Ma cosa accade se il minimo di 15 anni di contributi non è raggiunto in una unica gestione previdenziale? In tali circostanze, come noto, la legge 228/2012 consente dal 1° gennaio 2013 di sommare la contribuzione non coincidente temporalmente al fine di ragguagliare il requisito contributivo minimo necessario per la pensione di vecchiaia. Dunque molti lavoratori (soprattutto lavoratrici) si chiedono se è possibile mettere assieme gli spezzoni contributivi versati in diverse gestioni previdenziali al fine di acquisire il minimo dei 15 anni di contributi. Ed utilizzare questo canale di pensionamento.
Le condizioni richieste dalla legge per il cumulo
L'Inps ed il ministero del Lavoro hanno precisato, nella Circolare Inps 120/2013 che ci si può avvalere del beneficio di accedere alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo con il requisito contributivo di 15 anni solo se vengono cumulate gestioni contributive alle quali si applica la deroga di cui all'articolo 2, co. 3 del Dlgs 503/1992. Dunque per poter avvalersi del cumulo bisogna verificare se le singole gestioni coinvolte nel cumulo riconoscono, nel proprio ordinamento, la possibilità di pensionarsi con 15 anni di contribuzione invece che con 20 anni.
Le gestioni previdenziali che ammettono tale deroga sono delineate, come noto, nella Circolare Inps 16/2013. In tale documento è stato precisato che la facoltà di accedere alla pensione con 15 anni di contributi è riconosciuta, tra l'altro, solo nei confronti dei lavoratori del settore privato iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria (autonomi e dipendenti). La facoltà, come anticipato, è ammessa prevalentemente in due ipotesi: che l'assicurato abbia raggiunto 15 anni di contributi al 1992 oppure che sia stato autorizzato ai versamenti volontari entro il 26 dicembre 1992. Per i dipendenti pubblici la facoltà resta in piedi solo nella prima ipotesi (mentre la deroga non trova applicazione, nella sostanza, per gli iscritti alle ex gestioni FFSS e Ipost).
La sostanziale non coincidenza delle condizioni per attivare la deroga tra la gestione privata e quella pubblica preclude spesso nella pratica al cumulo dei periodi assicurativi per chi ha contribuzione mista. Costringendo gli interessati a ragguagliare il minimo contributivo di 20 anni.
Piuttosto frequente, peraltro, è il caso della lavoratrice dipendente con 10 anni di contributi nel FPLD in possesso dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS prima del 1992 ed ulteriori 5 anni di contribuzione nella gestione separata. Pur potendo cumulare gratuitamente la contribuzione nel FPLD e nella gestione separata non è possibile sfruttare il canale di pensionamento di vecchiaia a 67 anni con 15 anni di contributi perchè la gestione separata non rientra tra quelle contemplate nel Dlgs 503/1992. Nel caso di specie l'alternativa da percorrere è quella del computo nella gestione separata, cioè trasferire la contribuzione nel FPLD nella gestione dei parasubordinati, centrando l'uscita di vecchiaia contributiva a 71 anni ma con il calcolo interamente contributivo.