Lavoro
Riforma Pa, tempi piu' brevi per il riconoscimento dell'invalidità
La nuova normativa riduce i termini per la certificazione dello status di handicap da 90 giorni a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Kamsin Tempi piu' brevi per il riconoscimento dello stato di disabile. L’ art. 25 del dl 90/2014 ha infatti ridotto i termini per la certificazione dello status di handicap da 90 giorni a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso tale termine senza che la commissione si sia espressa, gli accertamenti vengono effettuati in via provvisoria da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’Asl in cui è assistito l’interessato.
L'articolo 25 del decreto precisa, tra l'altro, che l'efficacia di tali accertamenti sono estesi anche ai fini della precedenza nella scelta della sede di assegnazione o trasferimento nei concorsi pubblici e per i benefici alternativi al prolungamento del congedo parentale fino ai tre anni di vita del figlio affetto da handicap in situazione di gravità, e che consistono nel diritto a fruire di due ore di riposo giornaliere e dei permessi dal lavoro (articolo 33, legge n. 104/1992). Ma le novità non terminano qui.
L'interessato sottoposto a visita medica potrà infatti richiedere alla commissione medica il rilascio di un certificato provvisorio al termine della visita, valido fino all'emissione dell'accertamento definitivo in modo da anticipare gli effetti del beneficio.
Il decreto agevola poi gli esoneri dalle visite di controllo sullo stato invalidante effettuate dall'Inps periodicamente. I soggetti esonerati sono quelli cui sia stata accertata una menomazione o patologia stabilizzata o ingravescente e quelli affetti da sindrome da talidomide o sindrome di Down. Fino al 24 giugno, l'esonero era invece subordinato pure all'avvenuto riconoscimento, a favore dell'invalido, dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione. Ora tale condizione è venuta meno.
Infine il decreto dispone, di grande importanza, l'esonero dalla prove preselettiva nelle prove d’ esame nei concorsi pubblici e per l’ abilitazione alle professioni in favore di soggetti con invalidità superiore all’ 80%.
Zedde
Cig in deroga, ecco il nuovo identikit dal 2014
Le Regioni potranno stabilire regole proprie sino al 31 Dicembre 2014. I criteri per la concessione dell'ammortizzatore sociale si fanno piu' stringenti in vista del definitivo superamento dal 2017.
Kamsin Il decreto Sblocca Italia (articolo 40 del decreto legge 133/2014 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 212 il 12 settembre scorso), dispone un rifinanziamento di 728 milioni degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014: un rifinanziamento che porta la dotazione complessiva di risorse disponibili a circa un miliardo e 720 milioni, 320 in più rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità 2014. Secondo quanto si apprende dal Dicastero di Via Veneto la copertura sarà assicurata liberando risorse da interventi non decollati, facendo ricorso alle risorse ministeriali per la formazione continua e, in misura limitata, alle risorse da destinare ai fondi inter-professionali.
Le risorse saranno utilizzate per finanziare la nuova disciplina introdotta dal decreto interministeriale 83473 che dallo scorso 4 agosto ha mutato i criteri di ordine generale a cui le Regioni devono attenersi per la concessione della cassa integrazione. C'è tuttavia un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2014, durante il quale le Regioni stesse possono darsi regole, in deroga a quelle stabilite dal decreto (nei limiti però di un plafond del 5% delle risorse a disposizione della Regione e di 70 milioni sul territorio nazionale). Dal 2015 le Regioni dovranno attenersi alla regole del decreto. Regole che sono piu' stringenti in vista del definitivo superamento - dal 2017 - della cassa integrazione in deroga.
Le nuove regole - La normativa dispone prima di tutto che possono richiedere il trattamento di Cigd solo le imprese di cui all'articolo 2082 del Codice civile, con l'esclusione quindi dei datori di lavoro non imprenditori, in particolare i professionisti.
I lavoratori beneficiari sono quelli in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo di cig in deroga. L'ammortizzatore è concesso, inoltre, solo nei casi di sospensione o riduzione di attività lavorativa (in nessun caso per l'ipotesi di cessazione dell'attività d'impresa o di parte di essa) per le seguenti motivazioni: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione.
Per i trattamenti concessi nel 2014 la durata del trattamento non potrà superare gli 11 mesi in un anno; la durata si restringe a 5 mesi in un anno se il trattamento viene concesso dal 2015. L'importo del trattamento è stabilito nella misura dell'80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra te zero e il limite dell'orario contrattuale (non oltre le 40 ore settimanali). Il periodo è accreditato figurativamente a fini pensionistici.
Infine, per la richiesta, il decreto stabilisce che l'impresa presenti in via telematica una domanda all'Inps e alla regione, corredata dell'accordo quadro stipulato in sede regionale, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Zedde
Jobs Act, il governo presenta l'emendamento per superare l'articolo 18
L’accordo raggiunto prevede in sostanza l’abolizione dell’articolo 18 per tutti quelli che, dal varo della riforma in poi, avranno un nuovo impiego a tempo indeterminato.
Kamsin Il governo sarà delegato a riscrivere lo Statuto dei Lavoratori con un decreto legislativo da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in un testo unico semplificato delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro. Tra i criteri cui dovrà ispirarsi l'intervento c'è il tanto discusso riferimento alle nuove assunzioni da fare con contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, cioè in base all'anzianità di servizio. Sono queste le principali novità contenute nell'articolo 4 del ddl delega sul lavoro (il cd. Jobs Act) presentato ieri dal governo, d'intesa con il relatore Maurizio Sacconi (Ncd).
«Vogliamo un mercato del lavoro più equo, dove tutti abbiano il giusto grado di opportunità e di tutele», commenta il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. Quindi la posizione del governo è netta: si punta a sostituire, in caso di licenziamento, la reintegra con il pagamento di un indennizzo. Una volta ottenuto il via libera del Parlamento il governo potrà esercitare la delega, in tempi brevi cancellando di fatto l'articolo 18 per i neo-assunti con contratti a tempo indeterminato, che in caso di licenziamento illegittimo otterranno solo un indennizzo economico crescente in base all'anzianità di servizio. Nulla cambierà invece per i vecchi contratti che , di fatto, continueranno a godere della protezione offerta dall'articolo 18 come accade attualmente.
Per il Nuovo Centrodestra, a cominciare da Maurizio Sacconi, l’accordo raggiunto prevede in sostanza l’abolizione dell’articolo 18 per tutti quelli che, dal varo della riforma in poi, avranno un nuovo impiego a tempo indeterminato: «Il reintegro sarà possibile solo per quelli che già hanno un lavoro».
Per favorire la ripresa del mercato del lavoro, oltre alla semplificazione dello Statuto dei Lavoratori, il governo è al lavoro per abbattere, già con la legge di stabilità, una parte delle imposte che pesano sul lavoro. La cifra che aleggia nell'aria è di una riduzione di almeno 3,5-4 miliardi di euro. Ieri a Palazzo Chigi il premier ha incontrato, ancora una volta, il ministro Pier Carlo Padoan e il commissario alla spending review Carlo Cottarelli. Un appuntamento per provare a fare un primo punto sui dossier di «self spending review» presentati dai ministri e che dovrebbero essere uno dei pilastri per raggiungere i 20 miliardi indicati come obiettivo dallo stesso Renzi. Magli occhi sono puntati soprattutto sul ministero dell’Economia. È dal lavoro di Padoan che Renzi si aspetta un contributo rilevante.
Zedde
Cig in deroga, da quest'anno più difficile l'accesso
La Circolare del Ministero del Lavoro conferma la stretta sulle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. Restano esclusi i liberi professionisti.
Kamsin Sulla Cassa in deroga arriva la stretta. Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale 83473/2014 il ministero del lavoro ha precisato, con la Circolare 19/2014 dello scorso 11 Settembre, che gli accordi per l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga stipulati dopo il 4 Agosto 2014 dovranno riguardare lavoratori con almeno 8 mesi di anzianità lavorativa per quest'anno e 12 dal 2015.
La Circolare conferma che il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga possa essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile. Rientrano nell'ambito di applicazione anche i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti). Il piccolo imprenditore, infatti, è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore, sia pure con alcune peculiarità definite dalla legge con la finalità di uno snellimento e semplificazione degli adempimenti. Restano esclusi quindi i dipendenti degli studi professionali.
Il disco verde al trattamento sarà possibile solo verso i lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione. Il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa. In altri termini l'impresa che chiude i battenti anche parzialmente non potrà ottenere la Cig in deroga per i propri dipendenti.
Per ogni unità produttiva riferita a imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cig e dei fondi di solidarietà, la Cassa integrazione in deroga potrà essere conseguita al massimo per 11 mesi nel 2014, che scendono a 5 nel 2015. Per le aziende che, invece, possono contare sulla Cig, ovvero sui fondi di solidarietà, si potrà prevedere una proroga del trattamento della Cig in corso ma solo per situazioni eccezionali, a salvaguardia dei livelli occupazionali e sempre che sia prevista una ripresa dell'attività lavorativa.
Mobilità in deroga - Per quanto riguarda la mobilità in deroga, la Circolare ricorda che può essere concessa solo se i lavoratori (con anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato) non hanno diritto ad altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro (quale l'Aspi). La durata massima della mobilità in deroga per i lavoratori che già ne beneficiano da almeno 3 anni, anche non continuativi, è di 5 mesi solo per il 2014 (8 mesi per le zone del mezzogiorno).
Per coloro che hanno beneficiato della mobilità in deroga per meno di 3 anni, la durata massima è stabilita in 7 mesi per il 2014 (10 mesi nel mezzogiorno), ridotta a 6 mesi (8 mesi nel mezzogiorno) per gli anni 2015 e 2016. Per questi ultimi soggetti è prevista, poi, una durata massima complessiva che oscilla tra i 3 anni e 4 mesi e i 3 anni e 8 mesi. Anche per la mobilità in deroga, i datori di lavoro devono essere imprenditori.
Riforma Cig in deroga, studi professionali esclusi dal beneficio
Cig, scatta la contribuzione al fondo di solidarietà residuale
Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi. E' quanto ha precisato l'Inps con il messaggio 6897/2014. Kamsin Il pagamento dei contributi relativi al mese di ottobre del fondo di solidarietà residuale è invece previsto per il 16 Novembre.
Il Ministro del Lavoro con Decreto 79141 del 7 Febbraio 2014, in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha istituito a suo tempo presso l’ INPS il Fondo di solidarietà residuale con lo scopo di dare una copertura integrativa salariale a quei settori rimasti esclusi dai precedenti interventi normativi in materia. Il Decreto a suo tempo ha fissato che il Fondo a partire dal 1° Gennaio 2014 è soggetto al finanziamento con contributi sia a carico dei lavoratori dipendenti sia a carico del datore di lavoro nelle aziende con più di 15 dipendenti da versare mensilmente.
L’ Inps, dopo aver fissato la prima scadenza al 16 Settembre e per gli arretrati Gennaio/Luglio al 16 Dicembre con una maggiorazione dell’ 1% per interessi legali, ha aggiornato le scadenze: pagamento del primo contributo il 16 Novembre per il versamento dei contributi relativi al mese di Ottobre (il 17 perché il 16 è festivo) e nuovo termine per gli arretrati Gennaio/Settembre fissato per il 16 Dicembre.
Zedde
Jobs Act, il Senato dice sì alle ferie solidali per i colleghi in difficoltà
La commissione lavoro del Senato ha dato il via libera alla possibilità di regalare le ferie ai colleghi in difficoltà. Potenziati anche gli accordi aziendali di solidarietà e il contratto di ricollocazione.
Kamsin Possibilità di regalare alcuni giorni delle proprie ferie ai colleghi in difficoltà, contratto di ricollocazione, potenziamento degli accordi di solidarietà, stretta sulle dimissioni in bianco. Sono queste le novità approvate ieri dalla commissione Lavoro del Senato che sta esaminando la delega al governo sul Jobs Act.
Nel nostro ordinamento arriveranno dunque le cosiddette ferie solidali. In pratica i lavoratori potranno cedere gratuitamente i giorni di riposo «aggiuntivi», cioè eccedenti il tetto minimo fissato per legge, a colleghi che hanno un figlio minore che «necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute». Il Senato ha dato disco verde anche al contratto di ricollocazione, uno strumento già introdotto sperimentalmente con la legge di Stabilità 2014 utilizzato attualmente per la vertenza Alitalia. Si tratta di un contratto trilaterale tra lavoratore disoccupato, centri per l'impiego e agenzia per il lavoro privata scelta dallo stesso lavoratore: a fronte di una effettiva ricollocazione del lavoratore per «un periodo congruo», l'agenzia riceverà un compenso che varia a seconda del profilo del lavoratore (più è difficile da ricollocare, maggiore sarà il bonus). Se il lavoratore si rifiuta di seguire i corsi proposti dal tutor o di accettare il lavoro proposto perde una parte del sussidio.
Novità anche per i contratti di solidarietà: sarà più semplice l'applicazione di quelli "espansivi", ovvero finalizzati a nuova occupazione.
E' rinviato a martedì il vero nodo che ancora divide le forze politiche: quell'articolo 4 che delega il Governo al riordino delle forme contrattuali vigenti, nell'ambito del quale si dovrà decidere la fisionomia del nuovo contratto a protezione crescente e dunque il perimetro di applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Statuto che, per il presidente della commissione Maurizio Sacconi (Ncd), che è anche relatore del Ddl delega, va riscritto «con lo scopo di incoraggiare la propensione ad assumere, di aumentare la dimensione delle imprese, di accrescere la produttività del lavoro».
Riforma Pensioni, non tutti i trattenimenti in servizio sono revocabiliZedde