I chiarimenti dell'Istituto di previdenza riguardano l'art. 3, co. 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997 il quale, come noto, prevede che, nei confronti del personale escluso dall'istituto dell'ausiliaria (Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età ordinamentale previsto dall'ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 (cinque) volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione (33%). Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e G.d.F.) il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria/previa opzione da parte dell'interessato. Per il personale militare, inoltre, l'incremento opera anche nel caso in cui al raggiungimento dei limiti di età non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria.
Estensione anche alle Forze Armate
Il legislatore con l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 94 del 29 maggio 2017, ha modificato in senso estensivo l'art. 3, comma 7, ultimo periodo del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, rendendo applicabile dal 7 luglio 2017 l'istituto del moltiplicatore anche al personale delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) in alternativa al collocamento in ausiliaria. Dalla predetta data il personale militare che è collocato nella posizione dell'ausiliaria ed il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo può optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria stesso, per l'incremento del montante individuale contributivo, calcolato nei termini previsti dal citato art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 165/1997. Resta ferma l'applicabilità del moltiplicatore al personale militare che al raggiungimento dei limiti di età non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria.
La domanda
L'opzione può essere esercitata in alternativa al collocamento in ausiliaria. Pertanto l'Inps richiama le varie situazioni di cessazione dal servizio attivo che danno titolo al collocamento in ausiliaria e che quindi possono dar luogo all'applicazione del moltiplicatore:
1) al raggiungimento del limite di età previsto per il grado e per il ruolo di appartenenza;
2) a domanda per gli Ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianita';
3) a domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 di servizio militare effettivo;
4) a domanda, qualora il militare si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età e sempre che abbia maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità (tale collocamento in ausiliaria è equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento del limite di età);
5) a domanda, al termine del mandato triennale per le Autorità di Vertice (ipotesi di cessazione anch'essa equiparata a tutti gli effetti a quella per raggiungimento dei limiti di età).
Chiarimenti
L'Istituto nella nota dirama anche alcuni chiarimenti circa le modalità di calcolo del predetto incremento. In primo luogo l'Istituto conferma che per il personale destinatario del sistema retributivo sino al 2011 (cioè coloro che vantano almeno 18 anni di contributi al 1995) e per il quale occorre, quindi, operare il doppio calcolo previsto dall'articolo 1, co. 707 della legge 190/2014 con l'aliquota di rendimento ad oltranza il montante aggiuntivo accreditato in base al citato Dlgs 165/1997 entra nell'operazione di raffronto tra i due sistemi di calcolo solo per la parte di pensione calcolata con il sistema misto. Pertanto i destinatari del sistema di calcolo retributivo sino al 2011 che ottengano l'applicazione del moltiplicatore potranno valorizzare in pensione solo quella parte dell'incremento tale da non superare la pensione che sarebbe spettata con il sistema interamente retributivo valutando tutta l'anzianità contributiva maturata alla cessazione. In altri termini l'incremento del montante non potrà concretamente operare (o comunque sarà fortemente limitato) nei confronti del personale che aveva la pensione calcolata con il sistema retributivo sino al 2011 e che questo profitti, in definitiva, dell'introduzione del sistema contributivo a partire dal 1° gennaio 2012.
Voci pensionabili
Un altro chiarimento riguarda le voci pensionabili che entrano nel calcolo dell'incremento. L'Inps correggendo alcune precedenti istruzioni indica che essa quindi, non va intesa come "retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata", bensì quella mediata prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni' antecedenti la cessazione dal servizio. La base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui all'art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 165/97 deve essere comprensiva della 13° mensilità, dei sei scatti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale) e delle competenze accessorie (effettivamente percepite nell'anno) per la parte eccedente il 18%; qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18% (ai sensi della legge 177/1976). L'indicazione comporta un'applicazione dell'incremento leggermente più favorevole per il personale perchè potranno essere prese in considerazione anche eventuali retribuzioni accessorie percepite nell'ultimo anno di pensionamento.
Documenti: Nota Inps 26 Aprile 2018