Termini unificati per la presentazione delle domande di accertamento dei requisiti per conseguire l’ape sociale e la pensione anticipata per i lavoratori precoci. Lo prevede l’articolo 29 del disegno di legge sul lavoro già approvato dalla Camera dei Deputati ed ora all’esame del Senato. Il provvedimento, in sostanza, allinea i termini per la presentazione delle domande (di verifica delle condizioni) per la pensione anticipata dei precoci (ora 1° marzo e 30 novembre di ciascun anno) a quelli previsti per l’ape sociale: 31 marzo; 15 luglio e 30 novembre di ogni anno. Medesimo allineamento interessa anche le conseguenti attività di monitoraggio dell’Inps per la comunicazione di accoglimento o rigetto delle istanze.
Flessibilità in Uscita
La legge n. 232/2016, come noto, ha introdotto due strumenti per flessibilizzare il pensionamento dei lavoratori in particolari condizioni meritevoli di tutela. L’ape sociale consente, nella versione attualmente vigente, di ottenere una sorta di assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia a partire dai 63 anni e 5 mesi di età unitamente ad almeno 30 anni di contributi (36 anni per i lavoratori impiegati alle cd. mansioni gravose) il cui importo è pari alla pensione maturata al momento della domanda entro un massimo di 1.500€ lordi mensili.
La pensione anticipata dei lavoratori precoci consente di uscire con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica a condizione di aver svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età.
L’accesso a questi strumenti non è libero, occorre che il lavoratore si riconosca in alcuni profili di tutela: stato di disoccupazione con esaurimento della disoccupazione indennizzata; invalidità civile pari almeno al 74%; caregiver; abbia svolto mansioni cd. gravose per almeno sei anni in via continuativa negli ultimi sette anni o da almeno sette negli ultimi dieci anni; sia un lavoratore notturno o addetto alle attività usuranti (in tal caso il beneficio è limitato alla sola pensione anticipata con 41 anni di contributi).
Da notare che i profili di tutela, a differenza del passato, non sono più identici tra le due prestazioni. Nel profilo dedicato ai disoccupati, infatti, l’ape sociale include ora anche quelli a seguito della scadenza di un contratto a termine (a condizione di avere lavorato almeno 18 mesi negli ultimi 36 mesi) non previsto, invece, per l’accesso alla pensione anticipata per i precoci; solo nei confronti di questi ultimi, poi, è ancora richiesta un’attesa di tre mesi (in condizione di inoccupazione) dal termine della disoccupazione spettante; le professioni gravose che consentono l’accesso all’ape sociale, infine, sono divenute dal 1° gennaio 2022 più numerose di quelle previste per i precoci.
Il beneficio per i precoci, tuttavia, è strutturale mentre l’ape sociale è sperimentale e, pertanto, viene rinnovato di anno in anno. Il Governo ha già annunciato la proroga sino al 31 dicembre 2025.
Le domande
Per l’accertamento dei requisiti e, quindi, per avere il disco verde alla fruizione degli scivoli occorre produrre una domanda preventiva all’Inps. L’Istituto, verificata la documentazione prodotta dall’interessato e la capienza delle risorse disponibili, comunica l’accoglimento della domanda con la data di decorrenza (che potrebbe essere posticipata rispetto alla prima decorrenza utile in caso di risorse insufficienti) o il rigetto dell’istanza (in caso di mancanza dei requisiti o incapienza assoluta delle risorse).
Per l’ape sociale ci sono tre scaglioni annuali per la presentazione di dette istanze: entro il 31 marzo; entro il 15 luglio ed entro il 30 novembre di ciascun anno; per i precoci gli scaglioni sono due: entro il 1° marzo ed entro il 30 novembre di ciascun anno.
Termini unificati
Il disegno di legge dispone che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso ad entrambe le prestazioni siano unificate ai termini previsti per l’ape sociale: quindi entro il 31 marzo; entro il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Di conseguenza l’Inps comunicherà ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande di verifica entro:
- il 30 giugno, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo;
- il 15 ottobre, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio;
- il 31 dicembre, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre dello stesso anno.
Resta fermo che le domande acquisite trovano accoglimento esclusivamente se, all’esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio dell’Inps, residuano le necessarie risorse finanziarie. Qualora l'onere finanziario accertato per l’accoglimento delle domande sia superiore alle risorse disponibili l’Inps provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennità loro dovuta.
Qualora risultino perfezionati tutti i requisiti, le prestazioni decorrono dal primo giorno del mese successivo all'invio della domanda di trattamento che deve essere presentata contestualmente o successivamente alla domanda di verifica previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, svolta sia in Italia sia all'estero.