Come noto nell'ambito delle competenze Inail vi rientra anche il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro. Il reinserimento deve essere realizzato con progetti personalizzati (mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale), con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, nonché con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
Al fine di rendere più attraente la presentazione di tali progetti di reinserimento la legge di bilancio per il 2019 dispone dal 1° gennaio 2019 che, la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto venga rimborsata dall’INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente corrisposto.
La formulazione della norma, spiega l'Inail, vincola il rimborso esclusivamente ai progetti per la conservazione del posto di lavoro, mentre non è applicabile in caso di nuova occupazione di disabile inoccupato. Le retribuzioni rimborsabili sono soltanto quelle corrisposte per periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2019, a decorrere dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto fino alla sua realizzazione e, comunque, per un massimo un anno. Il rimborso opera anche quando la manifestazione di volontà sia precedente al 2019, ma il progetto sia ancora in corso di realizzazione successivamente. In tal caso, sono rimborsate solo le retribuzioni corrisposte per prestazioni rese dal 2019 fino alla realizzazione degli interventi del progetto, non oltre un anno dalla manifestazione di volontà. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’INAIL.
La semplificazione
Nel documento di rito l'Istituto assicuratore semplifica anche le modalità di erogazione dei contributi sino a 150 mila euro per sostenere l'abbattimento di barriere, per l'adeguamento delle postazioni di lavoro e per la formazione. Gli incentivi riguardano tre tipi d'interventi: a) superamento e abbattimento barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (fino a 95 mila euro). Esempio: inserimento rampe o dispositivi di sollevamento verticale (piattaforma elevatrice, servoscala, ecc.); adeguamento percorsi orizzontali e dei corridoi di accesso alla postazione di lavoro; modifica/inserimento ascensore o servizi igienici; modifica o automazione porte o infissi; adeguamento terminali d'impianti; ecc.; b) adeguamento e adattamento postazioni lavoro (fino a 40 mila euro). Esempio: arredi; strumenti, ausili o dispositivi a supporto di deficit sensoriali, interfaccia macchina-utente. c) interventi di formazione, fino a 15 mila euro.
Al fine di facilitare la fruizione dei contributi, spiega l'Inail, è stato eliminato il frazionamento in voci di spesa, lasciando solo il limite di 15 mila euro per la formazione. Il residuo importo di 135 mila euro, pertanto, può essere utilizzato indifferentemente sia per gli interventi sulle barriere architettoniche sia sulle postazioni di lavoro. Inoltre, a differenza del passato, il datore di lavoro può presentare un piano di interventi anche nel caso in cui i costi in esso indicati superino il limite massimo di spesa fissato dalle disposizioni regolamentari, fermo restando che le somme eccedenti il predetto limite resteranno a carico del datore di lavoro.
Da segnalare anche la modifica del criterio di calcolo del limite massimo di spesa complessivamente rimborsabile per le consulenze tecniche. La percentuale unica del dieci per cento è stata sostituita dalle seguenti aliquote decrescenti: 1) 20% delle spese complessivamente sostenute per importi fino a 20.000 euro ; 2) 15% per importi da 20.001 euro fino a 75.000 euro ; 3) 10% per importi da 75.001 euro fino a 150.000 euro. Ad esempio, a un progetto dal costo complessivo di 100.000 euro si applica l’aliquota del 20% sui primi ventimila euro, quella del 15 % sull’importo compreso tra 20.001 euro e 75.000 euro e del 10% sull’importo eccedente i 75.000 euro.
Documenti: Circolare Inail 6/2019