L’articolo 1, comma 2, del Dm 282/1996 prevede infatti qualora «gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare». Si tratta, quindi, di una prestazione autonoma riconosciuta agli iscritti alla gestione di cui alla legge 335/1995 per la quale è sufficiente aver raggiunto l'età di 67 anni. Non è necessario essere in possesso un minimo di 5 anni o di 20 anni di contribuzione né, tanto meno, accertarsi che l'assegno non risulti inferiore all'importo soglia di 1,5 volte il valore dell'assegno sociale. Ipotesi quasi sempre irrealizzabile a causa dell'irrisoria entità dei contributi versati alla gestione.
Unico presupposto è, come accennato, che l'assicurato abbia già ottenuto la liquidazione di una pensione autonoma a carico di una gestione Inps o di una Cassa Professionale. Così ad esempio un professionista che ha già ottenuto la pensione dalla Cassa Professionale ed ha 2 anni di contribuzione alla gestione separata dell'Inps può chiedere la liquidazione, al raggiungimento dei 67 anni, della prestazione. La stessa cosa vale per gli altri lavoratori dipendenti del settore privato o del pubblico impiego che abbiano lasciato contribuzione, per qualsiasi ragione, nella gestione. In sostanza i contributi versati nella gestione separata, insufficienti per dare luogo ad una pensione autonoma, vengono utilizzati per la costituzione della pensione supplementare. E non vanno mai persi.
Si badi che il diritto alla pensione supplementare si perfeziona solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo ad essa, ed è regolato dalla normativa (in merito ai requisiti anagrafici e l'eventuale presenza di meccanismi di differimento nell'erogazione del primo rateo pensionistico) in vigore al momento di tale suo perfezionamento. La conseguenza di tale precisazione comporta che se si ritarda la presentazione della domanda non si ha diritto ai ratei maturati in precedenza sin dal compimento dell'età pensionabile.