Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Possibilità di essere ammessi ad una nuova rateazione di 72 mesi con Equitalia per i debitori decaduti dalle rateazioni alla data del 22 giugno 2013 mediante la presentazione di una apposita istanza entro la fine luglio. Kamsin E' quanto prevede l'articolo 11 della legge di conversione del decreto Irpef approvata in via definitiva dalla Camera l'altro giorno. La novità è stata inserita in un emendamento a firma di Mauro Maria Marino del Pd al Decreto Irpef che ha di fatto riaperto le possibilità di rateizzazione dei pagamenti delle cartelle di Equitalia per chi è decaduto dal beneficio. La rateizzazione potrà essere fatta in un massimo di 72 mesi, cioè sei anni.

Con la novità entrata in vigore con la conversione del decreto Irpef i contribuenti che non hanno potuto beneficiare delle regole più favorevoli introdotte dal Dl 69/2013 (che aveva introdotto una dilazione di 120 mensilità), a decorrere dal 22 giugno 2013 potranno dunque presentare una istanza, entro il 31 luglio prossimo, ed ottenere una dilazione massima "straordinaria" di 72 rate.

Ammessi alla dilazione tutti i debiti, anche quelli relativi a contributi previdenziali non versati e non solo quelli di natura tributaria.  La decadenza però in questo caso si verifica con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, a fronte della otto rate previste per le dilazioni ordinarie introdotte con il Dl 69/2013; ed inoltre gli interessati non potranno ottenere alcuna ulteriore proroga a differenza di quanto è previsto nei piani di rientro attuali. L'istanza volta ad ottenere il beneficio potrà essere presentata anche dopo la notifica dell'atto di pignoramento per fermare la vendita all'asta dell'immobile pignorato.

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Si vanno definendo le misure contenute nel decreto attuativo della delega fiscale che sarà discusso dal Consiglio dei Ministri di oggi. Una delle principali novità riguarda la semplificazione delle procedure sui rimborsi Iva. Kamsin  La correzione che dovrebbe essere approvata diminuisce gli oneri a carico delle imprese (che attualmente hanno l'obbligo di prestare adeguate garanzie allo stato qualora l'importo superi i 5mila euro) stabilendo che fino a 15mila euro non sarà più necessario alcun adempimento per ottenere il credito spettante; per le somme superiori sarà sufficiente un visto di conformità apposto da Caf e professionisti abilitati per certificare che i dati della dichiarazione da cui risulta il credito siano veritieri. In alcuni casi però la garanzia resterà necessaria. Si tratta in particolare delle imprese o delle attività produttive che sono a inizio o fine attività e quelle destinatarie di avvisi di accertamento fiscali.

Il provvedimento dovrebbe anche cancellare in via definitiva la solidarietà sugli appalti in ambito fiscale, eliminando anche quella per l'omesso versamento delle ritenute da parte del subappaltatore; resterà invece la responsabilità per i contributi assistenziali e previdenziali. Novità anche in caso di bilancio in perdita, il decreto infatti vuole estendere da 3 a 5 anni il periodo in cui una società può chiudere in rosso senza rischiare le penalizzazioni fiscali come l'aliquota Ires maggiorata al 38 per cento; inoltre la comunicazione delle operazioni con Paesi black list (cioé quelli ritenuti paradisi fiscali dall'Italia) sarà annuale e non più trimestrale o mensile come avviene attualmente. Potrebbe anche essere innalzata la soglia (ora fissata a 500 euro) a partire dalla quale va fatta la comunicazione.

Nel decreto delegato troverà anche spazio la dichiarazione dei redditi precompilata a partire dal prossimo anno con la promessa che dal 2016 i contribuenti troveranno anche le spese mediche sostenute che danno diritto a detrazioni d'imposta. La dichiarazione sarà inviata ad oltre 35 milioni di contribuenti direttamente dai servizi telematici delle Entrate, dal sostituto d'imposta, dal Caf o dai professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro) e conterrà, oltre ai dati anagrafici, i dati sui redditi percepiti nel 2014, i dati sugli immobili posseduti, i contributi versati e deducibili, gli interessi passivi sui mutui, le polizze vita e i dati sui fondi pensioni.

La dichiarazione a domicilio arriverà il 15 aprile di ogni anno e il contribuente, che potrà comunque accettare, modificare o tornare alla dichiarazione compilata in modo tradizionale , dovrà consegnare la dichiarazione al sostituto, al Caf, ai professionisti abilitati o direttamente alle Entrate, entro il 7 luglio di ogni anno.

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Il piano che vede l'ingresso della dichiarazione dei redditi precompilata è pronto e potrebbe essere varato dal prossimo Consiglio dei ministri nei prossimi giorni. Dal 2015 il modello 730 arriverà precompilato a casa di milioni di lavoratori dipendenti italiani. Kamsin Poi ci sarà l'estensione, in due-tre anni, al popolo delle partite Iva che fa il modello Unico, professionisti e autonomi. L’obiettivo finale è portare il progetto di semplificazione a casa di 18 milioni di contribuenti, lavoratori dipendenti e pensionati: la dichiarazione arriverà via e-mail già precompilata e con i conteggi già fatti dall'Entrate; pertanto al contribuente, se non avrà obiezioni, potrà archiviare la pratica pagando quando chiesto dalle Entrate e dormire sonni tranquilli.  

Il modello precompilato interesserà in questa prima fase tutti gli italiani che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche chi ha contratti di collaborazione o borse di studio) così come i pensionati.

Chiari, almeno sulla carta, i tempi di attuazione. Entro il 15 aprile del prossimo anno arriverà per e-mail l’avviso che la dichiarazione è pronta sul proprio box fiscale, cui si accede con l’apposito pin. Entro il 7 luglio il contribuente potrà decidere se "aderire" o se chiedere una verifica degli importi sollevando un'apposita obiezione all'Agenzia. Per arrivare a quel risultato, però, le Entrate dovranno ricevere l'attuale Cud dai datori di lavoro o dai sostituti d'imposta entro il 7 marzo mentre una settimana prima (il 28 febbraio) è la scadenza entro cui banche, altri istituti finanziari, assicurazioni, enti previdenziali e forme pensionistiche complementari dovranno inviare le informazioni relative ai soggetti e agli oneri (detraibili o deducibili, a seconda dei casi) sostenuti.

L’unico adempimento chiesto al contribuente sarà quello di inserire le detrazioni che il Fisco non conosce, come le spese mediche, di istruzione o altre ; mentre le detrazioni strutturali come l'assegno al coniuge, il mutuo, i figli a carico e le ristrutturazioni saranno invece già conteggiate nel modello precompilato e dunque non richiederanno alcuna integrazione da parte del contribuente. Per le prime, quelle "una tantum" basterà invece entrare nel proprio spazio sul sito dell’Agenzia, dopo avere recuperato il proprio pin, ed introdurre nell’apposito campo la cifra: automaticamente si modificherà l’importo da pagare in più, o eventualmente, emergerà il credito.

E' possibile poi che anche le detrazioni una tantum, come appunto le spese mediche o farmaceutiche o la palestra, saranno note al Fisco in tempo reale se avvenute mediante sistemi di pagamento elettronici (pos). E dunque saranno introdotte nel modello “730” direttamente dall’Agenzia.

I contribuenti che accetteranno integralmente il modello arrivato dalle Entrate avranno inoltre diritto a uno "scudo" dai controlli formali, vale a dire quelli che riguardano le certificazioni sui redditi e sugli sconti fiscali. E potranno evitare lo scoglio dei controlli preventivi se i rimborsi superano i 4mila euro e presentano detrazioni per carichi di famiglia o eccedenze d'imposta da anni precedenti.

E' questa a grandi linee l’operazione fisco-amico che il governo sta mettendo a punto che dovrebbe rendere più facile la vita del contribuente, un meccanismo che potrà servire anche per evitare errori e sanzioni. Spesso chi ha più di un Cud, ovvero più di un lavoro, corre il rischio, se non fa adeguatamente i conguagli, di pagare meno, o anche più, tasse. Ed entro due o tre anni poi anche professionisti e autonomi riceveranno la dichiarazione a casa.

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Oggi scadono i termini per il pagamento della prima rata dell’Imu sugli immobili diversi dall’abitazione principale (ad esclusione delle prime case di lusso). Kamsin Scadono anche i termini per l'acconto Tasi (che in questo caso interessa tutti gli immobili, anche le abitazioni principali) ma solo nei municipi che hanno pubblicato le aliquote entro il 31 maggio sul sito del dipartimento delle finanze. In questa situazione si trovano circa 2100 comuni; mentre negli altri 6000 circa l’appuntamento slitta al 16 ottobre.

Entrambi i tributi hanno in comune la base di calcolo. Per determinale basta trovare la rendita catastale dell'immobile, incrementarla del 5% e poi si moltiplicarla per un coefficiente che dipende dalla tipologia dell’immobile: 160 se si tratta di un’abitazione o di un box, 80 per gli uffici, 55 per i negozi, i piu' diffusi. Per il resto invece i due tributi si differenziano radicalmente sia per i presupposti di applicabilità sia per le aliquote da qui il rischio caos.

Data la confusione e il rischio errore a cui sono esposti milioni di contribuenti il ministero dell'economia si è affrettato a precisare che chi sbaglia non dovrà pagare alcuna sanzione. Questo, almeno, l'impegno annunciato dal vice ministro dell'Economia, Enrico Morando anche se restano ancora da definire quali tipi di errori ed entro quali termini potranno essere sanati. Così come, nei prossimi giorni, il Governo dovrà decidere se intervenire con un semplice provvedimento amministrativo (possibile una circolare dell'Agenzia delle entrate), una direttiva, oppure se approvare in tutta fretta una legge ad hoc. Il contribuente ha comunque sempre dalla parte sua lo Statuto del contribuente che, come indica all'articolo 10, in caso di errore dovuto a «obiettive condizioni di incertezza della normativa tributaria» blocca interessi e sanzioni.

Tasi - La Tasi è l'imposta sui servizi indivisibili dei comuni, riguarda tutti i fabbricati. Per le abitazioni principali e quella assimilate ai fini Imu l’aliquota può arrivare allo 2,5 per mille senza che il comune abbia l’obbligo di effettuare detrazioni o al 3,3 per mille se invece il comune ha previsto particolari detrazioni per le abitazioni principali. Sugli altri immobili l’aliquota è legata all'Imu: la somma tra i due tributi non può superare il 10,6 per mille ma può arrivare all'11,4 per mille se il comune sull’abitazione principale applica detrazioni. I codici tributo per la Tasi sono il 3958 per l’abitazione principale e il 3961 per gli altri fabbricati.

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La tempistica degli adempimenti per Imu e Tasi (nei Comuni puntuali) sarà la stessa.  I contribuenti dovranno recarsi alla cassa entro il 16 Giugno, in quanto la legge dispone che i soggetti passivi effettuano Kamsin il versamento dell'Imposta dovuta al Comune per l'anno in corso, in due rate di pari importo la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre, fatta salva la possibilità di versamento dell'importo dovuto per l'anno in un'unica soluzione entro il 16 giugno. Il doppio appuntamento Imu- Tasi riguarderà pertanto solo quei Comuni (poco piu' di 2mila), che hanno inviato al Mef le delibere entro lo scorso 23 maggio.

Il Ministero, nelle FAQ pubblicate lo scorso 4 Giugno, ha dato alcune indicazioni riguardo al rapporto tra Imu e Tasi dato che le due Imposte, sono talvolta strettamente legate. La disciplina Imu prevede che l'Imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni (articolo 9, comma 2 Dlgs. n. 23/2011). Normativa che tuttavia non è stata richiamata nella Tasi portando dunque diverse incertezze per i contribuenti. In materia il Mef ha indicato che per il periodo di possesso (nel silenzio della norma), si possono applicare le regole già previste per l'Imu e quindi conteggiare per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

Per quanto riguarda i comproprietari, il Ministero affronta anche il problema delle modalità di calcolo del Tributo, alla luce della norma che stabilisce che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della Tasi, a prescindere quindi dalla quota di possesso. Secondo le Faq del Mef nel caso di un Fabbricato posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diversa (primo comproprietario al 70% e secondo comproprietario al 30%) in cui solo il secondo abbia adibito l'immobile ad abitazione principale, se il Comune ha deliberato un'aliquota del 3 per mille per l'abitazione principale e dello zero per mille per gli altri Immobili, il comproprietario al 30% userà l'aliquota del 3 per mille e la detrazione prevista dal Comune mentre l'altro comproprietario non verserà nulla; fermo restando che entrambi i soggetti sono coobbligati e ciò consente al Comune di rivolgersi indifferentemente all'uno all'altro soggetto per la riscossione dell'intero Tributo.

Il Ministero dell'Economia, ha dato anche altre precisazioni in materia di rapporto tra Imu e Tasi soprattutto per quanto riguarda le Aree Fabbricabili. Il Mef precisa che la nozione di Area Fabbricabile è la stessa per entrambe le imposte e cioè è l'area indicata dallo strumento urbanistico generale (Prg), anche solo adottato dal Comune, indipendentemente dalle concrete possibilità edificatorie del suolo.

Secondo il Ministero il fatto che la disciplina della Tasi richiami le definizioni in materia di Imu, comporta che anche nel nuovo Tributo Comunale trovi applicazione la finzione giuridica dell'articolo 2 - lettera b -Dlgs 504/1992. Per cui le Aree Edificabili possedute e condotte da soggetti Iap (imprenditori agricoli professionali) e da coltivatori diretti si considerano ai fini Imu come Terreni Agricoli: in tali casi la Tasi non sarà versata, poiché i Terreni Agricoli sono esclusi da tale imposta.  Inoltre come ribadito dalle Finanze nella circolare n. 3/2012 in materia di Imu, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione l'agevolazione trova applicazione anche se un solo comproprietario possiede i requisiti di legge. In tal caso il suolo sarà considerato Terreno Agricolo nei riguardi della totalità dei comproprietari, anche se non soggetti Iap o Coltivatori Diretti.

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