La riduzione del costo del denaro fa scendere gli interessi per le rateazioni di debiti per contributi e premi assicurativi. A partire dal 12 giugno, infatti, il tasso d'interesse fissato dalla banca centrale europea scende al 4,25% e, di conseguenza, cala (dal 10,50%) al 10,25% il tasso d'interesse dovuto sulle dilazioni. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 71/2024 in cui spiega che si riduce (dal 10%) al 9,75% anche la misura delle sanzioni civili nei casi di mancato o ritardato pagamento di premi e contributi.
Interesse di dilazione
Come noto il pagamento in forma rateale di debiti per contributi e premi assicurativi comporta il pagamento di un interesse calcolato in misura del tasso minimo UE, vigente alla data di presentazione della domanda di dilazione, maggiorato di 6 punti percentuali. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate a partire dal 12 giugno 2024 verranno determinati applicando il tasso d'interesse pari al 10,25% (4,25% + 6%). I piani di ammortamento già notificati sulla base del precedente tasso d'interesse non subiscono modifiche. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il tasso del 10,25% è applicato dalla contribuzione del mese di maggio 2024.
Sanzioni civili
Aggiornata anche la sanzione che è dovuta sulle omissioni di contributi e premi. Nel caso di «omissioni contributive» (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, di cui alla lett. a, comma 8, dell'art. 116 della legge 388/2000), la sanzione civile è pari al 9,75% in ragione d'anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti). La stessa misura del 9,50% annuo trova applicazione anche in caso di «regolarizzazione spontanea», cioè qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti e, comunque, entro 12 mesi dal termine fissato per il pagamento dei contributi o premi (lett. b, secondo periodo, art. 116, comma 8).
Nessuna novità per l'ipotesi di «evasione contributiva» (art. 116, comma 8, lett. b, primo periodo): si applica la sanzione civile del 30%, in ragione d'anno, nel limite del 60% dell'importo di contributi o premi non pagati. Nei casi di mancato o di ritardato pagamento di contributi o premi a causa di oggettive incertezze per contrastanti orientamenti, giurisprudenziali o amministrativi, poi riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa (art. 116, comma 10), la sanzione civile è pari sempre al 9,75% annuo.
Procedure concorsuali
Nelle ipotesi di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte vengono calcolate nella misura del Tur (tasso ufficiale di riferimento), oggi tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Nell'ipotesi di «evasione contributiva», la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. La riduzione spetta a condizione dell'avvenuto integrale pagamento di contributi e spese. Il limite massimo della riduzione, tuttavia, non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale; se il Tur scende sotto il tasso d'interesse legale la riduzione massima è pari al tasso legale, mentre la minima è pari all'interesse legale più due punti.
Poiché il tasso minimo UE è superiore al tasso degli interessi legali (2,5%), a decorrere dal 12 giugno, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o di ritardato pagamento di premi e contributi si applica il tasso del 4,25% (misura del tasso UE), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 6,25% (misura del tasso UE maggiorato di 2 punti percentuali).
Documenti: Circolare Inps 71/2024