Rapporto Pari Opportunità, obbligo esteso alle aziende con più di 50 dipendenti

Martedì, 24 Maggio 2022
Dal Ministero del Lavoro le indicazioni per la compilazione e l’invio del rapporto biennale sulle pari opportunità alla luce delle novità introdotte per il 2022. Il relativo obbligo, a partire da quest’anno, è infatti esteso alle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti (e non più 100) ed è considerato condizione indispensabile per la partecipazione alle gare pubbliche.

Via libera al nuovo «rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile». A partire dal rapporto 2020/2021, l'obbligo è esteso alle aziende, pubbliche e private, con più di 50 dipendenti (finora il limite era 100 dipendenti). Lo prevede il Decreto interministeriale Lavoro-Pari Opportunità del 29 marzo 2022 pubblicato sul sito internet del ministero del lavoro (sezione pubblicità legale).

La legge sulla parità salariale (l.n.162/2021) ha, infatti, modificato il Codice delle pari opportunità allargando la platea dei datori di lavoro obbligati all’adempimento alle aziende con 50 dipendenti o più. Peraltro, in forza del decreto Semplificazioni (D.L. n.77/2021), chi non rispetta l’obbligo, oltre alle sanzioni, incorre anche nell’esclusione dalle gare pubbliche bandite con le risorse del Recovery Fund.

L’Adempimento

L'adempimento, come noto, mostra il quadro della situazione occupazionale del personale, maschile e femminile, con le informazioni relative a ognuna delle professioni, allo stato delle assunzioni, alla formazione e promozione professionale, ai livelli, ai passaggi di categoria o qualifica, ad altri fenomeni di mobilità, all'intervento della cassintegrazione, ai licenziamenti, ai prepensionamenti e pensionamenti, alla retribuzione effettivamente erogata. Finora erano obbligati all'adempimento le aziende, pubbliche e private, con oltre 100 dipendenti. Ora il limite scende a 50 dipendenti.

La Redazione del Rapporto

Per la redazione del rapporto occorre inviare, esclusivamente tramite modalità telematica, il modello contenuto nell’allegato A al decreto in questione. A tal fine dal 23 giugno 2022 sarà reso disponibile un servizio ad hoc sul portale del Ministero del Lavoro. Per accedervi, le aziende dovranno utilizzare esclusivamente il sistema pubblico d'identità digitale, vale a dire o Spid o la carta d'identità elettronica (Cie) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal ministero del lavoro. Fino ad allora si continua ad utilizzare il vecchio modello reso disponibile per i nuovi obbligati già dall’11 febbraio.

Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile va presentato entro il 30 settembre 2022. Questa scadenza però, vale solo per il biennio 2020 2021. Per i bienni successivi è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Per le aziende, pubbliche e private, che occupano oltre 50 dipendenti e che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, il primo rapporto fornisce la situazione del personale riferita al 31 dicembre 2021. Le aziende che abbiano già redatto il rapporto con le vecchie modalità devono rifare l'adempimento, ossia compilare il rapporto per il biennio 2020-2021 secondo il nuovo modello (allegato A) e trasmetterlo entro il 30 settembre.

Entro lo stesso termine una copia del rapporto deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

L’attività di monitoraggio

Il decreto stabilisce un apposito monitoraggio da parte del consigliere regionale di parità che potrà accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza. Una volta elaborati, il consigliere regionale potrà inviare i risultati al consigliere nazionale, alle sedi territoriali dell’INL, al Ministero del Lavoro, allo sportello del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istat e al CNEL. 

Sanzioni in caso di mancato invio

Previste, per la mancata presentazione nei tempi del rapporto, sanzioni amministrative da 515 a 2.580 euro. Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Ad ogni buon conto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro accerta la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Gare pubbliche

Si ricorda che con il decreto semplificazioni (dl n. 77/2021) le aziende che intendono partecipare a bandi di gara sono tenute, pena l’esclusione, a produrre al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto. Il documento deve presentare l’attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali e al consigliere regionale di parità. In caso di inosservanza il rapporto potrà essere trasmesso entro 60 giorni, trascorsi i quali l’azienda è definitivamente esclusa.

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