Redazione

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Attesa per la decisione del Viceministro dell'Economia Enrico Morando sui quota 96 della scuola e gli altri temi previdenziali. Intanto cambia il Bonus Bebè: sarà ancorato all'Isee.

Kamsin E' ripreso stamani l'esame in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati l'esame degli emendamenti in materia previdenziale segnalati dalle forze politiche al Governo. L'esame dovrebbe concludersi entro lunedì o martedì, per consentire l'approdo in Aula del provvedimento dal 27 Novembre.

All'esame della Commissione c'è il tema della proroga dell'opzione donna (emendamento proposto da Sel); la vicenda dei quota 96 della scuola (ieri è stato respinto un emendamento della Lega Nord ma il Governo si è detto disponibile a valutare le altre proposte emendative in materia); i lavoratori precoci (sui quali la proposta di modifica 11.16 a firma Damiano e Gnecchi chiede lo stop alla penalizzazione per tutti i lavoratori sino al 2017); l'estensione dei benefici per i ferrovieri ed un ulteriore provvedimento in materia di esodati (con la richiesta di salvaguardare anche coloro che beneficiano del trattamento edile). Sugli emendamenti tuttavia c'è sempre il rischio del parere contrario del Governo.

Saranno probabilmente approvate in Senato le modifiche in materia di previdenza complementare e sui tagli ai patronati. Su questi temi l'apertura del Governo è piu' netta e si attende quindi la presentazione di un emendamento governativo.

Ieri, invece, è passato l'emendamento sul bonus bebè. Il nuovo bonus sarà legato all'indicatore Isee: 80 euro al mese per le famiglie con un indicatore fino a 25.000 euro all'anno, che arriva a 160 euro se l'indicatore si ferma sotto 7.000 euro. Il tetto dei 90 mila euro di reddito annuo della famiglia che il prossimo anno avrà un figlio, fissato dalla norma contenuta dalla legge di stabilità per poter percepire il bonus, viene quindi sostituito con l'Isee. La proposta di modifica presentata dal relatore stabilisce che gli 80 euro potranno essere assegnati «a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica equivalente non superiore a 25.000 euro annui». Qualora il nucleo familiare sia in una condizione corrispondente a un valore Isee non superiore a 7.000 euro annui l'importo dell'assegno è raddoppiato».

Zedde

Lo ha confermato il Viceministro all'Economia, Enrico Mauro. L’obiettivo? ridurre l'evasione e dimezzare il canone a 60-70 euro. Il Piano in un emendamento al ddl di stabilità.

Kamsin Il governo sta studiando l'introduzione del Canone Rai in bolletta. E' quanto, ieri, ha indicato il Viceministro all'Economia Enrico Morando che ha confermato l’idea di far pagare il canone in base al reddito, ma insieme alla bolletta elettrica dell’abitazione. Così, secondo l’esecutivo, l’imposta sarebbe impossibile da evadere, e il suo importo verrebbe anche ridotto, garantendo alla Rai le risorse necessarie. Il piano, secondo Morando, vedrebbe la luce nelle prossime settimane con un emendamento che sarà presentato dal Governo alla legge di Stabilità.

I tecnici del governo stanno facendo delle simulazioni per calcolare la nuova misura dell’imposta con l’obiettivo di raggiungere un gettito complessivo di 1,7 - 1,8 miliardi in modo da bilanciare i tagli sul principio del "pagheremo meno ma tutti". L'obiettivo è infatti il recupero dell'evasione con la quale si potrebbe iniziare a ridurre il canone. Secondo le anticipazioni, dall'importo attuale, che si aggira intorno a 113 euro, la media richiesta dovrebbe scendere intorno ai 60-70 euro l'anno e ai redditi piu' bassi, certificati attraverso l'Isee, saranno chiesti dai 30 ai 40 euro. Continueranno, però, ad essere garantite le fasce di esenzione e i bonus per i meno abbienti.

Zedde

Renzi: “Lo scontrino sparirà e sarà sostituito dalla tracciabilità elettronica, l’Agenzia delle entrate non sarà più un avvoltoio”. Intanto la legge di stabilità cambia il ravvedimento operoso.

Kamsin "Eliminiamo gli scontrini fiscali e sostituiamoli con la tracciabilità elettronica". Così il premier Matteo Renzi, parlando alla presentazione dei Digital champions, ha indicato che si intende, con la delega fiscale, far sì che «l'Agenzia delle entrate smetta di essere un avvoltoio e diventi consulente delle imprese e delle persone».

L'apertura del Premier ha trovato subito d'accordo la Cgia di Mestre: "finalmente si e' capito che scontrini e ricevute fiscali non servono per combattere l'evasione fiscale" ricorda il segretario Giuseppe Bortolussi. "Nonostante il battage mediatico che hanno suscitato, i blitz fatti dagli uomini del fisco sono serviti a poco. In verita' lo sapevamo da un pezzo: gia' nel lontano 1996, l'allora ministro delle Finanze, Vincenzo Visco, sottoscrisse un protocollo di intesa con le Associazioni di categoria degli artigiani e dei commercianti che prevedeva, successivamente all'entrata a regime degli studi di settore, il superamento della valenza fiscale sia dello scontrino sia della ricevuta fiscale".

Secondo la CGIA, l'eventuale abolizione di scontrini e ricevute trova una sua "giustificazione" anche dalla lettura dei risultati emersi dall'attivita' di contrasto all'evasione effettuata dagli uomini del fisco. Negli ultimi 3 anni, ad esempio, oltre il 70 per cento dei controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza sulla emissione di scontrini e ricevute fiscali ha dato esito negativo.

Intanto nella legge di stabilità in discussione alla Camera c'è un'altra misura che è destinata a cambiare il rapporto tra fisco e contribuenti. Passata in secondo piano, la novità è contenuta nell'articolo 44, commi 11-18 del ddl e prevede una rivoluzione del «ravvedimento operoso».

L’istituto è ben conosciuto e utilizzato dai contribuenti: chi omette di dichiarare o evade il fisco con una dichiarazione infedele del proprio reddito imponibile, attualmente ha tempo un anno per ravvedersi, pagare sanzioni fino al 12,5 per cento più gli interessi. Ad una condizione: il ravvedimento deve essere spontaneo, frutto di un ripensamento e della autonoma voglia di mettersi in regola con il fisco per evitare guai peggiori.

La novità che il Governo intende introdurre consentirà all’autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, attraverso una rimodulazione di tali riduzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni al comportamento resipiscente.

Tale comportamento potrà essere posto in essere non più entro il termine massimo per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro l’anno dall'omissione o dall’errore, per le violazioni, ad esempio, in materia di imposta di registro) e potrà, soprattutto, realizzarsi a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo ovviamente la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità

Sempre nella legge di Stabilità il Tesoro è pronto a presentare un emendamento per modificare la stretta fiscale sulle slot machine il cui gettito era stato definito incerto da più parti. Al suo posto arriverà una sanatoria, da 500 milioni, per le slot non autorizzate che emergono dal nero (con pagamento di una tantum e 2 anni pregressi) e altri 500 milioni per le slot scollegate.

Zedde

Il testo presenta diverse modifiche rispetto a quello licenziato dal Senato, frutto per lo piu' della mediazione raggiunta all'interno delle due anime del Pd.

Kamsin E' arrivato l'atteso via libera della Commissione Lavoro della Camera al Jobs act. I deputati della maggioranza , dopo che le opposizioni hanno abbandonato i lavori della commissione due giorni fa' in segno di protesta - hanno dato il mandato al relatore e il provvedimento approdera' domani in Aula come previsto.

Il testo presenta diverse modifiche rispetto a quello licenziato dal Senato che quindi dovrà dare una terza lettura conforme nei prossimi giorni. La modifica piu' significativa rispetto al testo del Senato riguarda il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il Jobs act cancella - ma solo per i neo assunti - infatti l’articolo 18,  il diritto al reintegro sul posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa. Restano due eccezioni, che riguardano i licenziamenti discriminatori e quelli disciplinari.

Il nuovo Articolo 18 - Per i licenziamenti discriminatori il reintegro resta tale e quale alla normativa vigente e quindi scatta sempre se l’allontanamento dal posto di lavoro è dovuto a motivi basati sul credo politico o sulla fede religiosa; il diritto a essere reintegrati sul posto di lavoro resta anche per i licenziamenti disciplinari, ovvero per "giustificato motivo soggettivo", ma solo per «specifiche fattispecie». Questi casi specifici saranno definiti nei decreti attuativi che riempiranno di contenuti la legge delega sul lavoro.

Secondo quanto si apprende da fonti vicine a Palazzo Chigi perchè il licenziamento disciplinare venga equiparato a quello discriminatorio sarà necessario dimostrare il carattere "calunnioso" della contestazione e che questa abbia ad oggetto un reato "grave". In tutti gli altri casi l'impresa potrà essere condannata solo al pagamento dell'indennizzo.

A parte questi due limiti, non è previsto il reintegro in caso di licenziamento senza giusta causa, ma un indennizzo economico: sarà «certo e crescente con l’anzianità di servizio» del lavoratore. Sarà l’indennizzo la tutela, quindi, in caso di licenziamenti economici, legati cioè all’andamento delle aziende.

Nella legge delega si specifica che le norme attuative devono «prevedere tempi certi per l’impugnazione del licenziamento». Oggi il limite è di 60 giorni. Potrebbe essere ridotto a 30, ma allo studio c’è una procedura espressa per agevolare le conciliazioni con l’azienda.

Controlli a distanza e Cig - Una seconda novita' rispetto al testo del Senato riguarda i controlli a distanza, che vengono circoscritti agli impianti e agli strumenti di lavoro. La commissione e' intervenuta poi sulla misura che prevedeva il venir meno dell'erogazione della cassa integrazione guadagni in caso di cessazione dell'attivita' aziendale, accogliendo la riformulazione fatta dal relatore d'accordo con il Governo che specifica che, perche' s'interrompa la Cig, la cessazione dell'attivita' dell'impresa deve essere "definitiva", mentre nel caso in cui sussistano concrete prospettive di proseguimento o di ripresa dell'attivita' l'erogazione puo' proseguire.

Pari opportunita' - La delega nella versione approvata dalla commissione Lavroro accoglie un emendamento del Governo che semplifica e razionalizza gli organismi le competenze e i fondi operanti in materia di parita' e' pari opportunita' nel lavoro e riordina le procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del ministero del Lavoro, ferme restando le funzioni in materia della Presidenza del Consiglio.

Zedde

La parlamentare modenese del Pd Manuela Ghizzoni, componente della Commissione Istruzione della Camera, chiede chiarimenti al Governo con un’interrogazione sulla questione “Quota 96 scuola”.

Kamsin Dopo la sentenza del Tribunale di Salerno che ha riconosciuto a 42 professori del cd. "movimento quota 96", la possibilità di andare in pensione in deroga alla Riforma Fornero del 2011, la deputata Manuela Ghizzoni, che già si era battuta piu' volte in passato per la vicenda, presenta una interrogazione parlamentare al ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Lo ha annunciato la stessa deputata dal suo blog ricordando che "se su questa vertenza si lascia la parola ai vari Tribunali, il rischio è che lo Stato perda credibilità e 4mila lavoratori la parità di diritto e trattamento".

La vicenda, è nota da tempo, e riguarda i circa 4mila lavoratori del comparto scuola, tra docenti e personale ATA, che pur avendo maturato i requisiti per il pensionamento nel corso dell’anno scolastico 2011/2012, sono rimasti sul posto di lavoro. "Dal gennaio 2012 - ricorda la deputata - sul pensionamento del personale “Quota96″ sono intervenuti diversi gruppi parlamentari con atti, proposte di legge ed emendamenti  che non hanno conseguito esito positivo, poiché i diversi Governi che si sono succeduti non hanno voluto trovare una soluzione, a partire dalle coperture finanziarie. Ora la vicenda è passata nelle mani dei Tribunali e ancora una volta gli organi giudiziari decidono al posto di quelli legislativi.

La giustizia però, nell’incertezza della materia e in mancanza di un dettato governativo, sta rispondendo con sentenze diverse e spesso opposte, creando una disparità di trattamento tra lavoratori con gli stessi diritti al pensionamento, ai quali viene così negata sia una risposta politica che un giusto processo”.

Da qui la richiesta di un chiarimento governativo. Di seguito pubblichiamo il testo dell'interrogazione:

Zedde

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro della Funzione pubblica, per sapere –

premesso che:

la riforma pensionistica nota come riforma Fornero, introdotta dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, non ha tenuto conto della specificità del comparto scuola nel quale, l’accesso al pensionamento è concesso un solo giorno all’anno, il 1 settembre, in considerazione della continuità didattica che deve essere garantita agli studenti;

più specificatamente, l’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, vincola la cessazione del servizio nel comparto scuola «all’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata»; al contempo, l’articolo 59 della legge n. 449 del 1997, tuttora vigente, dispone che per “il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione del servizio ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico e accademico con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno”. Inoltre, a normativa Fornero vigente, anche nella circolare n. 2 dell’8.3.2012 del dipartimento Funzione Pubblica al punto 6) si fa riferimento alla particolarità del comparto scuola, affermando espressamente che rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze di servizio;

l’assenza di una disposizione riferita alla specificità della scuola nella riforma Fornero, che non era mai mancata nella normativa pensionistica precedente, ha prodotto effetti negativi su circa 4.000 lavoratori del comparto scuola, tra docenti e personale ATA – noti come “Quota96Scuola” – che avrebbero maturato i requisiti per il pensionamento nel corso dell’a. s. 2011/2012 e che avrebbero quindi avuto diritto alla quiescenza a far data dal 1 settembre 2012, ma che invece sono rimasti e restano in servizio;

considerato che:

dal gennaio 2012 sul pensionamento di questo personale sono intervenuti diversi gruppi parlamentari con atti di sindacato ispettivo, proposte di legge ed emendamenti a testi in esame delle Camere che però non hanno conseguito esito positivo, poiché i diversi governi, succedutisi nel frattempo, non hanno convenuto sulle coperture finanziarie individuate dai parlamentari per dare soluzione alla questione;

preso atto che:

con la sentenza numero 31595 del 3 novembre 2014, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, dr.ssa Ippolita Laudati, ha accolto il ricorso di 42 docenti salernitani appartenenti alla suddetta platea dei “Quota96Scuola”, accertando e dichiarando “il diritto dei ricorrenti tutti ad esser collocati in quiescenza alla data dell’1.9.2012″. Nella sentenza, il giudice fonda il proprio pronunciamento proprio sulla richiamata specificità della scuola “laddove il DPR n. 358/98 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell’anno scolastico, ossia il 31.8.2012 nel caso di specie”. Al contempo egli ravvede una incongruenza insita nella citata circolare n. 2 dell’8.3.2012 del dipartimento della Funzione Pubblica che “non sembra invece preoccuparsi dei problemi relativi ad eventuali sfasature temporali tra il momento in cui si verificano i fatti costitutivi del diritto (età-anzianità contributiva) ed il termine dal quale si può far valere tale diritto (cessando di fatto la prestazione lavorativa). La circolare della quale si sta discorrendo distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dai momento afferente la decorrenza. Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa… Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene “imposto” di continuare a lavorare fino al 31.8.2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti (negativi o positivi poco importa) di leggi successive che modificato il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato”;

ad analoghe considerazioni era giunto nel 2012 il giudice dr.ssa Baroncini del Tribunale di Roma, collocando in quiescenza due docenti in deroga alla vigente riforma Fornero, senza che il M.I.U.R. proponesse specifico ricorso in appello;

altri giudici del Lavoro si sono espressi differentemente da quelli di Roma e Salerno: in taluni casi hanno respinto la richiesta dei ricorrenti; in altri si sono dichiarati incompetenti per materia e hanno rinviato alla Corte dei Conti; in altri, ancora, hanno rinviato alla Corte Costituzionale per eventuali profili di incostituzionalità. La detta Corte si è espressa sull’inammissibilità del ricorso per la sua formulazione: conseguentemente, due ricorsi sono stati ripresentati (da parte dei tribunali di Siena e Ragusa) e sono in attesa di sentenza della Corte stessa. Si ricorda, inoltre, che inizialmente era stato presentato ricorso anche al Tar del Lazio e che anch’esso aveva dichiarato la sua incompetenza, dando così inizio alla serie di rinvii alle varie giurisdizioni – a cui si è fatto accenno – che di fatto, dopo tre anni, privano dei cittadini anche del diritto della certezza di una sentenza, positiva o negativa che sia;

valutato che:

le sentenze di Roma e Salerno sanciscono liceità, correttezza, validità e fondatezza della aspettativa del personale della scuola denominato “Quota96Scuola” che, in presenza di requisiti economici, professionali, giuridici ed anagrafici identici e speculari a quelli dei colleghi mandati in pensione dal giudice del lavoro ritengono di dover ottenere una estensione degli effetti delle sentenze richiamate;

l’incertezza nell’individuazione del giudice naturale così come l’eccessiva alternanza di sentenze opposte tra loro e la collocazione in pensione da tre anni di due docenti in esecuzione di sentenza, nonché  la mancata approvazione di una soluzione politica – attesa da tre anni ma mai conseguita nonostante le iniziative parlamentari e i pronunciamenti dei diversi governi in favore di una risoluzione alla questione – esprimono una situazione di grave pregiudizio al diritto dei cittadini di avere un “giusto processo”, testimoniando una disparità di trattamento tra lavoratori con identici titoli e medesimi diritti al pensionamento, ed accentuano il senso di distacco dalle Istituzioni, le quali creano aspettative senza poi assumere adeguate decisioni in merito;

riconoscere e garantire la specificità della scuola in relazione ai requisiti per il pensionamento come descritto in premessa, consentirebbe di incrementare le immissioni in ruolo di personale giovane, riducendo il precariato e contrastando un’anomalia propria dell’Italia, che risulta essere il Paese dell’Unione europea con la percentuale più alta di insegnanti ultra cinquantenni e quella più bassa di insegnanti al di sotto dei 30 anni;

la “finestra fissa” per il pensionamento dei lavoratori della scuola è stata dettata dalla salvaguardia della qualità e continuità del servizio scolastico e per questo non un privilegio di pochi ma un esigenza legata ad un bene comune: l’istruzione dei nostri alunni;

uno Stato che si dica affidabile e credibile agli occhi dei cittadini non può non provvedere alla correzione di errori che pesano sulla vita delle persone. –

quali iniziative o atti il Governo intenda assumere – concretamente e con la sollecitudine dovuta dopo tre anni di attesa – in ordine ai lavoratori della scuola della cosiddetta «quota 96», per risolvere le problematiche interpretative e applicative della riforma Fornero e per sanare la diseguaglianza di trattamento generata dalle sentenze di Roma, che hanno concesso il pensionamento già a due docenti – mentre quella di Salerno, se passasse in giudicato, lo concederebbe ad altri 42 ricorrenti – al fine di non creare ulteriore pregiudizio al principio di uguaglianza nel diritto nonché alla dignità umana e professionale dei lavoratori coinvolti.

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