La questione
Come noto secondo l'Inps tale facoltà è da ritenersi esclusa in quanto per il periodo temporale antecedente il 1996 non sussisteva l'obbligo assicurativo alla predetta gestione. La Corte d'Appello di Bologna, tuttavia, aveva dato ragione al lavoratore ritenendo che fosse applicabile nella fattispecie la norma di cui all'art. 51, comma 2, della legge n. 488 del 1999 ai sensi della quale i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 possono riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti in periodi precedenti fino ad un massimo di cinque annualità. La considerazione a cui era giunta la Corte d'Appello non era priva di conseguenze perché, sostanzialmente, consentirebbe ai lavoratori nel sistema misto (o che diverrebbero tali all'esito della suddetta operazione) un riscatto con oneri agevolati secondo le regole del sistema contributivo dribblando le normali regole della riserva matematica. Contro questa decisione l'Inps ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo appunto il rigetto di tale impostazione. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Ente Previdenziale.
La decisione
Come del resto già ribadito nella decisione 18238 del 21.12.2002 la Corte precisa che l’istituto del riscatto del corso legale di laurea "ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con pregiudizio dell'anzianità assicurativa e contributiva". Da ciò consegue che il riscatto non è consentito nei casi in cui, ove anche l'interessato avesse svolto attività lavorativa, non avrebbe comunque potuto provvedere al versamento dei contributi e avvalersi così del relativo periodo a fini del futuro trattamento pensionistico, per inesistenza della tutela previdenziale.
Nel caso di specie era pacifico che i periodi chiesti a riscatto (1988-1992) ricadevano in un lasso temporale antecedente all'istituzione della gestione assicurativa e, pertanto, non poteva darsi luogo al riscatto della laurea nella predetta gestione. Né a tale fine, conclude la Corte di Cassazione, si può ricorrere al riscatto dei periodi di lavoro antecedenti il 1996 prestati come "collaboratore coordinato e continuativo", norma questa di carattere eccezionale e che concerne la possibilità di una specifica ipotesi di riscatto per una determinata categoria di lavoratori che non può essere estesa, quindi, al riscatto della laurea.