La questione
Originariamente l’art. 14, comma 3°, del d.lgs. 503/1992 aveva previsto l’accredito figurativo per il periodo di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro, ma esclusivamente per gli eventi successivi al 1° gennaio 1994, a condizione che l’interessata potesse far valere al momento della domanda 5 anni di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro. L'art. 25, comma 2°, del d.lgs. 151/2001 ha successivamente previsto l'accredito figurativo dei suddetti periodi anche per gli eventi di maternità antecedenti al 1994 consentendo, pertanto, l'accredito - a domanda - dei periodi di astensione obbligatoria, anche anticipata, fuori dal rapporto di lavoro, anche antecedenti al 1994, sempre che l’interessata possa far valere - al momento della domanda di accredito - almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. In fase di prima applicazione si era ritenuto che l'agevolazione contributiva potesse essere riconosciuta a tutte le lavoratrici comprese anche le donne già pensionate al momento dell'entrata in vigore del Dlgs 151/2001. Questa estensione è stata tuttavia successivamente smentita dall’art. 2, comma 504, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) con il quale è stato stabilito - con norma di interpretazione autentica - che la facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità prevista dagli art. 25 e 35 del decreto legislativo n. 151/2001 spetta a coloro che alla data del 27 Aprile 2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo) risultino iscritti in servizio, ossia siano soggetti non pensionati.
La domanda prima del pensionamento
A seguito dell'interpretazione autentica la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi su numerosi casi di lavoratrici che - ancorchè in servizio alla data del 27 Aprile 2001 - avevano presentato la domanda di accredito figurativo una volta in pensione. La giurisprudenza della Corte dei conti ha enunciato il principio secondo cui l’espressione “iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo” (il D.lgs. n. 151/2001 cit.) significa, secondo un’interpretazione logica e conforme ai principi costituzionali, gli iscritti attivi al momento della domanda, ciò a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo decreto (cfr., tra le tante, Sez. II App. n. 81/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata, cui si rimanda, per brevità). In sostanza secondo i giudici il requisito della costanza di servizio deve essere valutato al momento della presentazione della domanda di accredito figurativo (e non alla data del 27 Aprile 2001). La precisazione è importante, vale ad avvisare tutte le lavoratrici a fare domanda di accredito figurativo di maternità (fuori del rapporto di lavoro) prima della cessazione definitiva dal servizio. Pena la sua irrecuperabilità.
Le altre condizioni
Si rammenta che l’accredito della contribuzione figurativa può essere effettuato se il periodo non è coperto da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto). Se il periodo da accreditare è coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione occorre procedere a modificare il "titolo" dell’accredito tenendo conto che i contributi figurativi per maternità, contrariamente a quelli per disoccupazione, sono utili per perfezionare il diritto alla pensione di anzianita'. In presenza di contributi sia da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo a condizione che risultino accreditati almeno 5 anni di contributi per attività lavorativa subordinata. I contributi figurativi accreditati per periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro sono utili per determinare il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche determinate con il sistema di calcolo retributivo e misto.