L'Inps ha confermato che il monitoraggio delle domande pervenute per la fruizione del beneficio di cui all'articolo 18, comma 22-quater del Dl 98/2011 convertito in legge 111/2011 è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro dei potenziali beneficiari. E' quanto afferma una nota interna dell'istituto pubblicata venerdì scorso.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il superamento di 5mila domanda di ammissione al beneficio, l'Istituto non potrà prendere in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a fruire dei benefici previsti.
I 5mila potenziali beneficiari della salvaguardia della legge 111/2011 - L'articolo 18 comma 22 ter della legge 111/2011 ha incrementato le finestre di decorrenza per i lavoratori cosidetti quarantisti - cioè coloro che raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità indipendentemente dal requisito anagrafico secondo la vecchia disciplina, in pratica i vecchi 40 anni di contributi. L'intervento ha comportato un incremento nella finestra di decorrenza variabile da 1 a 3 mesi a seconda della data di maturazione del requisito contributivo. Se i 40 anni sono raggiunti nel 2012 la finestra avrà una durata pari a 13 mesi, se il requisito è raggiunto nel 2013 la finestra sarà di 14 mesi, se raggiunto nel 2014 ed oltre la finestra sarà di 15 mesi. Per i lavoratori autonomi la finestra sarà rispettivamente pari a 19, 20 e 21 mensilità.
Il successivo comma 22-quater ha tuttavia esentato dallo slittamento 5mila soggetti che si trovino nelle seguenti situazioni: lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 giugno 2011 a condizione che maturano i requisiti per la pensione in quel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; b) lavoratori titolari della prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà di settore al 6 luglio 2011.
L'Inps ha pertanto confermato che la formazione della graduatoria dei 5mila beneficiari verrà effettuata sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro come peraltro accaduto per altre salvaguardie. I lavoratori per usufruire del beneficio possono indicare nella domanda di pensione la richiesta di fruire dei benefici previsti ex articolo 18 comma 22-quater del DL 98/2011 convertito in legge 111/2011.
Gli ammessi in posizione utile nella graduatoria terranno pertanto ferma la finestra di decorrenza a 12 mensilità (18 se autonomi) anche se perfezioneranno i 40 anni di contribuzione dopo il 31.12.2011.