I pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni che intendano ottenere o mantenere, per il periodo d’imposta 2024, l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, dovranno presentare apposita domanda all'Inps tramite il servizio on line dedicato entro il 12 febbraio 2024. Lo stabilisce l'Inps nel messaggio n. 245/2024 pubblicato dall'istituto di previdenza.
Come noto, l’art. 1, comma 954, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha modificato, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, le regole per la tassazione del reddito dei pensionati italiani residenti all'estero. Il citato intervento normativo ha aperto alla possibilità di applicare le medesime regole dei residenti in Italia (con la estensione, pertanto, della fruizione piena delle detrazioni per familiari a carico previste secondo la normativa vigente) a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto, che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza, e che i soggetti in questione siano stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni (la lista dei paesi è contenuta nel Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 23 marzo 2017 allegato al messaggio inps 5090/2017) e che il reddito complessivo annuo del familiare per il quale si chiede la detrazione non sia superiore a 2.840,51€.
Dal 1° gennaio 2019, inoltre, la legge di bilancio 2018 (commi 252 e 253 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017) ha innalzato per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico dai 2.840,51 € a 4.000 euro. A tale riguardo si rammenta altresì che dal 1° marzo 2022, per effetto dell’istituzione dell’assegno unico e universale, le detrazioni per i figli a carico spettano solo se il figlio è di età pari o superiore a 21 anni.
Domande entro il 12 febbraio
Per invocare il beneficio i pensionati in parola sono tenuti ad attestare il possesso dei suddetti requisiti mediante la presentazione annuale all’Istituto di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che costituisce parte integrante della dichiarazione di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia. La dichiarazione va presentata anche in caso di invarianza del carico familiare rispetto a quello del periodo d’imposta precedente e, pertanto, nel 2024 va prodotta entro il 12 febbraio 2024. Il servizio per la presentazione della dichiarazione è disponibile online sul sito dell'Inps sia per il cittadino sia per i patronati ai quali i cittadini residenti all'estero possono rivolgersi.
L'istituto rammenta che qualora la presentazione della domanda annuale di applicazione delle suddette detrazioni dovesse avvenire dopo il termine del 12 febbraio si procederà alla revoca delle stesse, con effetto dalla rata di aprile 2024 per tutte le gestioni, con adeguamento mensile della tassazione dalla medesima rata e recupero delle detrazioni provvisoriamente attribuite. Qualora, successivamente alla revoca operata nei termini precedentemente descritti, dovessero pervenire, con riferimento ai pensionati interessati, domande di applicazione delle detrazioni per carichi familiari, le detrazioni richieste saranno attribuite nuovamente con la prima rata utile, comprensive del conguaglio a credito, laddove spettante, in relazione alle mensilità pregresse. I pensionati residenti all'estero che, avendo mantenuto la fiscalità italiana sul pagamento della pensione non vogliono perdere le detrazioni per carico familiare riconosciute dalla legge italiana devono dunque affrettarsi a produrre la suddetta dichiarazione.
Documenti: Messaggio Inps 245/2024; Messaggio inps 5090/2017