Reddito e Pensione di cittadinanza, Beneficio rafforzato solo per le famiglie in affitto

Vittorio Spinelli Mercoledì, 20 Marzo 2019
I chiarimenti e le istruzioni ufficiali in una circolare dell'Inps. Beneficio sino ad un massimo di 1050 euro al mese in caso di nucleo familiare con quattro componenti maggiorenni. Più una quota integrativa di 250 euro al mese per le famiglie in affitto.
L'Inps detta le istruzioni per accedere al reddito e alla pensione di cittadinanza. A distanza di quasi due mesi dall'approvazione del DL 4/2019 il cui iter di conversione si sta ancora completando in Parlamento l'Istituto regola con la circolare numero 43 del 20 marzo 2019 le modalità di accesso e di erogazione dell'RdC e della PdC. Con riferimento alle condizioni di accesso l'Inps precisa che può chiedere il reddito o la pensione di cittadinanza il componente del nucleo familiare che risulti cittadino italiano, europeo o cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per lungo periodo a condizione, in tutti i casi, di risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa. Anche il familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente può fare domanda di RdC o PdC.

E' inoltre necessario il rispetto di una serie di vincoli economici e patrimoniali. In particolare il possesso di un ISEE inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a 6.000 euro, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I massimali vengono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità.

Per avere diritto alle prestazioni è necessario anche rispettare un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui (9.360€ se si è in affitto) che sale in base ad una scala di equivalenza graduata in funzione del numero dei componenti. Nello specifico la soglia cresce del 40% per ogni per componente con più di 18 anni e del 20% per ogni minore sino ad un massimo del 210% della cifra base. Se il reddito è corrisposto ad un nucleo composto esclusivamente da individui con almeno 67 anni il reddito assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza e la soglia di reddito familiare base è di 7.560 euro anzichè 6mila euro fermo restando il valore di 9.360 euro se si è in affitto.

Vi sono poi alcune disposizioni che limitano la disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto. In particolare nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, anche di seconda mano, immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti. Sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente. Ancora nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

L'importo
Il beneficio economico consiste in due voci. La prima è un'integrazione vera e propria al reddito che può raggiungere un massimo di 500 euro al mese nel caso di nucleo con un solo componente (630 euro nel caso di pensione di cittadinanza).  Alla cifra predetta si aggiunge un contributo per il pagamento del canone di locazione (corrisposto, quindi, solo alle famiglie in affitto) di 3.360 euro annui (1.800 euro per i titolari della pensione di cittadinanza) che scende a 1.800 euro nel caso di famiglie con casa di proprietà con mutuo da pagare. Cioè ulteriori 280 euro al mese per i primi e 150 euro per i titolari di pensione di cittadinanza o per chi sta pagando un mutuo per l'acquisto della prima casa. Alla fine la somma delle due voci determina un totale di 780 euro al mese, la cifra più volte citata dal Governo, che aumenta in caso di nuclei con più familiari a seconda della scala di equivalenza sopra richiamata. Complessivamente l'RdC garantisce un'integrazione del reddito del nucleo familiare sino a 1.050 euro al mese (nel caso di nucleo con quattro componenti oppure con tre maggiorenni e 2 minorenni) mentre la pensione di cittadinanza garantisce un'integrazione di 882 euro al mese nel caso di un nucleo composto da due coniugi entrambi ultra 67enni.

Modalità di erogazione

L'RdC viene erogato tramite la carta RdC per 18 mesi e può essere rinnovato, per la medesima durata di 18 mesi, previa sospensione dell'erogazione del medesimo, per un periodo di un mese, prima di ciascun rinnovo. Tale sospensione non opera nel caso della Pdc. Con la Carta RdC si possono acquistare beni di prima necessità, medicinali e il pagamento delle utenze domestiche, nonchè effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza determinata in base alla composizione del nucleo familiare. Con la Carta Rdc è possibile effettuare anche un bonifico mensile per il pagamento dell’affitto o per il pagamento della rata del mutuo.

Stop al ReI

L'Inps informa, infine, che a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto ed a partire dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta essendo stato abrogato dal Dl 4/2019. Pertanto, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio 2019. Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 (domande presentate entro il 28 febbraio 2019), il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc. L’accoglimento della domanda di Rdc/PdC comporta la decadenza dalla domanda di ReI.

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Documenti: Circolare Inps 43/2019

 

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