Redazione

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E' passato l'emendamento di Maria Luisa Gnecchi (Pd) al ddl Stabilita' che elimina alcune penalizzazioni per chi andava in pensione prima dei 62 anni pur avendo maturato i contributi (42 anni e 6 mesi se uomo e 41 e 6 mesi se donna). Kamsin La misura, secondo quanto si apprende dalle agenzie di stampa, non dovrebbe essere retroattiva e avra' effetto sui trattamenti pensionistici a partire dal primo gennaio 2015 e varra' soltanto per i soggetti che maturano i requisiti di anzianita' contributiva entro il 31 dicembre 2017. La copertura e' indicata in 15 milioni per il 2015; 30 milioni per il 2016 e 50 milioni per il 2017.

L'emendamento al ddl di stabilità è passato in Commissione Bilancio a Montecitorio e sarà discusso da domani in Aula. Nelle prossime ore l'approfondimento di pensionioggi.it sulla misura.

Zedde

"Tempi troppo stretti", fanno sapere fonti del governo, ma la riflessione in atto per ridurre e semplificare il canone Rai rimane strategica per il 2016.

Kamsin La riflessione in atto per ridurre e semplificare il canone Rai, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, è strategica ma appare improbabile che l’ipotesi di mettere il canone in bolletta possa maturare entro questa legge di stabilità visti i tempi tecnici troppo stretti. Una presa d’atto che smentisce dunque le parole del sottosegretario all’Economia Antonello Giacomelli che ieri aveva indicato la volontà  di presentare in Senato un emendamento alla legge di stabilità per inserire il pagamento del canone rai in bolletta. 

La Riforma Slitta al 2016 - Dunque salta l’emendamento che si stava mettendo a punto e che doveva essere presentato in Senato. La riforma slitterà al 2015 e, forse, entrerà in vigore l’anno successivo. Legare, poi, il canone all'Irpef (una opzione della quale si era molto parlato nei giorni scorsi) è un meccanismo «complesso e farraginoso» dicono fonti di Governo.

I punti Chiave della Riforma - Lo schema prevede un canone standard di 65 euro con l'applicazione di una esenzione per le famiglie con Isee inferiore a 7.500 euro all’anno. Il canone però non sarà non più legato al possesso del televisore ma all’attivazione dell'utenza elettrica. Dunque il canone si pagherà anche se non si ha un televisore ma solo un pc, laptop, tablet, smartphone. E starebbe al cittadino, inviando una lettera formale all’Amministrazione, prendersi la responsabilità di dichiarare di non essere in possesso di alcuno di questi strumenti tecnologici. Con la conseguenza di poter ricevere la visita della Guardia di Finanza per le verifiche del caso. Un altro punto delicato che dovrà essere sciolto nelle prossime settimane è quello che riguarda le seconde case. Sul punto ancora non è chiara l'indicazione del Governo.

Zedde

Il Governo ha depositato ieri in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati un emendamento che mira a bloccare le pensioni d'oro dei "grand commis" di Stato.

Kamsin Stop al cumulo dei vantaggi tra il sistema retributivo e contributivo dei "grand commis" di stato. Le economie derivanti dalla misura affluiranno in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

E' questo quanto prevede, in sintesi, l'emendamento al ddl di stabilità depositato ieri in Commissione Bilancio a Montecitorio dal Governo. La proposta, come già anticipato ieri, mira ad impedire la possibilità di maturare una pensione superiore all'80% dell'ultima busta paga, limite previsto originariamente dalla Riforma Dini (legge 335/1995), per coloro che erano nel sistema retributivo ed hanno scelto di proseguire l'attività lavorativa anche dopo l'introduzione della Legge Fornero. Secondo le stime si tratta di circa 160 mila lavoratori che, grazie a stipendi particolarmente elevati e a coefficienti di trasformazione alti dovuti all'età avanzata, con il sistema contributivo possono ora accedere a prestazioni anche complessivamente superiori al 110-115% dell’ultimo stipendio.

Questo il testo dell'emendamento governativo

All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».
  2. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento ad età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del predetto articolo 3.
  3. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

I lavori della commissione Bilancio termineranno oggi per l'ora di pranzo. All'esame mancano ancora un centinaio di emendamenti. Il provvedimento e' atteso in Aula da giovedi' 27 novembre e dovrebbe essere licenziato con voto di fiducia entro il fine settimana. Oggi il governo dovrebbe presentare l'emendamento che riduce il taglio ai patronati.

Zedde

Quaranta deputati del Partito democratico (su un gruppo di 307 componenti) non hanno votato il Jobs act, due hanno detto no al testo, altri due si sono astenuti. Il Governo accelera per far partire le nuove regole sull'articolo 18 e sugli indennizzi dal 1° gennaio 2015.

Kamsin E' passato con 316 si' e 6 no il 'Jobs act' alla Camera.  Il bassissimo numero di voti contro si completa con l'uscita dall'Aula di una larga fetta delle opposizioni, e una nutrita pattuglia di deputati Pd, che hanno manifestato cosi' il loro dissenso.

Segnalano che "l'impianto complessivo del provvedimento rimane non convincente" e mettono nero su bianco che "riteniamo non ci siano le condizioni per un nostro voto favorevole e non parteciperemo al voto finale sul provvedimento". A dirlo sono i 29 Pd firmatari del documento 'Perche' non votiamo il Jobs act'. Questi i nomi dei dissenzienti: Agostini, Albini, Argentin, Bindi, Bray, Boccia, Carra, Capodicasa, Cenni, Cimbro, Cuperlo, D'Attorre, Farina, Fassina, Fontanelli, Fossati, Galli, Gregori, Iacono, Laforgia, Malisani, Miotto, Marzano, Mognato, Pollastrini, Rocchi, Terrosi, Zappulla, Zoggia. "I diritti di chi lavora, i diritti di chi un lavoro lo cerca: alla fine di una discussione seria e che rispettiamo noi non possiamo votare a favore del jobs act", si legge nel testo dei 29.

Il provvedimento passa ora al Senato in terza lettura per il via libera definitivo. Il testo è stato infatti modificato dalla commissione Lavoro, dove sono stati approvati gli emendamenti frutto dell'accordo tra governo e minoranza Pd. L’approdo in Aula al Senato è previsto per il 3 o 4 dicembre. L'accordo raggiunto dalle forze della maggioranza (Pd e Ncd) è blindato, ecco perché non sono previste ulteriori modifiche al testo della legge delega.

I nuovi indennizzi in caso di licenziamento - A Palazzo Chigi ha tenuto comunque oggi banco il tema degli indennizzi in caso di licenziamento ingiustificato per le piccole imprese. Due le ipotesi in campo per evitare che le imprese che occupano fino a 15 dipendenti, esonerate dall'applicazione dell'articolo 18 della legge 300/1970, possano essere penalizzate dell'applicazione delle nuove regole che indicano, secondo le bozze che circolano, un risarcimento sino a 36 mensilità in relazione all'anzianità di servizio del lavoratore.

La prima ipotesi sul tavolo di Palazzo Chigi è quella di circoscrivere il campo di applicazione degli indennizzi previsti dalla Riforma solo alle imprese con oltre 15 dipendenti alle quali, attualmente, si applica l'articolo 18. Le piccole imprese sarebbero pertanto escluse. L'altra ipotesi è quella di prevedere indennizzi dimezzati e comunque di inserire un tetto massimo pari a sei mensilità a carico delle PMI che licenziano ingiustificatamente.

Zedde

L’istituto di previdenza comunica la disponibilità delle nuove applicazioni per l’acquisizione delle richieste di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione di anzianità o di vecchiaia per la salvaguardia prevista dalla legge 147/2014.

Kamsin "Per anticipare la fase di accertamento dei requisiti di accesso alla pensione ai sensi della sesta salvaguardia, la domanda di verifica del diritto a pensione può essere inoltrata anche dai lavoratori tenuti alla presentazione dell’istanza alle Direzioni territoriali del lavoro". E' quanto ha precisato l'Inps con il messaggio Inps 8838/2014  dello scorso 18 Novembre con il quale l'Istituto sottolinea che tale istanza si aggiunge, e non si sostituisce a quella da presentare alla Direzione territoriale del lavoro.

I lavoratori che per accedere alla sesta salvaguardia devono inviare la domanda alle direzioni territoriali del Lavoro, al fine di accelerare i tempi potranno, pertanto, inoltrare una richiesta anche all’Inps.

Con il messaggio citato l’istituto di previdenza comunica, quindi, in attesa della pubblicazione delle disposizioni operative, la disponibilità delle nuove applicazioni per l’acquisizione delle richieste di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione di anzianità o di vecchiaia per la salvaguardia prevista dalla legge 147/2014. Il nuovo strumento è disponibile online sia per i patronati che direttamente per i cittadini.

La procedura online può essere utilizzata anche per i potenziali salvaguardati che devono essere gestiti solo dall’Inps, cioè quelli in mobilità e gli autorizzati alla contribuzione volontaria - lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1 della legge 147/2014. Nello specifico i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6 dicembre 2011, dovranno compilare il pannello “dichiarazioni”, attestante il fatto di non aver, o aver, svolto, alla data del 30 novembre 2013, attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per le altre categorie valgono le indicazioni già fornite dalla circolare 27/2014.

Le domande inviate saranno visualizzabili nel “fascicolo previdenziale del cittadino” del sito internet dell’Inps, all’interno del menù “prestazioni”, “richieste presentate”.

Zedde

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