La Camera si accinge a confermare in prima lettura lo stop definitivo alle decurtazioni per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età. Almeno sino al 2017. Kamsin La misura, anticipata in esclusiva da Pensioni Oggi la scorsa settimana, non è stata infatti modificata nel corso dell'esame in Aula. Pertanto i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro il 31.12.2017 potranno andare in pensione senza penalizzazione anche se hanno un periodo di contribuzione figurativa, volontaria o da riscatto sul proprio conto assicurativo.
La modifica infatti interviene sull'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012 e sana un conto aperto da due anni e mezzo nei confronti dei "lavoratori precoci" cioè coloro che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva prima di aver perfezionato i 62 anni. Il predetto articolo, peraltro oggetto di due interventi estensivi già nel corso del 2013, costringe oggi gli interessati ad una approfondita ed assurda indagine sulla propria carriera contributiva posto che solo i contributi derivanti da prestazione effettiva di lavoro e da alcuni limitati periodi di contribuzione figurativa (ad esempio malattia, cigo, servizio militare) sono utili a sterilizzare la penalizzazione.
Con la modifica si precisa invece che tutti coloro che hanno raggiunto un diritto a pensione con l'anticipata entro il 31.12.2017 - cioè 42 anni e 6 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi dal 2016) per gli uomini e 41 anni e 6 mesi (41 anni e 10 mesi dal 2016) per le donne - potranno accedere alla pensione senza penalità indipendentemente dalla tipologia di contributi che sono stati accreditati sul proprio conto assicurativo. Dunque via libera anche a chi ha - ad esempio - le maggiorazioni figurative da amianto, contributi derivanti da disoccupazione, mobilità, cassa integrazione straordinaria, ma anche contribuzione da riscatto e periodi di integrazione contributiva coperti con i volontari.
Resta tuttavia il vincolo temporale: cioè i requisiti contributivi devono essere perfezionati entro il 2017 per salvarsi dalla penalizzazione. Mentre se sono perfezionati successivamente a tale data la penalizzazione (cioè un taglio dell'1-2% sulla quota retributiva dell'assegno per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni) trova il suo regime ordinario: ossia scatterà qualora il lavoratore non abbia compiuto i 62 anni, per l'appunto.
Interessati dalla novità anche i lavoratori che sono usciti in questi anni con l'assegno decurtato. Infatti l'Inps sarà probabilmente chiamata a ricalcolare gli assegni colpiti dalla decurtazione a far data dal periodo successivo alla conversione in legge dell'attuale misura.
Zedde