Redazione

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L'indennizzo economico per chi sarà licenziato aumenterà con l'anzianità di servizio del lavoratore e dovrebbe essere pari ad una somma compresa tra le 12 e le 24 mensilità.

Kamsin Mentre proseguono oggi in Aula alla Camera le votazioni sugli emendamenti al Jobs act - il provvedimento deve essere licenziato entro dopodomani per consentire di passare all'esame della legge di Stabilita' il giorno successivo, giovedi' 27 novembre - ieri sono emerse le prime ipotesi sugli indennizzi legati ai licenziamenti nel nuovo contratto a tutele crescenti.

Secondo quanto anticipato dalla stampa il Governo sarebbe intenzionato a concedere un trattamento di maggiore favore rispetto a quello offerto oggi a tutti i contratti dalla legge Fornero: un’indennità compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, determinata dal giudice in relazione all’anzianità del lavoratore, al numero dei dipendenti, alle dimensioni dell’attività economica ed al comportamento e alle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a riguardo.

L’indennizzo sarà sempre commisurato all’anzianità del lavoratore, ma comunque più oneroso: 1,5 mensilità anziché una per ogni anno di anzianità. Oppure un mix tra questi due metodi di calcolo al crescere dell’anzianità. Per non rendere eccessivamente oneroso l’indennizzo per le piccole e medie imprese, quelle sopra i 15 dipendenti ma sotto i 100, potrebbe essere applicato, peraltro, un decalage.

Ad ogni modo le regole saranno chiare entro fine anno in quanto il Governo appare intenzionato a farle entrare in vigore dal prossimo 1° gennaio 2015. Il primo decreto attuativo dovrà essere dunque pronto entro natale considerando anche deve passare un esame, non vincolante, del Parlamento prima che sia pubblicato in Gazzetta. Le nuove regole si applicheranno, tuttavia, solo per i licenziamenti individuali senza giusta causa per i neo-assunti con contratto a tempo indeterminato.

Cambierà, poi, anche l'Aspi e scomparirà l'attuale mini-Aspi. L'ammortizzatore sociale sarà prima di tutto esteso ai circa 350 mila collaboratori a progetto con un solo committente - sono dunque esclusi gli amministratori e i sindaci - che di fatto sono dei lavoratori subordinati. Il trattamento, per tutti, sarà commisurato alla storia contributiva del lavoratore.

Zedde

Sull'abitazione principale, secondo il progetto governativo, ci sarà una detrazione standard di 100 euro e l'aliquota base sarà fissata al 2,5 per mille. Baretta: "non è scontato che sarà introdotta con la legge di stabilità".

Kamsin Palazzo Chigi accelera nel tentativo di introdurre nella legge di stabilità, nel suo passaggio al Senato, la nuova tassa unica sugli immobili, la cd. local tax. Questa settimana riprenderanno i tavoli tecnici con Anci, Mef e Ragioneria dello Stato per studiare gli effetti finanziari della nuova imposta che vedrà la luce dal 2015.

Secondo il progetto la nuova tassa reintrodurrà la detrazione standard di 100 euro per le abitazioni principali e fisserà l'asticella del prelievo all'aliquota base del 2,5 per mille ma permetterà ai Comuni di alzare l'aliquota sino al 5 per mille. Il tetto massimo sugli altri immobili sarà invece del 12 per mille.

Il Sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta, nell'intervista pubblicata questa mattina sul Quotidiano Il Messaggero, ha comunque ricordato che il meccanismo che si vuole introdurre non è semplice da attuare e che, pertanto, potrebbe slittare. "Il presupposto della local tax è che l'addizionale Irpef torni allo Stato, mentre l'Imu sui capannoni industriali passi ai Comuni. Il problema è che l'addizionale Irpef non è uguale per tutti. E' molto differeziata tra Comune e Comune con il rischio che l'introduzione di un prelievo standard penalizzi i comuni maggiormente virtuosi" ha indicato Baretta. "Valuteremo nei prossimi giorni come procedere. Non è escluso che la Riforma sarà introdotta nel passaggio al Senato della legge di stabilità. Ma non è scontato" ha concluso Baretta.

In attesa che il provvedimento venga messo nero su bianco, vediamo quali saranno i punti cardine della nuova imposta. 

Abitazioni Principali - Per le abitazioni principali l'aliquota standard ipotizzata è del 2,5 per mille, ma i Comuni potranno incrementarla fino al 5 per mille, ed è affiancata da una detrazione fissa di 100 euro (non 200 come era circolato nelle prime bozze) e con la possibilità per i Comuni di poter introdurre sconti ulteriori per i figli.

Grazie allo sconto fisso di 100 euro la nuova local tax consentirà di reintrodurre un criterio di progressività perso con la Tasi. Infatti con lo sconto fissa la tassa locale al 2,5 per mille azzererà l'imposta per circa 3 milioni di abitazioni di basso valore catastale già esenti, da tempo da Ici ed Imu. Mentre saranno chiamati a pagare di piu' le abitazioni con valori catastali piu' elevati.

Gli altri immobili - Per le abitazioni diverse dall'imposta principale l'ipotesi rilanciata dal governo è di un prelievo standard dell'8,6 per mille ma il massimo può raggiungere il 12 per mille (contro l'11,4 per mille previsto dalla normativa attuale). Per tali abitazioni, ovviamente, non sarà riconosciuta la detrazione standard di 100 euro. Nel caso degli immobili strumentali, poi, la deducibilità dalle imposte sul reddito dovrebbe essere pari al 30%, piu' alto della vecchia Imu (asticella al 20%) ma minore della Tasi (che prevedeva la deducibilità integrale del tributo).

Nella nuova tassa, a differenza di quanto ipotizzato dal Governo nelle scorse settimane, non saranno inclusi altri balzelli comunali, come la tassa sulle insegne pubblicitarie e l'occupazione di suolo pubblico. Almeno per ora. Fuori dal perimetro di intervento anche la Tari, la tassa sui rifiuti.

Zedde

L'esame degli emendamenti presentati da Sel e Pd sulla Legge Fornero del 2011 riprenderà martedì in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati.

Kamsin Ultima chiamata domani in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati per modificare alcune criticità della legge Fornero. Nella giornata di domani dovrebbero essere infatti discusse le proposte emendative elaborate da Sel, M5S, Pd e Lega Nord volte a chiedere l'introduzione delle deroghe per i quota 96 della scuola, i lavoratori precoci, gli esodati e i ferrovieri. Sono state respinte, invece, nell'esame della scorsa settimana le proposte di estensione del regime sperimentale donna e diverse norme che chiedevano un prelievo, a vario titolo e con diverse modalità, sulle cd. pensioni d'oro.

Riassumiamo gli emendamenti che saranno in discussione in Commissione:

Lavoratori Precoci - Emendamento Gnecchi, Damiano (11.16) volto a cancellare la penalizzazione per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni e 6 mesi per le donne) sino al 31 Dicembre 2017.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: per gli anni 2016 e 2017 e di 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 15.000.000;
   2016: – 35.000.000;
   2017: – 50.000.000.

Quota 96 della Scuola - All'esame della Commissione ci sono tre emendamenti che introducono la possibilità per un numero massimo di 4mila docenti che hanno raggiunto un diritto a pensione, con la vecchia normativa, entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012, di andare in pensione in deroga alla disciplina vigente.

Pannarale (12.03)

Art. 12-bis
(Salvaguardia previdenziale del personale docente della scuola).

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
  3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015, di 105 milioni di euro per l'anno 2016, di 101 milioni di euro per l'anno 2017, di 94 milioni di euro per l'anno 2018 e di 81 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 380 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Di Salvo (28.04)

Art. 28-bis
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola).

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, al sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  5. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6.
  6. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

Marzana (28.47)

9-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 2.500 soggetti e di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 marzo 2015, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2015, al personale di cui al citato comma 1.
  4. Per il personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   «1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».

 

Ferrovieri - Emendamento 12.06 presentato da Giorgio Airaudo (Sel). Abbassamento dell'età pensionabile dei lavoratori ferrovieri.

Art. 12-bis
(Pensionamento del personale viaggiante delle ferrovie).

  1. L'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti».

  Conseguentemente, all'articolo 44, comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  «Art. 17.1 – (Acquisto di pubblicità on line).1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».

Esodati - Emendamento Prataviera (17.315) volto ad estendere le deroghe alla Riforma Fornero ai lavoratori esodati.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la sedente lettera:
   «e-quater) ai lavoratori mobilitati ordinari privi di accordi di mobilità che alla data del 4 dicembre 2011 nono stati collocati in mobilità direttamente dal curatore fallimentare della propria azienda fallita eventualmente anche a seguito di accordi di conciliazione sulla non opposizione al licenziamento seguiti da periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria;
   e-quinquies) ai lavoratori contributori volontari, purché siano stati autorizzati alla contribuzione in data antecedente al 4 dicembre 2011 e non abbiano più lavorato in data successiva;
   e-sexies) ai lavoratori in mobilità con accordo di esodo precedente al 4 dicembre 2011 e, sulla base di esso, cessati dal servizio in data successiva al 30 settembre 2012;
   e-septies) ai lavoratori mobilitati edili con accordi di incentivo all'esodo sottoscritti in data antecedente al 4 dicembre 2011».

  Conseguentemente:

  all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6, 12, 13 e 21;

  all'articolo 38, sopprimere il comma 11;

  all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Zedde

9-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 2.500 soggetti e di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 marzo 2015, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2015, al personale di cui al citato comma 1.
  4. Per il personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   «1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».

La proposta del Governo spacca la maggioranza. L'idea è di far scendere il canone da 113 a circa 80 euro ma sarebbero chiamate al pagamento anche le seconde case. 

Kamsin ''Il governo non ha preso nessuno orientamento definito'' sul canone Rai. E' quanto si affretta a precisare il sottosegretario al ministero dell'Economia, Pier Paolo Baretta, che esclude la possibilità di inserire la riforma nella legge di stabilità alla Camera. Quanto all'ipotesi di introdurre il nuovo canone nel secondo passaggio parlamentare della manovra, cioè al Senato, secondo Baretta ''è presto per dirlo''. ''Non esiste nessuna ipotesi definita sul tema'' spiega il sottosegretario.

A mettersi di traverso è stato soprattutto il Nuovo centrodestra poco convinto che la soluzione per assicurare risorse certe al servizio pubblico e recuperare l'evasione sia inserirlo nella bolletta elettrica. Le osservazioni riguardano sia la forma che la sostanza. Sovrapporre una tassa su una tariffa sarebbe secondo l'Ncd «l'ennesima complicazione all'italiana». Ma anche nel Pd la proposta suscita diversi maldipancia e molti silenzi: segnali che potrebbero suggerire a Renzi l'idea di fare indietro tutta e non sostenere fino in fondo la proposta del sottosegretario alle comunicazioni Antonello Giacomelli.

L'idea a cui stanno lavorando i tecnici del governo è quella di far pagare un canone tra 55 e 80 euro, contro i 113,5 euro attuali ma il pagamento sarebbe esteso anche alle seconde e terze case sfitte oggi eslcuse dal versamento. Un'ipotesi che non piace ad Ncd che osserva come il nodo legato alla seconda casa comporterebbe eventuali maggiorazioni e rischia di configurarsi come una ulteriore tassa sulle abitazioni. L'obiettivo della Riforma è recuperare almeno 300 milioni di euro in piu' rispetto a quanto oggi lo Stato ricava dal pagamento del Canone, riducendo in modo significativo l'evasione.

Zedde

Quest'anno lavoratori e pensionati percepiranno fino a venti euro in piu' di tredicesima rispetto a quello passato. E' quanto precisa in una stima la Cgia di Mestre, che ricorda che questa ulteriore mensilita' non beneficera' del bonus degli 80 euro introdotti dal Governo nella primavera scorsa per i redditi medio-bassi. Kamsin La Cgia ha fatto i conti in tasca a tre importanti categorie di lavoratori dipendenti presenti nel nostro Paese: quella degli operai, quella degli impiegati e quella dei quadri/capo ufficio.

Tutti occupati nel settore privato. "L'importo reale della tredicesima 2014 sara' piu' elevato rispetto a quello dell'anno scorso", spiega il segretario Giuseppe Bortolussi, "nello specifico si tratta di 12 euro in piu' per un operaio specializzato, di 13 euro in piu' per un impiegato, mentre per un capo ufficio l'incremento sara' di 20 euro. Questi ritocchi sono riconducibili al fatto che gli aumenti contrattuali sono stati superiori alla crescita dell'inflazione registrata quest'anno". Nel complesso oltre 33 milioni di pensionati e di dipendenti pubblici/privati percepiranno quest'anno quasi 38 miliardi di euro di tredicesime: questo importo garantira' alle casse dell'erario un gettito di oltre 9,7 miliardi di euro.

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