Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Bonus Irpef, il vademecum della Cnai

Mercoledì, 14 Maggio 2014

Dal 25 maggio arriverà il tanto atteso bonus di 80 euro per i lavoratori dipendenti sino ad un reddito complessivo di 26mila euro. Il DL 66/2014 ha previsto un bonus annuo di 640 euro, da erogare successivamente alla data di entrata del decreto. L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti con la Circolare 8/E/2014, precisando che il bonus non concorre alla formazione del reddito e quindi non costituisce base imponibile ai fini fiscali.

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Vediamo dunque di fare un pò di chiarezza sull'operatività del bonus secondo le analisi del Centro Studi Cnai che ha al riguardo formulato un vademecum operativo ed alcune osservazioni in merito.

Beneficiari - I potenziali beneficiari sono coloro il cui reddito è composto da redditi di lavoro dipendente o assimilato.

Redditi esclusi  - Reddito di pensione e alcuni redditi assimilati (gettoni di presenza - indennità parlamentari  - rendite vitalizie a titolo oneroso) queste informazioni sono ancora soggette a variazione, tant'è che il tavolo tecnico sta lavorando per includere tra i beneficiari del bonus anche i pensionati e alcuni possessori di Partita Iva.

Soggetti esclusi - Titolari di reddito da lavoro dipendente superiore a 26.000,00 euro; titolari di reddito non superiore a 8.000,00 euro.

Misura del bonus - a) 640,00 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000,00 euro;  b) 640,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.000,00 euro ma non a 26.000,00 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000,00 euro.

Condizioni - Imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente (di importo superiore a quello delle detrazioni da lavoro). L'importo delle detrazioni è da considerarsi al netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Quindi ne deriva che i lavoratori cosiddetti «incapienti», per i quali l’Irpef netta (una volta tolte le detrazioni di lavoro dipendente) è pari a zero, non percepiranno il bonus.

Quantificazione - Il bonus' è attribuito dal Sostituto d'Imposta, fino a capienza, ovvero fino all'ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga.Il credito deve essere rapportato in relazione alla durata del rapporto di lavoro considerando il numero dei giorni lavorati nell'anno.

Automaticità del bonus - I Sostituti d'Imposta, secondo le disposizioni del decreto, devono riconoscere il bonus in via automatica  senza necessità di una richiesta da parte dei beneficiari.

Recupero del credito - I Sostituti d'Imposta per recuperare il credito maturato per aver erogato in busta paga il bonus, utilizzano fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga. In caso di incapienza, per la differenza utilizzano i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono essere versati.

Codice Tributo  - Con Risoluzione 48/E del 7 maggio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il Codice Tributo 1655, da utilizzare mediante  modello di pagamento F24 per il recupero delle somme erogate a titolo di bonus, in busta paga. Il Codice Tributo deve essere esposto nella sezione «erario» con l'indicazione, negli appositi campi, del mese e dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale.

Assenza del Sostituto d'Imposta - I titolari di reddito da lavoro di dipendente nell'anno 2014, che percepiscono tale reddito da soggetti non Sostituti di Imposta, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi 2015 relativa all'anno d'imposta 2014, e di conseguenza utilizzarlo in compensazione o chiederlo a rimborso.

Restituzione del Credito  - Il contribuente che percepisce dal Sostituto di Imposta un credito d'imposta tutto o parzialmente non spettante, è tenuto alla restituzione tramite dichiarazione dei redditi.

Adempimenti del Sostituto d'imposta  - Il Sostituto d'Imposta è tenuto a riportare l'importo del credito riconosciuto nel mod. Cud del beneficiario e a indicare nel mod. 770/15 gli importi compensati, non versati.

Governo e maggioranza in campo per evitare il caos della prima rata di giugno.  Il sottosegretario Zanetti: versamento a dicembre negli enti in ritardo - Boccia (Pd): spostare tutto al 16 settembre.

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Le regole per il versamento della Tasi 2014 potrebbero cambiare nuovamente perchè troppo caotiche. E' quanto ha fatto intendere il sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti (Sc), che vuole rinviare i versamenti al 16 dicembre nei Comuni che non decidono in tempo, e il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Francesco Boccia (Pd), che chiede invece di spostare l'appuntamento al 16 settembre in tutti i Comuni.

Zanetti chiede di spostare direttamente a dicembre il versamento della Tasi su tutti gli immobili nei Comuni che non inviano entro il 23 maggio le delibere al dipartimento Finanze, chiamato a pubblicare la decisione locale entro il 31 maggio. Un intervento che allineerebbe le regole  con quelle previste per le abitazioni principali che, dopo le recenti modifiche del Decreto Salva Roma-Ter, pagheranno tutto il 16 Dicembre nei comuni ritardatari.

Per gli altri immobili, infatti, le regole oggi in vigore prevederebbero, il versamento della Tasi a parametri standard, in pratica dividendo per due l'aliquota base dell'1 per mille, una regola assurda che rende impossibile calcolare l'acconto per le case affittate, perché la quota a carico degli inquilini va decisa dal Comune in un range fra il 10 e il 30% del tributo totale sull'immobile. E se manca la delibera comunale non si capisce in quale misura suddividere l'importo tra inquilino e proprietario. Senza contare che in molti casi, per immobili affittati o no, la richiesta ad aliquota standard finirebbe per far pagare anche quote d'imposta non dovuta, soprattutto nei Comuni in cui l'Imu ha già raggiunto il massimo del 10,6 per mille.

Attualmente infatti solo 683 Comuni hanno già deciso le aliquote secondo il censimento ufficiale del dipartimento Finanze. L'emendamento del sottosegretario Zanetti potrà essere inserito o sul decreto casa 2014 o sul decreto Irpef.

Niente da fare per l'invio del bollettino precompilato a casa dei contribuenti per il pagamento della Tasi. Mancano i tempi tecnici per l'invio del documento per giugno. I contribuenti di fronte al rebus della Tasi.

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Ormai è chiaro che, per il pagamento della Tasi non ci sarà l'invio dei bollettini precompilati con gli importi da pagare per evitare ai contribuenti di fare errori e recarsi nei Caf o dai Commercialisti per l'appuntamento del 16 Giugno. L'acconto insomma sarà «fai da te» e, molti elementi lasciano prevedere che lo stesso accadrà al saldo di dicembre.

Infatti le regole per il pagamento dell'acconto saranno lineari solo nei Comuni che approveranno le delibere entro il 23 maggio e le pubblicheranno sul sito del MEF entro il 31 maggio. Per i Comuni ritardatari, i proprietari di sola abitazione principale saranno esentati dalla prima rata e pagheranno tutto a dicembre; chi possiede altri immobili invece, dovrà pagare l'Imu in base alle aliquote 2013 e la Tasi allo 0,5 per mille - cioè la metà del parametro standard dell'1 per mille - perchè dovranno parametrarla su un possesso di sei mesi. 

Il rischio è di generare un meccanismo di rimborsi e restituzioni. Infatti nei Comuni che nel 2013 hanno stabilito un'aliquota Imu del 10,6 per mille e non pubblicheranno le aliquote 2014 entro il 31 maggio, i proprietari dovranno pagare un acconto Imu del 5,4 per mille (la metà del 10,6) e un acconto Tasi dello 0,5 per mille. L'acconto quindi sarebbe misurato su un'aliquota teorica (fuori limite), dell'11,6 per mille. Se poi il Comune deciderà di non applicare la Tasi su questi Immobili si dovrà procedere al rimborso.

Ma i problemi ci saranno anche nei Comuni che hanno già deliberato e pubblicato le aliquote. Per le abitazioni principali infatti, i Comuni possono aver stabilito particolari detrazioni legate al valore catastale, al numero dei figli o al reddito del nucleo familiare. I contribuenti dovranno quindi analizzare i meccanismi di funzionamento delle detrazioni per evitare di fare errori.

Dubbi anche su come devono comportarsi i proprietari delle abitazioni date in affitto.  La regola dell'acconto Tasi con aliquota standard nei Comuni che non pubblicano le delibere con le aliquote entro il 31 maggio, riguarda infatti anche le abitazioni con inquilini che devono pagare una quota che oscilla dal 10 al 30% della Tasi, e che deve essere scelta dal Comune. Non essendoci un parametro standard non si comprende quindi che cosa paghino gli inquilini in acconto.

L'acconto Imu, applicato con le aliquote 2013 nei Comuni che non pubblicano le delibere con le aliquote entro il 31 maggio, comporta anche problemi per le abitazioni di residenti all'estero e anziani lungodegenti, che potrebbero essere successivamente assimilate all'abitazione principale. Anche in questo caso, in acconto si pagherebbe un'Imposta poi non dovuta in base alle regole definitive; problemi che sussistono anche per gli Immobili in comproprietà utilizzati come abitazione principale solo da alcuni proprietari. In questo caso, il problema riguarda anche l'acconto nei Comuni che non pubblicano le aliquote entro il 31 maggio, dal momento che le abitazioni principali non pagano, mentre le altre sì.

La Madia apre le porte ai prepensionamenti dando alle amministrazioni pubbliche uno strumento operativo per attivare i pensionamenti anticipati come strumento principale della riduzione dei costi del personale e della riorganizzazione.

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In attesa di conoscere i provvedimenti del prossimo Consiglio dei ministri di metà Giugno a partire dalla «staffetta generazionale» adombrata nei 44 punti nei quali si articola la proposta di riforma complessiva della Pubblica amministrazione, la Madia ha pubblicato la Circolare della Funzione Pubblica 4/2014 in cui torna a fissare le condizioni per fruire dei prepensionamenti introdotti dal Governo Monti nel 2012. Con un chiaro avvertimento: "Il «prepensionamento» nella p.a. non può essere utilizzato come strumento per eludere la disciplina generale riformata col dl 201/2011, convertito in legge 214/2011" mentre deve essere utilizzato come "uno dei mezzi principali per riassorbire le eccedenze di personale derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche, oppure dalla redazione di piani di ristrutturazione dovuti a ragioni funzionali o finanziarie, dai quali scaturisce la conseguenza di una riduzione della spesa di personale".

La circolare, allo scopo di chiarire la fattispecie, stabilisce che per «prepensionamento» si intende la «risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in soprannumero o eccedentario nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, individuato in esubero, per il quale è prevista l’ultrattività (fino al 31 dicembre 2016)» del trattamento pensionistico antecedente alla riforma Fornero del 2011.

Deve pertanto sussistere una relazione simbiotica tra il pensionamento anticipato e la condizione di «esubero», cioè l'individuazione nominativa del personale che, per effetto dei tagli alle dotazioni organiche dovuti alle riorganizzazioni, risulti in soprannumero o in eccedenza. Secondo la Circolare della Madia, il prepensionamento in ordine di priorità deve coinvolgere proprio il personale in esubero; in seconda battuta, laddove non sia possibile la quiescenza anticipata, il personale in esubero va messo in «disponibilità» ai sensi dell'articolo 33 del dlgs 165/2001: quell'istituto, simile alla cassa integrazione, che sospende il rapporto di lavoro per 24 mesi, assegnando ai dipendenti una retribuzione tra il 70 e l'80% di quella spettante.

Il provvedimento ribadisce anche i requisiti e le procedure per individuare le situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale. In particolare prima di tutto l'ente pubblico che avvia la procedura deve tentare il ricollocamento del personale all'interno dell'ente o anche, attraverso la mobilità, verso altre amministrazioni. Se l'esito è negativo l'ente può ricorrere al prepensionamento (sempre però che la decorrenza della pensione per i soggetti interessati, calcolata con la vecchia disciplina pensionistica, sia entro il 31.12.2016).

In tal caso le amministrazioni debbono chiedere all'Inps la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza, rilasciata entro 30 giorni, col contestuale impegno a richiedere, nello stesso termine, agli Enti la certificazione dei periodi mancanti qualora la posizione assicurativa risultasse incompleta. Una volta acquisita la certificazione Inps, l'amministrazione potrà procedere, nei limiti del soprannumero, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. La circolare ricorda che è, comunque, necessario per le amministrazioni fissare preventivamente e motivatamente la tempistica di assorbimento delle eccedenze: da essa, infatti, potrebbe desumersi sufficiente il ricorso al pensionamento ordinario del personale avente i requisiti, scelta da preferire sempre rispetto al prepensionamento, che deve essere utilizzato solo con accorgimenti organizzativi tali da assicurare risparmi e non maggiori costi.


I tecnici del Ministero dell'Economia lavorano ad un primo decreto delegato che riscrive le accise sulle sigarette per riequilibrare il mercato e i punti di maggiore criticità.

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Con la delega fiscale potrebbe arrivare anche una rivisitazione della normativa fiscale sui tabacchi e prodotti derivati. I tecnici del Ministero dell'Economia stanno infatti lavorando ad un primo decreto delegato che riscrive le accise sulle sigarette per riequilibrare il mercato e i punti di maggiore criticità. A causa della crisi dei consumi e del calo del consumo di tabacco tra le nuove generazioni il settore ha fatto registrare 600 milioni in meno di entrate per la Casse dello stato rispetto al 2012. 

Il Governo è intenzionato ad introdurre il cd. onere fiscale minimo, un prelievo che sarà chiamato a sostituire l'accisa minima con una percentuale (tra il 90 e il 100%) dell'imposta che colpisce il prezzo medio ponderato delle sigarette. L' onere fiscale minimo sarà determinato non più sul prezzo del prodotto più venduto sul mercato ma in percentuale sul prezzo medio ponderato determinato sulla base delle analisi dell'andamento del mercato dell'anno precedente. La misura allo studio del Governo dovrebbe, dunque, innescare un aumento dei prezzi delle sigarette del segmento più basso, che oggi si attesta tra 3,8 e 4 euro.

Per quanto riguarda la cd. "specifica", peraltro già aumentata da marzo 2014 dal 6% al 7,5% in base alle normative Ue, il governo potrebbe lasciarla al livello attualmente in vigore dal marzo scorso, anche se la media Ue sulla "specifica" è del 42 per cento. Novità potrebbero arrivare anche sulla tassazione delle sigarette elettroniche e l'esclusione degli apparati elettronici (cavi usb, batterie).

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