Riforma Pensioni, Il Governo scioglie gli ultimi nodi

Mercoledì, 17 Dicembre 2014
Le aliquote dei fondi pensione e dei rendimenti sulle Casse Professionali aumenteranno dal prossimo anno. Ma sarà riconosciuto un credito d'imposta sugli investimenti nell'economia reale.

Kamsin La tassazione agevolata sui rendimenti delle Casse Professionali e sui Fondi Pensione viene garantita solo per la quota di investimenti "in economia" delle Casse e dei fondi di previdenza complementare a medio e lungo periodo e nei limiti di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016. E' quanto prevede l'emendamento 1.9901 approvato questa sera in Commissione Bilancio a Palazzo Madama. Restano confermati quindi gli aumenti della tassazione sui fondi pensione e sulle Casse Professionali già indicati nella legge di stabilità ma viene riconosciuta una tassazione agevolata sugli investimenti nell'economia reale del paese.

Per quanto riguarda le Casse Professionali viene riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per conto sui redditi di natura finanziarla dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alla ritenuta e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 

Sui Fondi Pensione viene riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva agevolata applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio lungo termine, individuate con il decreto del Ministero dell'economia. In calce il testo dell'emendamento. 

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80-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza, obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per conto sui redditi di natura finanziarla dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alla ritenuta e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, ai fini dell'imposta Regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico della imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successiva a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nei limiti dello stanziamento di cui al comma 80-quinquies. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

80-ter. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252, è riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio lungo termine, individuate con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 80 bis. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241 nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 80 quinquies. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 numero 388.

80-quater. Con il decreto di cui al comma 80 bis, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo la fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 80 quinquies e al relativo monitoraggio.

80-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 80 bis a 80 quater è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

 

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