I chiarimenti riguardano i datori di lavoro con dipendenti appartenenti al regime contributivo, coloro cioè che non hanno alcun accredito contributivo al 31 dicembre 1995, nonché di coloro che alla stessa data non hanno un'anzianità contributiva di 18 anni oppure coloro che hanno esercitato l'opzione per il calcolo della pensione con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1. co. 23 della legge 335/1995. In base alle regole del regime contributivo, la retribuzione eccedente un limite annualmente fissato (per il 2019 pari a 102.546 euro) non è assoggettata a contribuzione e, di conseguenza, non è nemmeno presa a base di calcolo della futura pensione. Per verificare il raggiungimento del limite si tiene conto di tutti i rapporti di lavoro che il lavoratore tiene in uno stesso anno.
Quando la contribuzione in eccesso può essere recuperata
Può capitare che il datore di lavoro abbia effettuato versamenti in eccedenza del predetto limite, ciò può avvenire per un difetto di comunicazione tra il lavoratore e il datore di lavoro in ordine al regime contributivo applicabile o a causa della successione di rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno, nonché a causa di altri motivi riconducibili alla gestione delle informazioni afferenti ai rapporti di lavoro. In questi casi, la contribuzione versata in eccesso è soggetta a restituzione da parte dell'Inps, su istanza presentata dal datore di lavoro interessato. La richiesta di rimborso è soggetta a termine decennale di prescrizione: le somme non richieste nel rispetto di tale termine, sono definitivamente acquisite dall'Inps, ma non producono effetti previdenziali.
Infatti, precisa l'Inps, in questo caso non si applica l'art. 8 del dpr n. 818/1957 ai sensi del quale l'acquisizione dei contributi indebitamente versati sono computati ai fini del diritto a prestazioni, qualora l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni dalla data in cui il versamento è stato effettuato. Ciò in quanto il legislatore, nell’opera di riforma del sistema previdenziale, con il citato articolo 2, comma 18, ha inteso fissare, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, o per coloro che esercitano l’opzione per il regime contributivo, un “massimale annuo”, che costituisce un tetto inderogabile sia ai fini della base contributiva sia ai fini della base pensionabile; pertanto, con riferimento al regime delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, ogni misura retributiva eccedente il predetto massimale non assume alcuna rilevanza né sul piano contributivo né su quello pensionabile.
Modalità di Rimborso
Al fine di evitare il ricorrere di versamenti in eccesso al massimale, l'Inps suggerisce ai datori di lavoro di continuare a richiedere una dichiarazione ai lavoratori per individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del successivo svolgimento, qualora subentri una variazione (ad esempio, lavoratore che opti per il sistema contributivo oppure rientrante nel sistema contributivo destinatario di accredito figurativo «a domanda» anteriore al 1° gennaio 1996; lavoratore che possa far valere contribuzione da riscatto o ricongiunzione anteriore all'anno 1996, etc.). Sul piano operativo, inoltre, l'Inps ricorda che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente (elemento ).
Ai fini del recupero della contribuzione eccedente non prescritta, l'Inps disciplina due modalità a seconda se trattasi di periodi antecedenti o meno all’introduzione del sistema Uniemens. Nella prima ipotesi i datori di lavoro interessati dovranno inviare un’apposita richiesta di rimborso indicando per competenza annuale, per ogni singolo lavoratore (codice fiscale e dati anagrafici), la retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a titolo IVS. Per i periodi successivi all’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro, per il recupero della contribuzione IVS versata su retribuzioni eccedenti il massimale, dovranno utilizzare esclusivamente la procedura di regolarizzazione.
Documenti: Circolare Inps 63/2019