Come noto l'articolo 49 del decreto legislativo 151/2001 nella formula attualmente vigente consente ad entrambi i genitori, alternativamente (anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto), il diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino all'età di 8 anni. L'indicata facoltà non prevede la corresponsione della retribuzione ma è coperta da contribuzione figurativa utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
La disposizione non prevede alcun limite di durata fino al compimento del terzo anno di vita del bimbo; mentre per gli eventi che riguardano i minori compresi nella fascia di età tra i 3 e gli 8 anni il congedo per malattia del figlio è limitato al massimo a 5 giorni lavorativi annui per ciascun lavoratore.
Nei casi di adozione o affidamento il congedo per malattia del minore può essere fruito senza limiti fino a che il bambino non compie 6 anni, mentre per la fascia di età tra i 6 e i 8 anni i lavoratori possono fruire di un congedo fino a 5 giorni annui; qualora, ancora, al momento dell'adozione e dell'affidamento il minore abbia un'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare e nei limiti massimi di 5 giorni all'anno.
Tali periodi, anche se non danno luogo alla corresponsione dell'indennità economica, possono essere utilizzati ai fini della determinazione della misura e del diritto alle prestazioni pensionistiche in generale. L'ordinamento prevede, infatti, l'accredito sul conto assicurativo del lavoratore di una contribuzione figurativa in misura analoga a quella stabilita per i congedi parentali, cioè per i periodi di astensione facoltativa dal lavoro. Nello specifico per le assenze dal lavoro per la malattia sino al terzo anno di vita del minore, l'Inps dovrà accreditare la contribuzione sulla base della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro (così come prevede l'articolo 8 della legge 155/1981), mentre per le ipotesi in cui il minore abbia superato il terzo anno di vita il calcolo viene effettuato in misura convenzionale prendendo a base il doppio del valore massimo dell'assegno sociale rapportato al periodo di congedo (articolo 35, co. 2 Dlgs 151/2001). Se la retribuzione percepita è superiore a tale valore, il lavoratore, come nel congedo parentale, può esercitare la facoltà di integrazione dell'importo versando la differenza tra il valore accreditato in misura convenzionale e quello dovuto in base alle retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro attraverso il riscatto oppure con la prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS.
La norma non si applica ai lavoratori a domicilio nè ai domestici. L'assenza deve essere giustificata con la presentazione di un certificato rilasciato da un medico specialista del Ssn o con esso convenzionato.
Permessi allattamento
Stessa situazione si verifica rispetto ai cd. permessi per l'allattamento. L'articolo 39 del decreto legislativo 151/2001 concede alla madre lavoratrice dipendente, durante il primo anno di vita del bambino, la facoltà di assentarsi dal lavoro per un massimo di 2 ore al giorno (un'ora nel caso di orario giornaliero inferiore alle sei ore) per le esigenze connesse alla vita del figlio. Tale diritto è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi dell'articolo 40 del citato decreto nei casi in cui i figli siano affidati al solo padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente oppure ancora in caso di morte o di grave infermità della madre. Tali assenze sono raddoppiate in caso di parti plurimi. Anche questi permessi sono coperti da contribuzione figurativa seppur solo nella misura convenzionale appena indicata dall'articolo 35, co. 2 del Dlgs 151/2001 (art. 44 dlgs n. 151/2001). Da considerare, inoltre, che durante il periodo di assenza al lavoratore è riconosciuta un'indennità a carico dell'Inps, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi (art. 43, co. 1, Dlgs 151/2001).
Sistema contributivo
Si rammenta che una agevolazione contributiva più consistente è riconosciuta ai trattamenti pensionistici determinati esclusivamente con il sistema contributivo, cioè vale a dire per quei lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 31 dicembre 1995. Nei loro confronti l'articolo 1 comma 40 della legge 335/1995 riconosce la possibilità di richiedere contribuzione figurativa per le assenze dal lavoro per educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio. Ove la necessità di assistenza riguardi minori di sei anni riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 104 al lavoratore spettano ulteriori 25 giorni di assenza l'anno coperti figurativamente per un complessivo limite massimo pari a 24 mesi per tutto l'arco della vita lavorativa.