Riforme: ok commissione a nuovo Titolo V

Martedì, 08 Luglio 2014
- Roma, 8 lug. - L'emendamento dei relatori aumenta, rispetto al testo del Governo, le competenze in capo alle regioni. Conferma l'abolizione della legislazione concorrente. Lo Stato avra' legislazione esclusiva sulla politica estera, e sui rapporti internazionali dello Stato, sui rapporti con L'Unione Europea, ma anche sul coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sulla perequazione delle risorse finanziarie, sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sulle norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro, sulle norme generali che riguardano l'istruzione, l'ordinamento scolastico, l'universita' e la ricerca, ma anche sull'ambiente, sui beni culturali, sul turismo, sulla produzione e distribuzione nazionale di energia, sulle infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in materia di pianificazione del territorio regionale e mobilita' al suo interno, dotazione infrastrutturale, la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari e sociali, la promozione dello sviluppo economico locale, l'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici istruzione e formazione professionale, anche in materia di promozione del diritto allo studio, di disciplina per quanto di interesse regionale, delle attivita' culturali della valorizzazione dei beni ambientali culturali e paesaggistici, della valorizzazione e della organizzazione regionale del turismo. Come gia ' previsto dal testo del governo le regioni potranno regolamentare, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonche' in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

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