La Corte di Cassazione ha respinto l'interpretazione della Corte d'Appello di Roma che chiedeva la rivalutazione dei contributi INPDAI maturati sino al 31.12.1994. Nessuna norma lo consente.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione respingendo il ricorso di un ex dirigente di imprese industriali. Anche la contribuzione anteriore all'assunzione della qualifica dirigenziale concorre alla determinazione del contributo di solidarieta'.
La Corte di Cassazione boccia ancora una volta la tesi di un ex dirigente che chiedeva il ricalcolo della quota di pensione a carico del Fondo Inpdai sulla base delle retribuzioni godute prima del pensionamento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un pensionato Ex-Inpdai. L'importo della pensione non può essere inferiore a quanto avrebbe maturato computando tutte le anzianità assicurative con le regole di calcolo vigenti nell'AGO.
La retribuzione da utilizzare per determinare la quota di pensione riferita alle anzianità maturate presso il soppresso regime Inpdai va calcolata a ritroso dalla data di soppressione del Fondo.