Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono un dipendente della pubblica amministrazione. Volevo sapere se è vero che potrò andare in pensione con le vecchie regole. Ho sentito infatti che con la spending review è stata approvata una norma che ci consente di andare in pensione in deroga rispetto alle nuove norme pensionistiche. E' corretto? Domiziano

Il cosiddetto prepensionamento statali è attuabile dalle amministrazioni per il personale che risulti in soprannumero all'esito di una particolare procedura di riduzione indicata nella spending review. Data la confusione, vale la pena brevemente di ripercorrere i passi salienti.

Il comma 1 dell'articolo 2 del Dl 95/2012 chiede alle Pa di rivisitare le piante organiche effettuando un "dimagrimento" pari almeno al 20% degli incarichi dirigenziali, e almeno del 10% del personale non dirigenziale. A queste riduzioni si provvederà, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.

Il personale così determinato, cioè in soprannumero, potrà essere collocato in prepensionamento in deroga alle norme vigenti. L'articolo 2, comma 11 del Dl 95/2012 autorizza infatti le amministrazioni a collocare in pensione i lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto di accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della Riforma pensionistica avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014.

Interessati al prepensionamento sono quindi i dipendenti pubblici che risultino in soprannumero all'esito della procedura descritta e che maturino i requisiti per la decorrenza della pensione, secondo le vecchie norme, entro il 31.12.2014. Si presti attenzione alla circostanza che il decreto richiama il termine decorrenza. Ciò significa che deve essere inclusa la finestra mobile vigente nelle vecchie regole. 


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Sono stata autorizzata ai volontari nel 2011 e non ho tuttavia versato alcun contributo. Ho maturato quota 96 nel maggio di quest'anno e all'Inps mi dicono che non sarò tra i salvati. E' davvero così?

Purtroppo sì. Il decreto interministeriale fornero dello scorso 1° Giugno, nonchè il messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 ha precisato che i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione devono: 1) perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge; questi lavoratori non devono comunque aver ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione della prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. 


 

 Il Riepilogo delle Norme per i 65mila salvaguardati:

Si ricorda innanzitutto che il numero complessivo dei soggetti interessati alla salvaguardia è pari a 65.000 unità, suddivise dal Decreto Fornero nel modo seguente:

1) Soggetti in mobilità ordinaria: 25.590;  2) Soggetti in mobilità lunga: 3.460 ; 3) Soggetti interessati a Fondi di solidarietà di settore: 17.710 ; 4) Autorizzati ai VV: 10.250 ; 5) Soggetti interessati all’ esonero (P.I.): 950; 6) Genitori di disabili in congedo: 150  7) Lavoratori esodati: 6.890.  Totale salvaguardati: 65.000

L’art.7 del decreto ricorda che sono inclusi nel plafond dei 65000 anche i soggetti già derogati dall’ applicazione delle decorrenze mobili ex art. 12, c.5, della L. 122/2010 (mobilità ordinaria, mobilità lunga e fondo di solidarietà).

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA NORMA DI SALVAGUARDIA

1) Soggetti in mobilità ordinaria per effetto di accordi sindacali stipulati ante 4.12.11: cessazione dell’attività lavorativa al 4.12.2011; perfezionamento dei requisiti per l’accesso a pensione entro il periodo di fruizione dell’ indennità di mobilità.

In sostanza, il DM esclude dalla salvaguardia i soggetti che, pur usufruendo di una mobilità derivante da un accordo intervenuto anteriormente al 4 dicembre scorso, in quella data non avevano ancora cessato il rapporto di lavoro. Si presti attenzione a non confondere la mobilità ordinaria di 4 anni con quella lunga. 

2) Soggetti in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4.12.11: cessazione dell’attività lavorativa al 4.12.2011.

In sostanza, il DM escluderebbe dalla salvaguardia i soggetti che, pur usufruendo di una mobilità derivante da un accordo intervenuto entro il 4 dicembre scorso, in quella data non avevano ancora cessato il rapporto di lavoro. Nella realtà, la circostanza della  essazione del rapporto di lavoro al 4.12.11 è sempre verificata, tenuto conto del fatto che gli ultimi collocamenti in mobilità lunga risalgono al 31 dicembre 2007, sulla base della L. 296/06. Pertanto, tutti i lavoratori che si trovano in mobilità lunga dovrebbero rientrare nella salvaguardia dai nuovi requisiti, prevista dal DM.

3) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore al 4.12.11 e lavoratori per i quali entro il 4.12.11 sia stato previsto l’accesso alla prestazione: devono essere titolari della prestazione straordinaria al 4.12.11, oppure anche da data successiva al 4 dicembre. In quest’ultimo caso, l’accesso alla stessa deve essere stato autorizzato dall’ Inps; rimangono a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino al compimento del 62° anno di età. I settori interessati dalla norma riguardano i lavoratori bancari, gli esattoriali e i postali

4) Soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria ante 4.12.11: devono maturare i requisiti anagrafi ci e contributivi richiesti per l’accesso a pensione prima dell’entrata in vigore della riforma Monti, in maniera tale che la decorrenza della pensione si verifichi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201/11 (6.12.11), quindi al massimo entro il 6.12.2013.

Questo significa che:
 o lavoratore dipendente pubblico con requisiti maturati entro il 5/12/2012 = decorrenza 6/12/2013
 o lavoratore dipendente privato con requisiti maturati entro il 30/11/2012 = decorrenza 1/12/2013
 o lavoratore autonomo o con contribuzione mista, con requisiti maturati entro il 31/05/2012 = decorrenza 1/12/2013.

A condizione inoltre che: non abbiano ripreso l’attività lavorativa dopo l’autorizzazione alla contribuzione volontaria; abbiano almeno un contributo volontario accreditato, o accreditabile, alla data di entrata in vigore del DL 201111 (6.12.11).

Il DM esclude dalla salvaguardia, in sostanza, gli autorizzati ai VV che non hanno mai versato almeno un contributo volontario e quelli che hanno ripreso l’attività lavorativa dopo essere stati autorizzati.

5) Soggetti esonerati dal servizio alla data del 4.12.11: devono presentare apposita domanda di accesso al beneficio, entro 120 gg dalla data di pubblicazione del DM in GU, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio secondo la residenza dell’ interessato; alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa al provvedimento di esonero, con indicazione degli estremi dello stesso in modo che la Direzione Territoriale del Lavoro possa reperire il documento.
 Le istanze saranno esaminate da un’ apposita Commissione, composta da due funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro e da un funzionario dell’Inps. Le decisioni di accoglimento delle domande saranno inviate direttamente dalla predetta Commissione all’Inps.
Le decisioni della Commissione possono essere oggetto di richiesta di riesame da parte dell’ interessato, da presentarsi entro 30 giorni alla stessa Direzione Territoriale che ha ricevuto la domanda.

6) Lavoratori in congedo al 31.10.11 ex DLgs 151/01 per assistere figli con disabilità grave: devono perfezionare il requisito  contributivo per l’accesso alla pensione di anzianità (40 anni) entro due anni dalla data di inizio del congedo.

Per ottenere il beneficio oggetto del DM in esame, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda di accesso al beneficio entro 120 gg dalla data di pubblicazione del DM in GU alla Direzione Territoriale del Lavoro relativa alla residenza dell’ interessato; alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa al provvedimento di congedo, con indicazione degli estremi dello stesso. Le istanze saranno esaminate da un’apposita Commissione, composta da due funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro e da un funzionario dell’Inps. Le decisioni di accoglimento delle domande saranno inviate direttamente dalla predetta Commissione all’Inps.
Le decisioni della Commissione possono essere oggetto di richiesta di riesame da parte dell’ interessato, da presentarsi entro 30 giorni alla stessa Direzione Territoriale che ha ricevuto la domanda.

7) Lavoratori cessati entro il 31.12.11 per effetto di accordi individuali (c.d. “esodati”): devono aver cessato il rapporto di lavoro entro il 31.12.11; dopo la cessazione del rapporto di lavoro non si devono essere rioccupati in qualsiasi attività lavorativa;  devono maturare i requisiti anagrafi ci e contributivi richiesti per l’accesso a pensione prima dell’entrata in vigore della riforma Monti, in maniera tale che la decorrenza della pensione si verifichi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201/11 (6.12.11), quindi al massimo entro il 6.12.2013.

Questo significa che:

o lavoratore dipendente pubblico con requisiti maturati entro il 5/12/2012 = decorrenza 6/12/2013
 o lavoratore dipendente privato con requisiti maturati entro il 30/11/2012 = decorrenza 1/12/2013
 o lavoratore autonomo o con contribuzione mista, con requisiti maturati entro il 31/05/2012 = decorrenza 1/12/2013.

La data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi ed oggettivi, come le comunicazioni obbligatorie inviate alle Direzioni Territoriali del lavoro o a soggetti equipollenti. Per ottenere il beneficio, i soggetti interessati: devono presentare apposita domanda di accesso al beneficio entro 120 gg dalla data di pubblicazione del DM in GU alla Direzione Territoriale del lavoro presso cui sono stati stipulati gli accordi (in caso di accordi individuali ai sensi degli artt.410, 411 e 412-ter del C.p.c. – tentativo di conciliazione con verbale sottoscritto dalle parti oppure altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva) oppure, negli altri casi, presso la Direzione Territoriale del Lavoro relativa alla residenza dell’interessato; allegare alla domanda la copia dell’accordo stipulato. Le istanze saranno esaminate da un’apposita Commissione, composta da 2 funzionari della Direzione territoriale del Lavoro e da un funzionario dell’Inps. Le decisioni di accoglimento delle domande saranno inviate direttamente dalla Commissione all’Inps. Le decisioni della Commissione potranno essere oggetto di richiesta di riesame da parte  dell’interessato, da presentarsi entro 30 giorni alla stessa Direzione Territoriale che ha ricevuto la domanda.
 Il DM esclude dalla salvaguardia gli esodati che, dopo aver cessato il rapporto di lavoro, hanno  ripreso una qualsiasi attività lavorativa (dipendente o autonoma).

8) Lavoratori cessati entro il 31.12.11 per effetto di accordi collettivi:  devono aver cessato il rapporto di lavoro entro il 31.12.11; dopo la cessazione del rapporto di lavoro non si devono essere rioccupati in qualsiasi attività lavorativa; devono maturare i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l’accesso a pensione prima dell’entrata in vigore della riforma Monti, in maniera tale che la decorrenza della pensione si verifichi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201111 (6.12.11), quindi al massimo entro il 6.12.2013.

Il conseguimento del beneficio è subordinato alla condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi ed oggettivi come le comunicazioni obbligatorie inviate alle direzioni territoriali del lavoro o a soggetti equipollenti. Per ottenere il beneficio oggetto del DM in esame, i soggetti interessati: devono presentare apposita domanda di accesso al beneficio entro 120 gg  dalla data di pubblicazione del DM in GU alla Direzione Territoriale del Lavoro relativa alla residenza dell’ interessato;  alla domanda deve essere allegata la copia dell’accordo stipulato.

Le istanze sono esaminate da apposita Commissione, composta da 2 funzionari della Direzione territoriale del Lavoro e da un funzionario dell’Inps. Le decisioni di accoglimento delle domande sono inviate direttamente dalla Commissione all’Inps. Le decisioni della Commissione possono essere oggetto di richiesta di riesame da parte dell’interessato, da presentarsi entro 30 giorni alla stessa Direzione Territoriale che ha ricevuto la domanda. Il DM esclude dalla salvaguardia gli esodati che, dopo aver cessato il rapporto di lavoro, hanno ripreso una qualsiasi attività lavorativa (dipendente o autonoma).

 

Nel 2009 ho chiesto il riscatto degli anni di laurea e sto pagando anche adesso con le regole in vigore. Vorrei però interrompere il riscatto per questioni economiche e ottenere il rimborso di quanto ho versato. E' possibile? Se no perderei quanto versato? GianMarco

E' possibile interrompere il pagamento in qualsiasi momento dell'onere del riscatto della laurea. Ricordo tuttavia che non è possibile chiedere il rimborso di quanto versato. Il Messaggio Inps numero 22247 dell'8 Ottobre 2008  ha chiarito che quanto versato non può essere oggetto nè di rinunzia nè di rimborso. La contribuzione riscattata rimane comunque sempre accreditata nella posizione contributiva dell'assicurato.

 

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Sono un dipendente delle FS che ha raggiunto 60 anni nel Dicembre 2012 e contestualmente i 36 anni di contributi. Ho letto su Business Vox che la riforma Fornero ha concesso la possibilità di accedere alla pensione all'età di 64 anni (comma 15-bis Decreto 201/2011) ai lavoratori del settore privato che raggiungono la quota 96 entro il 31.12.2012. Volevo sapere se quindi potrò usufruire anche io di questo beneficio. I patronati non sanno cosa rispondere. Alfredo


C'è stata sempre una lunga diatriba sulla circostanza se i dipendenti delle ferrovie dello stato debbano essere considerati dipendenti pubblici o privati. Ricordo tuttavia che l'Inps, con la Circolare numero 149 dell'11 Novembre 2004 -  nel determinare quali dipendenti avessero diritto al bonus pensioni - ha precisato quali fossero le aziende pubbliche e quelle private. Alla fine le Ferrovie dello stato - ente pubblico economico - sono state classificate come ente privato. Di conseguenza ritengo che l'Inps dovrebbe riconoscere la possibilità di accedere alla pensione a 64 anni di cui all'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011.  


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Ho compiuto 60 anni ad aprile e a quella data avevo 1956 settimane di contributi utili per la pensione.
Sono stato licenziato il 05/08/2011 da una società di costruzione per il lavori sulla Salerno Reggio Calabria con un accordo collettivo in base agli art. 4, 24 e 11 della legge 223/91, giusto decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali n: 59537 del 23/05/2011 con pagamento di disoccupazione speciale edile scadente il 17/06/2013.
Faccio presente inoltre:
- che sono iscritto nelle liste di mobilità della Regione Campania, che l’ Inps competente mi ha inviato una lettera dicendomi che ero in mobilità dal 15/11/2011 a seguito di una mia domanda presentata il 30/08/2011 (domanda n. 61095536800078).
- che ho firmato dei verbali di conciliazione ai sensi degli art. 410- 410 bis e 411 a seguito di rivendicazioni per il reinserimento nell’azienda e altro.
Ora visto che all’Inps di zona non risulto fra i salvaguardati e che l’incaricato dello sportello amico mi dice che lui non può inserirmi perchè sull’estratto conto esce disoccupazione speciale e non mobilità.
Allora vorrei sapere che sono per prima cosa dall’Inps un lavoratore in mobilità?, un lavoratore a trattamento speciale?
Inoltre, in base alle notizie che vi ho dato cosa sono un salvaguardato, un esodato, o uno dimenticato da tutti? Carmine


Sono stato licenziato dalla mia azienda edile nel 2011 e percepisco lo speciale trattamento edile. Ho compiuto 60 anni nel 2012 e avevo già 36 anni di contributi. Con le vecchie norme dovevo quindi andare in pensione nel 2013 dopo i 12 mesi di finestra (quota 96 : febbraio 2012 + 12 mesi = Marzo 2013). Sicuro all'inizio che ero tra i salvaguardati mi sono recato all'inps perchè nessuna lettera avevo ricevuto durate l'estate. Sorpresa scopro che io non ho alcun diritto ad entrare nella salvaguardia perchè non percepisco l'indennità di mobilità ma un trattamento di disoccupazione. Ho protestato vivamente con il funzionario ma mi dice che lui non può farci nulla. E' corretto tutto questo? Sono stato truffato? Gianfranco  


Il trattamento speciale edile (art. 11, comma 2 e 3 legge 223/91; legge 451/94), come'è noto, non è equiparabile alla mobilità ordinaria di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 della legge numero 223/1991. La disoccupazione speciale edile è infatti un trattamento economico che - pur potendo essere concessa a seguito della medesima procedura prevista per la mobilità (art. 4 legge 223/91) - non viene trasformato in indennità di mobilità, dunque non è valido ai fini dell'inserimento nella salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011.

 

 

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6 Dicembre 2011 -
Art 24, comma 14 del decreto legge numero 201 del
6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.  
14 Febbraio 2012 - Articolo 6, comma 2-ter e 6-bis introdotti dalla
legge di conversione numero 14 del 24 Febbraio 2012
al decreto legge numero 216 del 29 Dicembre 2011
14 Marzo 2012 - Circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012 
1 Giugno 2012 - Decreto Interministeriale Fornero del 1° Giugno 2012 
sui lavoratori salvaguardati
6 Luglio 2012 - Articolo 22 DL 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 
numero 135 del 7 Agosto 2012 1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i ((presupposti)) e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina ((in materia di)) indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata; b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta'; c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,)) nonche' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012)), che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,)), avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
20 Luglio 2012 - Messaggio Inps numero 12196 del 20 Luglio 2012
31 Luglio 2012 - Circolare del Ministero del lavoro numero 19 del 31 Luglio 2012
9 Agosto 2012 - Messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012
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