Il personale dipendente degli ordini e dei collegi professionali è iscritto al FPLD, eccetto quello di ordini e collegi che hanno deliberato l'iscrizione alla gestione pubblica (nello specifico alla Cassa Pensioni degli Enti Locali) entro il 26 febbraio 1992 con approvazione di apposito decreto interministeriale. Lo precisa la circolare n. 40/2022 con la quale l’Inps rivede a distanza di oltre 15 anni la posizione del Ministero del Lavoro che, invece, aveva stabilito la permanenza nella gestione pubblica in base all'opzione dei lavoratori (interpello n. 3/2007).
Ordini e Collegi
Gli Ordini e i Collegi professionali sono enti pubblici “autarchici”, ovvero autonomi e autosufficienti e dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Tali soggetti, infatti, sono dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria attraverso la contribuzione integrale dei propri iscritti.
Anzi, e qui lo dice la Cassazione nella sentenza n. 17118/2019, le risorse raccolte tramite contribuzione hanno una “finalità pubblica” data dalla natura stessa delle attività svolte dagli Ordini e Collegi, dirette la tutela della collettività nei confronti dei professionisti loro iscritti. Insomma, è per queste particolari caratteristiche che il Legislatore li include, in linea generale, nella categoria degli enti pubblici non economici. Un aspetto, questo, che incide anche sulla disciplina previdenziale così come messa in chiaro nel documento di prassi in parola.
Gestione previdenziale
Come è noto, l’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) per invalidità, vecchiaia o superstiti (Ivs) è la forma previdenziale per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato. Per i dipendenti del settore pubblico l’assicurazione IVS è garantita da forme «esclusive» dell’assicurazione generale obbligatoria sino al 2011 gestite dall’Inpdap che racchiudeva la CTPS, la CPDEL, la CPS, la CPI e la CPUG. La legge n. 379/1955 ha previsto per gli enti pubblici e per quelli parastatali la facoltà d'iscrivere il personale dipendente alle casse pubbliche, con conseguente esclusione dall'Ago, tramite deliberazione da adottare entro il 26 febbraio 1992 (termine stabilito dalla legge n. 274/1991) e da confermare con apposito decreto interministeriale.
Siccome gli Ordini e Collegi professionali sono enti di diritto pubblico, spiega l'Inps, tali regole valgono anche per loro. Pertanto il personale dipendente di tali enti è assicurato di regola al FPLD salvo l’ente abbia adottato la sopra citata delibera per l’iscrizione alla gestione pubblica (la CPDEL in tal caso).
Contribuzioni minori
Gli obblighi contributivi minori per ordini e collegi sono fissati in base alle norme delle varie assicurazioni diverse da quella pensionistica (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.).
Sul fronte malattia e maternità/paternità il Legislatore ha previsto, per la generalità dei lavoratori dipendenti pubblici, che durante l’interruzione dal servizio per tali eventi, continui ad essere corrisposta la retribuzione (e non le indennità previste per il settore privato). Più precisamente, viene garantito per tutto il periodo, a fronte della malattia, il trattamento economico fondamentale e, per le assenze legate alla maternità, il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e contrattuali.
Trattandosi quindi di enti di natura giuridica pubblica gli enti in parola non sono tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento delle indennità di malattia o maternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
Stessa cosa per gli assegni familiari: le norme sugli assegni per il nucleo familiare non si applicano al personale degli enti pubblici il cui trattamento di famiglia è previsto per legge, regolamento o atto amministrativo. In particolare, non c'è obbligo contributivo se ai dipendenti degli ordini e collegi è garantito un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto in materia di Anf. Per lo stesso motivo, spiega l’INPS, non sussiste l’obbligo di versamento al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e al Fondo di Tesoreria.
Al contrario, i Collegi e gli Ordini sono tenuti al versamento dei contributi a copertura della NASPI nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ossia:
- Il contributo ordinario pari all’1,31%;
- il contributo integrativo pari allo 0,30% per i Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Infine, gli enti in parola non devono versare il contributo ordinario di finanziamento al Fondo di integrazione salariale così come non sono tenuti al medesimo obbligo i datori di lavoro rientranti tra le pubbliche Amministrazioni.
Documenti: Circolare Inps 40/2022