Nicola Colapinto

Nicola Colapinto

Nicola Colapinto, avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, seguo le principali questioni giuslavoristiche e previdenziali per PensioniOggi.it. 

E' possibile continuare a lavorare fino all'apertura della finestra mobile oppure è necessario dare le dimissioni prima del perfezionamento dei requisiti per accedere alla pensione? 

Sono questi alcuni dei quesiti che ci pongono i nostri lettori. A dire il vero ad oggi con l'entrata in vigore della riforma Fornero i lavoratori che continuano ad avere questo problema sono solo poche categorie. Il DL 201 2011 ha infatti disapplicato il regime delle finestre mobili di accesso con riferimento a tutti coloro che maturano i nuovi requisiti per il diritto a pensione ai sensi della disciplina contenuta nel DL 201. Per chi si trova in questa condizione la pensione decorrerà il primo giorno del mese successivo alla data della maturazione dei requisiti

Solamente alcune categorie di lavoratori subiscono ancora il regime delle finestre mobili pari a 12 o 18 mesi (a seconda se dipendenti o autonomi). Si tratta in particolare delle lavoratrici che scelgono per la liquidazione dell'assegno pensionistico con il sistema di calcolo totalmente contributivo ai sensi della legge 243/2004 e dei lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticosi e usuranti (Dlgs 67 2011), oltre che i lavoratori salvaguardati.

E' bene quindi ricordare che nel periodo di finestra mobile non bisogna necessariamente lavorare. Tuttavia il lavoratore, qualora scelga di dimettersi prima dell'apertura della finestra di decorrenza, rimarrà senza stipendio e senza pensione fino all'apertura della finestra stessa.

L'esempio che può essere fatto è quello di una lavoratrice che ha perfezionato nel dicembre 2013 i 57 anni e 3 mesi di età unitamente a 35 anni di contributi. In tal caso la signora può anche dimettersi dal lavoro senza perciò perdere il diritto a pensione. Tuttavia rimarrà senza stipendio e senza pensione sino all' apertura della sua finestra di decorrenza fissata per il 1° gennaio 2015.

Per i lavoratori che non possono far valere 18 anni di contribuzione al 31/12/95, che ricadono nel sistema misto, o per coloro che sono iscritti dal 1° gennaio 1996 (data di entrata in vigore del sistema contributivo), l'importo annuo della pensione (o di una quota di pensione) viene calcolata col sistema contributivo.

Vediamo dunque come si calcola la pensione attraverso il sistema contributivo. A differenza di quanto si possa immaginare il sistema di calcolo contributivo è piuttosto semplice. Bisogna infatti considerare quattro parametri: la retribuzione, l'aliquota di computo, il coefficiente di trasformazione del montante contributivo e il tasso di capitalizzazione annua.

Il montante contributivo - Per prima cosa bisogna calcolare il montante contributivo, costituito dalla somma dei contributi versati dal lavoratore. Ogni anno viene accantonato un ammontare di contributi pari al 33% della retribuzione imponibile per i dipendenti, tra il 20% e il 28% della retribuzione per i lavoratori iscritti alla gestione separata o autonomi. Ciò avviene mese per mese, anno per anno, andando a costituire in questo modo il montante contributivo totale.  In pratica il montante contributivo si ricava applicando alla base imponibile, l'aliquota di computo del 33% (per i lavoratori dipendenti) o del 22% per gli autonomi (che salirà al 24% nel 2018) e del 28% per i co.co.pro iscritti alla gestione separata Inps.

Il tasso di capitalizzazione - La somma così ottenuta viene rivalutata su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione che è un indice pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo. L'Inps comunica tale valore annualmente: per l'anno 2014 è pari allo 0,1643%. Il tasso di capitalizzazione rivaluta il montante maturato alla data del 31 dicembre 2012 per chi va in pensione quest'anno.

Il Coefficiente di trasformazione - Al momento del pensionamento il montante accumulato e rivalutato in base al Pil, si deve moltiplicare per un altro valore, il cd. coefficiente di trasformazione, che consente di convertire i contributi in pensione. Il coefficiente in questione è variabile perchè legato all'età del pensionando e viene aggiornato periodicamente per legge. Piu' è elevata l'età del pensionando piu' è alto il coefficiente e pertanto piu' elevato sarà l'importo pensionistico.

Ad esempio chi lascia a 60 anni godrà di coefficiente di trasformazione piu' basso, pari al 4,661%, che sale però a 4,94 % a 62 anni e raggiunge il 5,826% qualora si vada in pensione a 67 anni. Il tasso piu' elevato è in corrispondenza dei 70 anni ed è pari a 6,541%.

Secondo il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, Marianna Madia, l'inefficienza delle Pubbliche Amministrazioni dovrà essere risolta attraverso piu' mobilità per i dipendenti pubblici. Peccato che le norme esistono già.

Il ministro Marianna Madia, fresca di nomina, ha dichiarato di voler accelerare sulla mobilità degli incarichi dirigenziali all'interno delle pubbliche amministrazioni. L'idea di base è quella di eliminare la figura del dirigente a tempo indeterminato nel settore pubblico: "un dipendente pubblico è a tempo indeterminato se vince un concorso. Il dirigente no. Stop allo strapotere delle burocrazie ministeriali", si legge nella bozza del cd. Jobs Act promosso dal nuovo esecutivo.

In realtà buona parte degli incarichi pubblici di livello dirigenziale già è a tempo determinato così come già ci sono diverse forme di mobilità per i dirigenti. E con le ultime riforme è anche passato il sistema di valutazione in base al merito richiesto oggi a gran voce dalla Madia e da Renzi. La mobilità nella pubblica amministrazione è infatti già pienamente regolata dal cd. "decreto Brunetta" e dalle sue svariate modifiche (contenute nel Dl 138/2010, nel Dl 78/2011, nella spending review del Dl 95/2012 e nel recente Dl 102/2013). Semmai dunque quello che dovrebbe fare Renzi è dare un impulso politico attraverso un confronto nuovo e aperto con il sindacato che tradizionalmente si è sempre opposto all'introduzione delle nuove regole. Insomma il punto vero è che queste norme non sono state mai applicate per interessi trasversali che tutelano la dirigenza del pubblico impiego.

La proposta di Renzi - Matteo Renzi vorrebbe creare un albo unico nazionale riservato ai dipendenti dirigenziali pubblici con un incarico massimo pari a 5 anni. Allo scadere del termine dovrà scattare la mobilità con la riassegnazione della risorsa all'interno della stessa o di un'altra amministrazione. Verrebbe inoltre introdotto un tetto massimo di 10 anni di permanenza nella stessa amministrazione. L'obiettivo è quello di rendere le amministrazioni pubbliche più produttive e più efficienti per favorire una ristrutturazione dello Stato. Produttività che dovrebbe essere raggiunta attraverso una revisione degli incarichi apicali, ricambio generazionale e la cultura dei risultati.

Nessuna agevolazione previdenziale per i lavoratori dipendenti che si assentano dal posto di lavoro per attività di protezione civile. E' questo quanto si legge in un comunicato del Patronato Inca della Cgil che ha rappresentato la risposta formulata dall'ex ministro del lavoro Enrico Giovannini al Parlamento lo scorso 20 Febbraio. Il ministro ha infatti confermato che non sono utili ad escludere le penalità della pensione anticipata (articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011) le giornate in cui i lavoratori abbiano fruito di permessi speciali per assentarsi dal posto di lavoro come volontari nelle operazioni di soccorso e di assistenza alle persone in occasione delle calamità naturali e nelle attività di addestramento e simulazione.  Secondo l'ex ministro del Lavoro Giovannini è necessario reperire le risorse per la copertura del provvedimento.

La Cgil esorta quindi nuovo esecutivo e il nuovo Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ad approvare una correzione alla riforma Fornero per tutelare il mondo del volontariato. Nel comunicato la Cgil ricorda che negli ultimi anni le richieste presentate al governo sono state in buona parte accolte. Ad esempio è stata ricompresa nella contribuzione utile ad escludere la penalizzazione per l'accesso alla pensione anticipata la contribuzione figurativa attribuita ai donatori di sangue, quella derivante dalla fruizione dei congedi parentali di maternità e paternità e a chi ha usufruito dei permessi e dei congedi per coloro che assistono parenti in situazioni di grave disabilità.

L'Inps ha confermato che il monitoraggio delle domande pervenute per la fruizione del beneficio di cui all'articolo 18, comma 22-quater del Dl 98/2011 convertito in legge 111/2011 è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro dei potenziali beneficiari. E' quanto afferma una nota interna dell'istituto pubblicata venerdì scorso.

Qualora dal predetto monitoraggio risulti il superamento di 5mila domanda di ammissione al beneficio, l'Istituto non potrà prendere in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a fruire dei benefici previsti.

I 5mila potenziali beneficiari della salvaguardia della legge 111/2011 -  L'articolo 18 comma 22 ter della legge 111/2011 ha incrementato le finestre di decorrenza per i lavoratori cosidetti quarantisti - cioè coloro che raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità indipendentemente dal requisito anagrafico secondo la vecchia disciplina, in pratica i vecchi 40 anni di contributi. L'intervento ha comportato un incremento nella finestra di decorrenza variabile da 1 a 3 mesi a seconda della data di maturazione del requisito contributivo. Se i 40 anni sono raggiunti nel 2012 la finestra avrà una durata pari a 13 mesi, se il requisito è raggiunto nel 2013 la finestra sarà di 14 mesi, se raggiunto nel 2014 ed oltre la finestra sarà di 15 mesi. Per i lavoratori autonomi la finestra sarà rispettivamente pari a 19, 20 e 21 mensilità.

Il successivo comma 22-quater ha tuttavia esentato dallo slittamento 5mila soggetti che si trovino nelle seguenti situazioni: lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 giugno 2011 a condizione che maturano i requisiti per la pensione in quel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; b) lavoratori titolari della prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà di settore al 6 luglio 2011.

L'Inps ha pertanto confermato che la formazione della graduatoria dei 5mila beneficiari verrà effettuata sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro come peraltro accaduto per altre salvaguardie. I lavoratori per usufruire del beneficio possono indicare nella domanda di pensione la richiesta di fruire dei benefici previsti ex articolo 18 comma 22-quater del DL 98/2011 convertito in legge 111/2011.

Gli ammessi in posizione utile nella graduatoria terranno pertanto ferma la finestra di decorrenza a 12 mensilità (18 se autonomi) anche se perfezioneranno i 40 anni di contribuzione dopo il 31.12.2011.

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