Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Rispetto al 2013, rileva la Cgia, sono due i fattori che rischiano di far aumentare nuovamente il peso fiscale sugli immobili strumentali: la riduzione della quota di Imu deducibile ai fini delle imposte dirette che scende dal 30% del 2013 al 20% previsto per quest'anno.

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E' allarme Tasi per artigiani e piccoli imprenditori: quest'anno il balzello rischia di essere una vera stangata sugli Immobili strumentali. Il prelievo fiscale su questa categoria potrebbe subire un ulteriore aggravio: sui capannoni di quasi 400 euro (+11,4%) , mentre sui negozi di circa 140 euro (+17,1%), secondo la stima della Cgia di Mestre.

In termini assoluti il carico fiscale aggiuntivo sugli Immobili ad uso commerciale e produttivo previsto per quest'anno, potrebbe aggirarsi attorno a 1,6 miliardi di euro. Se invece il confronto viene eseguito rispetto al 2011 (anno in cui si è pagata per l'ultima volta l'Ici), l'incremento del carico fiscale  rischia di essere - sostiene la Cgia - esponenziale: per i capannoni potrebbe sfiorare l'89%, per i negozi l'aumento dovrebbe aggirarsi attorno al 133%.

Le aliquote utilizzate nell'ipotesi della Cgia sono quelle medie deliberate dai 100 Comuni capoluogo di provincia negli anni scorsi. Per il 2014 invece, si è ipotizzato che i Comuni applichino la medesima aliquota Imu del 2013 e aumentino al massimo quella della Tasi.

 "Alla luce delle difficoltà finanziarie in cui versano - dichiara il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi - non è da escludere che molte Amministrazioni comunali applicheranno un'aliquota Tasi sugli Immobili strumentali ben superiore  a quella base. E' bene che i Sindaci facciano attenzione: un ulteriore aumento del carico fiscale sugli Immobili produttivi e commerciali potrebbe mettere fuori mercato molte aziende che sono sempre più con l'acqua alla gola per la mancanza di liquidità".

Rispetto al 2013 rileva la Cgia, sono due i fattori che rischiano di far aumentare nuovamente il peso fiscale sugli immobili strumentali: la riduzione della quota di Imu deducibile ai fini delle imposte dirette che scende dal 30 per cento del 2013 al 20 per cento previsto per quest'anno e l'introduzione della Tasi (il nuovo tributo sui servizi indivisibili), in sostituzione della maggiorazione Tares. La Cgia ricorda che sulla base delle decisioni prese dal legislatore, l'aliquota massima Imu più Tasi, sulle abitazioni diverse da quella principale e sugli immobili strumentali non potrà superare l'11,4 per mille.

Dall'analisi delle delibere degli unici Comuni capoluogo di provincia che hanno approvato quest'anno le aliquote Imu e Tasi sui fabbricati ad uso produttivo e sui negozi, la Cgia rileva che negli ultimi due anni l'aliquota media Imu ha superato il 9 per mille, discostandosi in maniera significativa dall'aliquota base del 7,6 per mille. Attualmente sono solo una decina i Comuni capoluogo di provincia che hanno pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze le delibere di approvazione delle aliquote.

Sono due le tipologie di Immobili strumentali considerati: un capannone (categoria catastale D1) - un negozio (categoria catastale C1); le rendite sono quelle medie risultanti dalla banca dati del catasto relativamente all'area territoriale del relativo comune.

Nel campione la situazione peggiorerà in 7 Comuni, mentre nei rimanenti 3 si rileverà un miglioramento. Negli Enti locali in cui il prelievo si fa più pesante, l'aliquota Imu rimane uguale a quella del 2013 ma si aggiunge la Tasi il cui "peso" è superiore all'abolizione della maggiorazione Tares.

Il risultato - nota la Cgia - è un aggravio netto per l'imprenditore. Ad esempio a Brescia l'aliquota Imu applicata sugli Immobili strumentali nel 2014 rimane al livello massimo già raggiunto nel 2013 e si aggiunge la Tasi con aliquota dello 0,8 per mille. A Forlì l'aliquota della Tasi rimane a zero, ma viene aumentato il prelievo Imu che passa dal 9,8 al 10,6 per mille.

I Comuni hanno tempo fino al 31 Luglio per approvare le regole. L'acconto si paga il 16 giugno

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Il decreto «salva-Roma» ha ottenuto il disco verde definitivo del Parlamento ed ha quindi reso definitivi i correttivi alla Tasi (il Tributo sui Servizi Indivisibili), in particolare viene sciolto il nodo dedicato alla super-Tasi che finanzia le detrazioni sulla prima casa. Con il decreto "salva-Roma" si concede ai Comuni, la possibilità di applicare un'aliquota extra dello 0,8 per mille (alle abitazioni principali o agli altri immobili, oppure dividendo il carico fra le due categorie) per finanziare le detrazioni sull'abitazione principale.

Il provvedimento stanzia anche un Fondo aggiuntivo da 625 milioni di euro che chiude il cerchio per coprire i buchi apertisi nei Comuni con l'addio all'Imu sulle abitazioni principali. Normativa che nella pratica si traduce in un fisco piu' caro sulle seconde Case - Negozi - Capannoni industriali - Alberghi - Uffici - Centri commerciali e quindi molti Comuni tra cui Roma e Milano, stanno scegliendo infatti di aumentare le aliquote su questi immobili dal 10,6 per mille all'11,4 per mille.

Il provvedimento specifica in realtà che l'aliquota aggiuntiva può essere prevista solo dai Comuni che garantiscono detrazioni alle prime case, ma gli estensori non si sono curati di precisare se tutto il gettito aggiuntivo prodotto dalla «super-aliquota» debba essere vincolato alla detrazioni, nè chiarisce se le detrazioni devono impedire alla Tasi di superare l'Imu pagata nel 2012.

La legge approvata ieri si avventura nel chiedere che le detrazioni siano «tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobile» ma, questa «equivalenza» viene interpretata in vario modo dai Comuni senza che ci siano per ora interpretazioni ufficiali. In tanti Comuni, da Milano a Roma, sono in cantiere infatti, detrazioni selettive con il risultato che ci saranno abitazioni principali destinatarie di un conto Tasi più pesante dell'Imu.

Quanto alle regole per l'appuntamento alla cassa è confermato che l'acconto dovrà essere pagato il 16 Giugno con il saldo il 16 Dicembre se i Comuni avranno stabilito le aliquote entro  maggio. I Comuni hanno tempo fino al 31 luglio per approvare le aliquote e le detrazioni ma c'è da augurarsi che la scadenza di maggio sia rispettata, perchè nei Comuni che non approveranno le aliquote entro la fine di questo mese il versamento dovrà essere calcolato con l'aliquota standard, pari all'1 per mille senza detrazioni; saranno pertanto chiamati alla cassa anche contribuenti che con le regole definitive non dovranno pagare il tributo, con la conseguenza di innescare un complesso meccanismo di restituzioni e rimborsi.

Per le abitazioni principali invece, se le aliquote non saranno rese pubbliche entro maggio, il pagamento slitta per intero al 16 Dicembre. Insomma un garbuglio di regole che rischia di aumentare il caos sulla materia.

Con i chiarimenti delle Entrate si avvicina il bonus a fine maggio per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo entro i 26mila euro. Il documento delle Entrate precisa che in taluni casi esiste l’eventualità, per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, che il bonus non arrivi a fine maggio.

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Non serve farne domanda e sarà riconosciuto nella busta paga in arrivo a fine maggio. E' quanto ha precisato la circolare dell’Agenzia delle Entrate che ha riassunto le istruzioni per applicare il credito introdotto dal decreto Irpef del 18 aprile.

Il bonus sarà erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l’imposta lorda dell’anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. La circolare specifica tra l’altro, come regolarsi nel caso il rapporto di lavoro sia stato interrotto prima di maggio. In assenza di un datore di lavoro, che funga da sostituto d’imposta, è infatti possibile ottenere il credito richiedendolo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

In dettaglio i beneficiari sono i contribuenti che quest’anno percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati), al netto del reddito da abitazione principale, fino a 26 mila euro anno; a condizione che l’imposta lorda dell’anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.Il bonus spetta anche se l’imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle relative a carichi di famiglia.

In totale si tratta di un credito complessivo di 640 euro, cioè 80 euro mensili a partire da maggio, che vale per i redditi fino a 24 mila euro. Per redditi superiori il «premio» si riduce con gradualità fino a 26 mila euro. In base a quanto indicato nel decreto, il bonus «è rapportato al periodo di lavoro nell’anno»: dovrà essere calcolato in base alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni effettivamente lavorati nel 2014.

 I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate a maggio. Nel caso in cui i sostituti non possono erogare il beneficio a maggio (per ragioni tecniche ), riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni di giugno.

La circolare ricorda che l’incentivo va anche ai contribuenti senza sostituto d’imposta (che sarebbe tenuto al riconoscimento del credito in via automatica) e a tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio. Per tutti questi contribuenti il bonus potrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi, utilizzandolo in compensazione oppure a rimborso.

 Nei casi di credito non spettante perché per esempio il reddito complessivo supera i 26 mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d’imposta), gli interessati devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga, oppure dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi.

Tra i beneficiari del premio in busta paga ci sono anche i sacerdoti, i lavoratori socialmente utili, i tirocinanti e i percettori di borse di studio. A specificarlo è il documento dell’Agenzia delle Entrate in cui sono indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente definiti dal Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Sono esclusi invece i percettori di indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza. 

Il bonus produrrà un incremento del reddito disponibile tra il 5 ed il 7% sui redditi sino a 14mila euro lordi annui e si ridurrà man mano sino ad azzerarsi a quota 26mila.

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Si avvicina la scadenza per il versamento della Tasi. Le aliquote che i Comuni applicheranno confermano un conto piu' salato rispetto all'Imu nella maggior parte dei casi. 

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Stanno prendendo forma le imposte sulla Tasi che i Comuni chiederanno ai contribuenti nelle prossime settimane. Dalle decisioni dei primi cittadini emerge che l'aliquota Tasi standard dell'1 per mille, su cui erano stati condotti tutti i calcoli ufficiali a fine 2013, per l'abitazione principale non viene introdotta praticamente in nessuna delle principali città italiane; le detrazioni, che a differenza di quanto accadeva con l'Imu nel 2012, oggi sono facoltative e rimesse alla volontà dei sindaci e nella maggior parte dei casi non sono sufficienti a contenere gli aumenti sulle abitazioni principali. Inoltre pare confermato che le risorse per le detrazioni per le abitazioni principali sono poste a carico delle seconde case, immobili e negozi che vedono quindi un incremento delle aliquote.

Per chi non ha ben chiara la normativa è utile fare un breve riepilogo per comprendere il calcolo della Tasi dopo tutte le modifiche che si sono susseguite negli ultimi mesi.

Le regole di calcolo sono identiche a quelle previste per l'Imu. Il primo passo per determinare la Tasi è quindi quello di recuperare la rendita catastale dell’Immobile su cui si pagherà il tributo; il dato si trova sull’atto di proprietà dell’immobile oppure consultando il servizio di Visure Catastali dell’Agenzia delle Entrate che è gratuito per gli Immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare. 

Il valore della rendita catastale deve essere quindi moltiplicato per un valore fisso pari a 168 (valido per le abitazioni civili; il valore è determinato dalla rivalutazione della rendita catastale del 5% e dall'applicazione del coefficiente previsto per tali tipologie di abitazioni pari a 160) ottenendo in questo modo la base imponibile. L’ultimo passaggio quello fondamentale, è il calcolo del corrispettivo da pagare; la cifra è il risultato del prodotto della base imponibile per l’aliquota Tasi stabilita dal Comune. Su questo valore sarà poi possibile applicare le detrazioni se previste dal Comune e se l'immobile in questione è adibito ad abitazione principale.

Ai Comuni viene riconosciuta la possibilità di variare l’aliquota, sia in diminuzione che in aumento. Nel primo caso possono decidere anche di azzerarla, nel secondo caso l’aumento non può avvenire a condizione che la somma delle aliquote IMU e TASI non superi il 10,6 per mille (aliquota massima IMU e aliquota base TASI).

Di recente, con il Dl 16/2014 si è stabilito che i Sindaci possono far crescere il tributo sui servizi indivisibili dello 0,8 per mille sopra i tetti massimi (2,5 per mille sull'abitazione principale, e 10,6 per mille nella somma di Imu e Tasi sugli altri immobili) proprio per finanziare le detrazioni sulle prime case: detrazioni che però rimangono facoltative e possono anche valere meno degli aumenti introdotti per finanziarle.

Ecco qui di seguito un esempio del Calcolo della Tasi su una abitazione principale.

Parametri Valori Calcoli Importi
Rendita Catastale                1.000,00    
Rivalutazione  5% 1000 x 1,05 =               1.050,00
Coefficiente 160 1.050 x 160 =          168.000,00
Aliquota Comunale* 2,5 per mille 168.000 x 2,5 / 1000 =                  420,00
Detrazioni*                   200,00 420 - 200 =                  220,00
Totale Tasi 2014                220,00
*L'esempio mostra il calcolo della Tasi su una abitazione principale con rendita castale di mille euro ed aliquota comunale del 2,5 per mille. Si immagina altresì che il Comune abbia introdotto detrazioni per l'immobile in oggetto. Si ricorda che l'aliquota comunale e le detrazioni sono fissate dai comuni. La legge indica che la Tasi per le abitazioni principali non può superare il 2,5 per mille (3,3 per mille se l'extra-gettito finanzia le detrazioni sull'abitazione principale).  

Roma ad esempio dovrebbe essere una delle prime città a portare l'aliquota sulle seconde case ai massimi. L'aliquota aggiuntiva dovrebbe colpire seconde case, negozi e capannoni, facendo salire il conto dal 10,6 all'11,4 per mille.Per le abitazioni principali si dovrebbe vedere un'aliquota massima al 2,5 per mille con detrazioni variabili.

Stessa situazione a Milano dove si prevede un aumento sugli altri Immobili e aliquota al 2,5 per mille con detrazioni per le prime case.

Gli sconti tuttavia secondo la proposta della Giunta, riguarderanno solo una parte dei proprietari perché sopra i 350 euro di rendita catastale (valore molto basso) si applicheranno solo a chi ha un reddito fino a 21mila euro all'anno. 

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che tra gli aventi diritto figurano anche co.co.co.sacerdoti e lavoratori socialmente utili. E precisa che chi non ha un datore di lavoro obbligato a fare da sostituto d’imposta, come i lavoratori domestici, potrà fruire dei 640 euro annui solo con la dichiarazione del 2015.

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L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, ha fornito alcune indicazioni in merito al riconoscimento del bonus contenuto nel decreto Irpef per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente entro i 26 mila euro annui.

L'Agenzia delle Entrate conferma che per aver diritto al bonus dovranno essere valutati la tipologia del reddito, il suo importo e la teorica “incapienza” rispetto alla detrazione per lavoro dipendente. Oltre ai dipendenti in senso stretto si vedranno riconoscere il credito d’imposta quei lavoratori il cui reddito è considerato assimilato: collaboratori coordinati e continuativi, borsisti, sacerdoti, soci di cooperative, lavoratori socialmente utili. Non avrà diritto però chi supera i 26 mila euro l’anno, mentre l’ importo sarà proporzionalmente ridotto a partire dai 24 mila. La verifica va fatta senza considerare il reddito dell’abitazione principale.

Il termine di maggio per l'erogazione del bonus è perentorio: lo slittamento a giugno sarà possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni. Un'indicazione, questa, che secondo il presidente di Assosoftware, Bonfiglio Mariotti, «viene incontro agli operatori, dal momento che per tutte le aziende che pagano lo stipendio il mese successivo a quello di riferimento non c'è il tempo fisico per erogare il prossimo mese lo stipendio di aprile, mentre sarà possibile farlo i primi di giugno per le paghe di maggio».

Nel documento l'Agenzia ricorda che sono esclusi dal bonus chi vanta retribuzioni e/o compensi sino a 8.145,32 euro, i cd. incapienti. Il bonus spetta invece se l'imposta viene azzerata dall'applicazione di altre detrazioni (come quelle previste per i familiari a carico).  Se i beneficiari lavoreranno l'intero anno, riceveranno il bonus completo di 640 euro, suddiviso in otto quote mensili da maggio a dicembre 2014. Nel caso di lavoratori assunti e cessati in corso d'anno, invece, il credito verrà rapportato alla minore durata del rapporto di lavoro sulla base del numero di giorni lavorati nell'anno.

I sostituti d'imposta - Per quanto riguarda i sostituti d’imposta, le Entrate chiariscono che lo sconto sarà riconosciuto automaticamente agli interessati dai datori di lavoro, non servirà quindi alcuna richiesta da parte dei dipendenti: la somma di 640 euro sarà suddivisa tra le residue otto mensilità del 2014, dunque con un importo di 80 euro mensili. Chi però non ha un sostituto d’imposta (tipicamente colf e badanti che lavorano presso famiglie, oppure i disoccupati che hanno lavorato nei mesi precedenti) dovrà attendere la dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Infine va anche considerato che nel corso dell’anno non è noto l’esatto reddito finale. Per questo il credito d’imposta sarà riconosciuto in base a quello “previsionale”: chi ha redditi diversi dovrà comunicarlo al datore di lavoro che provvederà a riprendere il bonus entro il conguaglio di fine anno. Lo stesso avverrà in caso di variazioni rilevanti della retribuzione.

Il sostituto dovrà dare indicazione nel Cud e nel 770 del credito riconosciuto e della compensazione eseguita, secondo modalità da definire. Inoltre se le ritenute risultano insufficienti, nel caso di un ulteriore credito, il sostituto potrà utilizzare anche i contributi previdenziali (che non dovranno essere versati).

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