Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Dovrei essere considerato lavoratore precoce, nel senso che ho un anno di contributi interamente versati nell'età anagrafica 17-19 anni. Sono nato il 10 agosto 1956 e, al 31 marzo 2013, ho 2.074 settimane di contributi accreditati. Quando potrò andare in pensione e soprattutto sarò soggetto alla penalizzazione? Maurizio

Non esistono più i lavoratori precoci, nel senso che ormai non si fa più distinzione tra lavoratori normali e precoci; tutti seguiranno le stesse regole pensio­nistiche. Stando a quanto comunicato dal lettore in meri­to ai contributi, egli dovrebbe andare in pensione con decorrenza nel dicembre 2015, raggiun­gendo 42 anni e sei mesi di contributi nel novembre dello stesso anno.

Se la predetta anzianità contributiva deriva esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria la penalizzazione è esclusa.


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L'accettazione di un lavoro a tempo determinato durante la mobilità e prima di aver superato i 40 anni di lavoro può far perdere la salvaguardia? Valter da Brescia

La risposta è negativa. Con specifico riguardo ai lavoratori in mobilità ordinaria (articolo 24, comma 14, lettera a) Dl 201/2011) il decreto interministeriale del 1° Giugno 2012 pubblicato in GU numero 171 il 24 Luglio 2012 non richiede la necessità di non aver trovato un'occupazione lavorativa, ovviamente compatibile con la permanenza nelle liste di mobilità, per il periodo successivo alla data di collocamento in mobilità. Tale requisito sarebbe peraltro incompatibile con la mobilità in quanto lavoratori in questione sono obbligati ad accettare l'offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità come previsto dall'articolo 9, comma 1 lettere b) e lettera c) della legge n. 223 del 1991.

Si ritiene pertanto che l'accettazione di un lavoro a tempo determinato – per i soli lavoratori in mobilità ordinaria - sia ininfluente ai fini della salvaguardia.

La risposta è negativa in parte anche con riguardo ai lavoratori cessati a seguito di accordi intervenuti con il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012. Il messaggio inps numero 3890 del 5 Marzo 2013 ha infatti disposto che: "le istanze di cui all'articolo 2, comma 1 lettera g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012 presentate da lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011 che dichiarano di essere stati rioccupati antecedentemente all'entrata in vigore della normativa in argomento in qualità di lavoratori subordinati in mobilità, vanno accolte in quanto all'epoca dei fatti i lavoratori in questione risultavano obbligati ad accettare l'offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità come espressamente indicato dall'articolo 9, comma 1 lettere b) e lettera c) della legge n. 223 del 1991.

Pertanto le certificazioni di salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 c.d. dei 65.000, relative ai lavoratori cessati e che si trovano nelle condizioni sopra indicate devono essere definite senza tener conto delle eventuali rioccupazioni a tempo determinato intervenute entro il 24 luglio 2012 (data di pubblicazione del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012). Ne consegue che l'indicazione dell'assenza di rioccupazione prevista nell' articolo 2, comma 1 lettera g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012 non deve essere applicate ai lavoratori in parola".


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Cari signori sono stato dipendente pubblico (dello Stato) a tempo pieno dallo marzo 1978 al 1997, e a tempo determinato dal 16 luglio 1997 al 31 dicembre 2003; sono iscritto alla Cassa nazionale geometri dal 1997 a tutt'oggi. Vorrei sapere se è conveniente procedere con la totalizzazione o, se al compimento dei 67 anni, ho già maturato l'anzianità necessaria per la pensione. Inoltre vorrei sapere se, in qualità di invalido per causa di servizio, se esiste qualche norma particolare per tale situazione. Francesco da Genova 

La totalizzazione nazionale consente di avere un'uni­ca pensione al compimento dei 65 anni e tre mesi (2013-2015; 65 anni e 7 mesi dal 2016) con almeno 20 anni di contribu­ti. In alternativa, è possibile accedere alla pensione di anzia­nità con 40 anni e tre mesi di contributi, requisito che - nel caso in questione - potrà essere raggiunto tra circa cinque anni. Nei casi di totalizzazione la pensione è sempre calco­lata con il sistema di calcolo contributivo, salvo che l'inte­ressato non possa fare valere un diritto autonomo in una delle gestioni interessate. Ad esempio, qualora il lettore raggiungesse l'età prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia riservata ai lavoratori dipendenti del pubblico impiego, avendo oltre 25 annidi contributi, la pensione sarà calcolata secondo le regole del sistema misto. Inoltre, l'ac­cesso al pensionamento è differito di 18 mesi a causa della finestra mobile che in tale fattispecie continua a trovare ap­plicazione. L'assenza della data di nascita del lettore non consente di fornire ulteriori indicazioni.

L'invalidità per causa di servizio può dare luogo a pensione privilegiata, oppure a equo indennizzo, qualora ci sia un nes­so di causalità tra inabilità e servizio prestato, accertato dal­le commissioni mediche competenti. Si ricorda che l'articolo 6 del decreto "Salva Italia" ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, fatti salvi i procedimenti in corso al 6 dicembre 2011.


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Sono un'esodata del credito: - inizio esodo 01.01.2010 - raggiungimento 40 anni di contributi nel settembre del 2013 - data di pensionamento prevista in fase di accordo iniziale 01.01,2014 - ho ricevuto la fantomatica lettera dall'Inps nella quale mi si comunica che rientro fra i lavoratori beneficiari della salvaguardia. QUESITI: - la suddetta salvaguardia mi tutela anche dalla legge 122/10 (Sacconi/ Tremonti) oppure la subirò??? - se sì come devo muovermi e con che tempi??? - in base agli accordi iniziali avrei dovuto inoltrare domanda di pensione 2/3 mesi prima del 1 gennaio 2014 - se mi venisse applicata la 122/10, con un allungamento di 1 anno e 3 mesi, la domanda dovrei inoltrarla 2/3 mesi prima rispetto a settembre 2013 o rispetto a gennaio 2014??, contestualmente dovrei richiedere il prolungamento dell'esodo al fondo esuberi o è gia implicito??? Rossella da Parma

La salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14 del Dl 201/2011 "Salva Italia" tutela esclusivamente dai nuovi requisiti di pensionamento previsti nel dl 201/2011. In altri termini le finestre mobili introdotte dalla legge 122/2010 (12/18 mesi) e dalla legge 111/2011 (un ulteriore mese per i soli lavoratori quarantisti che maturano il requisito nel 2012, 2 mesi nel 2013 e 3 mesi dal 2014 in poi) continuano ad applicarsi al caso di specie. Alla luce di ciò raggiungendo i 40 anni di contributi nel mese di settembre 2013 la pensione decorrerà dal Dicembre 2014. La lettrice può tuttavia potenzialmente beneficiare della proroga del sostegno al reddito di cui all'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 per il periodo intercorrente tra la vecchia finestra di accesso e quella risultante dall'applicazione della legge 122/2010. Per farlo è necessario presentare domanda di pensione 2/3 mesi prima dell'apertura della finestra originaria indicando nella stessa di volersi avvalere del beneficio di cui all'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010 (cfr: messaggio inps 1648/2012 e DM 63655/2012).


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Sono nato il 1° gennaio 1953. Sono invalido civile all'80 per cento, con anzianità contributiva Inps di 1.471 settimane, di cui 998 al 31 dicembre 1995, e sono titolare di un assegno ordinario di invalidità definitivo. Ho presentato domanda per pensione di vecchiaia il 16 novembre 2012, ai sensi del Dlgs 503, articolo 1, comma 8. Il  21 gennaio 2013 sono stato chiamato dall'inps perla visita medica e successivamente, il 28 gennaio 2013, l'istituto mi ha comunicato che, al momento, la pensione non può essere liquidata, pur avendo io maturato i requisiti contributivi, e quelli dell'età, fissati dalla normativa vigente, per cui la prima finestra utile per il diritto alla pensione di vecchiaia è in data 10 maggio 2014. Sapendo che le finestre di uscita sono state abolite, come mai l'Inps ha applicato questa finestra a distanza di 14 mesi dal compimento dei miei 60 anni? Giovanni De Franchis Roma

Il Dl 201/2011 (riforma Monti-Fornero) ha disapplicato le finestre mobili di 12/18 mesi nei confronti dei lavoratori che maturano l'accesso al pensionamento sulla base di nuovi requisiti previsti dal­la normativa stessa. Poiché la deroga prevista dall'artico­lo 1, comma 8, del Dlgs 503/1992  non è stata interessata dal decreto "Salva Italia", l'Inps, con la circolare 35/2012, ha precisato che la disciplina delle decorrenze, per l'ac­cesso alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavora­tori con invalidità non inferiore all'80 per cento, non ri­sulta modificata, continuando a trovare applicazione il differimento per la riscossione della pensione. Inoltre, dal 1° gennaio 2013, si applica l'adeguamento legato alla speranza di vita (più tre mesi) come precisato dal mes­saggio 13343/2012 e dal 20600/2012. Alla luce di tutto ciò, la decorrenza co­municata dall'Inps è corretta.


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