L'indennità di accompagnamento è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. Viene erogato a tutti i cittadini italiani o Ue residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. L'assegno non è assimilabile ad alcuna forma di reddito ed è esente da imposte.
La domanda. L'assegno di accompagnamento si ottiene trasmettendo telematicamente la domanda per l'accertamento dell'invalidità alla Commissione Medica presso la competente Sede territoriale dell'Inps, allegando, sempre con modalità online, formale certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e la eventuale dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che è "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere da solo gli atti quotidiani della vita".
Per avere diritto a questo trattamento economico assistenziale, non collegato a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06. L'assegno viene corriposto, in presenza dei requisiti sanitari, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Il Cumulo. L'indennità non è cumulabile con altri trattamenti simili come ad esempio le prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio (è possibile scegliere il sussidio più conveniente); una specifica causa di incumulabilità è prevista anche con riferimento all'indennità di frequenza (la prestazione assistenziale riconosciuta ai minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età) ma in generale l'indennità è compatibile sia con lo svolgimento di attività lavorative sia con le altre prestazioni di invalidità civile (assegno mensile e pensione di inabilita' civile). Si ricorda che l'indennità di accompagnamento non è reversibile ai superstiti, e spetta a condizione che il beneficiario non risulti ricoverato gratuitamente in strutture di lungo degenza residenziali.
La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l'essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere autodichiarata ogni anno, attraverso un'autocertificazione inviata dall'Inps al domicilio. Il modello deve essere restituito compilato — in via automatizzata in rete —di norma entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura periferica dell'Istituto di riferimento. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al documento un'ulteriore autocertificazione (anch'essa redatta in modalità telematica), attestante il nome e l'indirizzo della struttura di ricovero e l'ammontare della retta pagata.