La questione
La vicenda riguarda i criteri di applicazione del contributo di solidarietà per pensionati e lavoratori iscritti ai fondi speciali INPS. La misura, come si ricorderà, era stata introdotta dall'articolo 24. co. 21 del dl n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 (c.d. riforma Fornero) dal 2012 al 2017 a carico dei lavoratori e dei pensionati che hanno maturato periodi contributivi presso alcuni fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria: fondo elettrici, fondo telefonici, fondo trasporti, Fondo Inpdai e al fondo Volo. Il contributo era dovuto per tutti coloro che al 31.12.1995 avevano maturato un’anzianità presso i suddetti fondi pari o superiore a 5 anni, con un prelievo crescente in funzione dell'anzianità (0,3% sino a 15 anni; 0,6% oltre il 15° sino a 25° anno di anzianità; 1% oltre il 25° anno di anzianità) ed avevano maturato una pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo. Nel caso sottoposto alla Corte un pensionato contestava l'applicazione dell'aliquota dello 0,6% in luogo dello 0,3% per aver l'INPS considerato, nella determinazione dell'anzianità contributiva al 31.12.1995, anche della contribuzione trasferita gratuitamente dal FPLD all'Ex-Fondo INPDAI risalente ad una domanda del 1985. La difesa del pensionato chiedeva di rapportare il contributo di solidarietà soltanto dal momento dell'assunzione della qualifica dirigenziale, escludendo la contribuzione relativa al periodo lavorativo anteriore trasferita all'INPDAI dal FPLD ai sensi della legge n. 44/1973.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso del pensionato confermando la sentenza della Corte d'Appello. Gli ermellini spiegano che lo scopo del contributo è quello di «determinare in modo equo» il concorso degli iscritti e pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, «al riequilibrio» delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo lavoratori dipendenti. La norma non contiene alcuna limitazione fondata sul tipo di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) per cui non è possibile scomputare la contribuzione INPS trasferita in uno dei predetti fondi speciali a seguito di un'operazione di ricongiunzione gratuita o onerosa. Secondo la Corte, inoltre, l'unico scrutinio a cui sottoporre la norma è in merito all'aderenza ai criteri di «ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto dell'esigenza di bilanciare la garanzia del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica con altri valori costituzionalmente rilevanti», così come indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 2016. E per i giudici tale scrutinio ha esito positivo.
La norma, infatti, rispetti i criteri di necessità, sostenibilità, proporzionalità e temporaneità imposti dalla Consulta ed è finalizzata al riequilibrio dei Fondi in cui sono confluite le varie gestioni (prelievo di natura endoprevidenziale e non tributario). «Costituisce, dunque, principio generale, valido anche nell'interpretazione della disciplina del contributo di solidarietà, che per il periodo di iscrizione antecedente all'armonizzazione si debba tenere conto di tutta la contribuzione versata, la cui utilità non può limitarsi all'accesso alla prestazione pensionistica» concludono i giudici.