Com'è noto il trattamento di privilegio in parola spetta ai dipendenti pubblici in caso di grave infermità per motivi di servizio, come risarcimento per il danno cioè per la menomazione della integrità fisica subita dalla persona durante l'attività svolta per il pubblico interesse. La causa di servizio per le infermità o per le lesioni (es. grave caduta nei locali di lavoro, infortunio in itinere, malattia contagiosa ecc.) è stata da sempre motivo di garanzia per i lavoratori del settore pubblico.
La Corte, quindi confermando un analogo pronunciamento in passato (Sentenza 323/08) per la Cassa Stato, amplia i termini per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte per causa di servizio. In sostanza un lavoratore che abbia concluso il rapporto di lavoro il 1° gennaio 2009, potrà produrre domanda anche oltre cinque anni dalla data di cessazione dal servizio qualora la malattia successivamente il quinquennio.
Sulla questione si è adeguata quindi di recente l'Inps indicando alle proprie sedi che "nei casi in cui la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione del servizio, le Sedi sono tenute ad ammettere le istanze di trattamento pensionistico di privilegio presentate dagli iscritti alla Cassa pensioni per i dipendenti degli Enti locali (C.P.D.E.L.), Cassa pensioni sanitari (C.P.S.), Cassa pensioni Ufficiali Giudiziari (C.P.U.) e Cassa pensioni per gli Insegnanti d’asilo (C.P.I.), purché non siano decorsi cinque anni dalla manifestazione della malattia stessa" (cfr: messaggio inps 2887/2015).
La decisione è destinata a produrre effetti anche nei confronti delle domande di privilegio che siano state respinte dall'Inps per superamento del termine quinquennale di decadenza: gli interessati potranno riproporre nuova istanza sempreché non siano già decorsi i termini previsti dalla sentenza della Corte.
Si ricorda, tuttavia, che la pensione di privilegio per il comparto pubblico è stata abrogata dall’art. 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei confronti dei dipendenti civili (è rimasta invece il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico). Nei casi di dipendenti pubblici civili, quindi, possono essere ammesse le domande aventi ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio solo se relative a rapporti di lavoro cessati entro il 4/12/2011.