Disco verde dell’Inps alla nuova decontribuzione Sud. Nel 2025 vale il 25% della contribuzione dovuta per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 entro un massimo di 145€ mensili. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 32/2025 spiegando che l’incentivo si rivolge ai datori di lavoro del settore privato fino a 250 dipendenti. La versione riservata alle imprese più grandi, oltre i 250 dipendenti, resta in stand-by in attesa del via libera della Commissione Ue.
Decontribuzione Sud
L’articolo 1, co. 406 della legge n. 207/2024 ha rivisto l’incentivo operativo sino al 31 dicembre 2024 che riconosceva uno sconto sulla quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro nelle aree del mezzogiorno (Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo) in misura pari al 30% senza limiti d’importo sui dipendenti assunti, sia a termine sia a tempo indeterminato, entro il 30 giugno 2024.
La nuova versione è meno succulenta perché ha ridotto lo sconto: dal 30 al 25%; ha imposto un limite: 145 euro mensili a lavoratore; infine, ha circoscritto il beneficio ai datori con massimo 250 addetti (a quelli di più grandi dimensioni lo sconto spetterà a condizione di un incremento occupazionale). Il beneficio si applica ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che si svolgono in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna. Sono esclusi il settore agricolo, i contratti di lavoro domestico e gli apprendisti.
Somministrazione
Lo sconto spetta anche per i lavoratori somministrati a datori di lavoro la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle predette regioni. Ciò che rileva, dunque, è la sede di lavoro del lavoratore e del datore di lavoro utilizzatore, a prescindere dalla sede legale od operativa dell’agenzia di somministrazione (per sede di lavoro s’intende l’unità operativa del datore di lavoro in cui il lavoratore dipendente svolge la sua attività). In tal caso, poiché l’agevolazione è concessa con la regola de minimis, l’onere di rispettare tale regola ricade sul datore di lavoro utilizzatore (e non sull’agenzia di somministrazione).
La misura del bonus
Lo sconto è pari al 25% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, senza ripercussioni negative per i lavoratori ai fini pensionistici (resta invariata l’aliquota di computo) e si applica per 12 mesi (da gennaio a dicembre 2025). Pertanto, spiega l’Inps, le mensilità aggiuntive erogate autonomamente non rientrano nel calcolo dello sconto; invece, se erogate mensilmente, a ratei, vi rientrano.
Tra le condizioni per la concessione dello sgravio la legge di bilancio 2025 prevede che l’agevolazione non spetta ai datori di lavoro non in regola con gli obblighi di assunzione dei disabili (legge n. 68/1999). Da segnalare, inoltre, che i rapporti incentivabili nel 2025 sono solo quelli di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 (ancorché derivanti da una trasformazione di contratto a termine entro tale termine). Pertanto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato nel 2025 non potrà essere agevolato per l’intero anno 2025 ma sarà ammesso alla fruizione nell’anno 2026 (sempre per 12 mensilità).
Documenti: Circolare Inps 32/2025