunio (e quindi non incorre in sanzioni).
Infortunio Covid-19
L'Inail spiega che per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps, pertanto il termine (di due giorni) decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.
Diffida obbligatoria
L’importo della sanzione per la violazione dell'obbligo di denuncia oscilla da 1.290 a 7.745 euro e forma oggetto della cd. diffida obbligatoria di cui all'articolo 13 del dlgs n. 124/2004. Di conseguenza gli ispettori emetteranno una prima diffida a carico del datore, con invito a regolarizzare entro 15 giorni con pagamento della sanzione minima (euro 1.290); in assenza del pagamento si procede con richiesta di pagamento della sanzione ridotta ex legge n. 689/1981 entro 60 giorni (di 2.580 euro); in assenza si procede con l'«ordinanza ingiunzione» e la sanzione potrà arrivare a 7.745 euro.
Obblighi Informativi
Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Quest'obbligo va assolto anche se l'infortunio è superiore ad un giorno.
Per agevolare gli utenti il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’Inail è stato denominato Comunicazione/denuncia di infortunio e consente ai datori di lavoro di assolvere, ove l'infortunio sia superiore a tre giorni, con un unico adempimento sia la denuncia di infortunio a fini assicurativi all’Inail che la comunicazione di infortunio al SINP a fini statistici e informativi. I due obblighi ed i relativi procedimenti sanzionatori sono autonomi l'uno dall'altro fermo restando che l’applicazione della sanzione amministrativa per violazione degli obblighi "SINP" esclude l’applicazione della sanzione per l'omessa denuncia dell'infortunio ai fini assicurativi.
A tal riguardo l'Inail spiega che la diffida obbligatoria va attivata tempestivamente (nel termine di 90 giorni fissato dalla legge a pena di decadenza per la notifica della contestazione dell’illecito) anche in mancanza di notizie sull’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi "SINP", per gli infortuni superiori a tre giorni. Ciò in quanto i due giudizi sono autonomi.