Come noto l'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ha stabilito per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall'ISTAT, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale massimale viene applicato anche nel caso di opzione al sistema contributivo dai soggetti in possesso di contribuzione al 31.12.1995. La parte eccedente il massimale non soggetta a contribuzione IVS, è in parte destinata al finanziamento della previdenza complementare, laddove prevista.
Le platee interessate
Per compensare la mancata attivazione della pensione di scorta in alcuni settori della pubblica amministrazione l'articolo 21 del Dl 4/2019 prevede che, i lavoratori pubblici nel regime contributivo ("nuovi iscritti"), per cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro, possano optare per essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo. Conseguendo così una pensione più succulenta. Si tratta, in sostanza, di quei settori che ancora oggi non hanno visto il decollo della previdenza complementare finanziata con il contributo dello stato. In particolare i magistrati ordinali, amministrativi e contabili; il personale delle carriere diplomatica e prefettizia; il personale Militare e delle forze di Polizia di Stato; il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; i professori ed i ricercatori universitari. In questa ipotesi, previa opzione dell'interessato, l'amministrazione pubblica verserà, pertanto, i relativi contributi previdenziali anche sulla quota di reddito eccedente la cifra di 102.543 euro (valore dell'anno 2019). Secondo il Governo sono circa 4.850 i lavoratori potenzialmente interessati a questa misura, con una crescita annua di circa 700 unità ogni anno; in prevalenza è personale proveniente dalla carriera giudiziaria con un'età ancora piuttosto giovane.
La domanda
La domanda di esclusione dal limite deve essere presentata entro il termine di sei mesi, decorrente dal 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del Dl 4/2019), ovvero decorrente dalla data (se successiva al 29 gennaio 2019) di superamento del massimale, o ancora dalla data di assunzione.