Sergey

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Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.

Secondo il Ministero dell'Istruzione la mini-sanatoria del Dl 102/2013 prevista in favore di 2.500 soggetti si applica anche al personale della scuola.

Anche il personale della scuola potrà godere dei benefici del dl 102/2013 ai fini dell'accesso alla pensione secondo le vecchie regole. E' quanto ha stabilito la nota numero 481 del Ministero dell'istruzione il 21 gennaio 2014 scorso secondo la quale vengono estese al personale della scuola le disposizioni contenute nell'articolo 11 bis del decreto legge 102/2013. Disposizioni, lo si ricorda, che sanciscono la possibilità di accedere al trattamento pensionistico con i requisiti previgenti all'entrata in vigore della legge Fornero (articolo 24, Dl 201/2011) ai lavoratori pubblici e privati - nel limite di 2500 unità - che nel corso dell'anno 2011 erano in congedo straordinario oppure fruivano dei permessi previsti dalla legge 104.

Tra i potenziali beneficiari, secondo la precisazione ministeriale, si possono dunque annoverare i lavoratori della scuola che nel corso del 2011 erano in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del DL 151/2001 per assistere parenti disabili in situazione di gravità oppure che fruivano dei permessi (pari a 3 giorni al mese) previsti dalla legge 104 a condizione che maturino la decorrenza della prestazione pensionistica - secondo le vecchie regole - entro il trentaseiesimo mese successivo all'entrata in vigore del DL 201/2011 (cioè entro il 6 gennaio 2015). In ogni caso i primi assegni saranno in pagamento non prima del 1° gennaio 2014 secondo quanto disposto dall'articolo 11-bis del Dl 102/2013.

Si è tratta chiaramente di una mini sanatoria che potrà recuperare solo una piccola percentuale dei quasi 4.000 dipendenti scolastici, tra insegnanti e Ata (personale ausiliario, tecnico e amministrativo), che sarebbero dovuti andare in pensione tra il 2012 e il 2015. Secondo alcune previsioni, potranno accedere al beneficio una quota tra il 15 e il 20% dei 2500 posti complessivamente in palio tra pubblico e privato.

La domanda di pensione deve essere inoltrata alle competenti direzioni territoriali del ministero del lavoro entro il 26 febbraio 2014 con le modalità indicate nella circolare n. 44 del 12 novembre 2013. La domanda di cessazione dal servizio potrà essere inviata all’amministrazione scolastica, con la modalità cartacea, oltre il termine del 7 febbraio 2014 stabilito dal decreto ministeriale n. 1058 del 23 dicembre 2013.

Dopo un'attesa di due anni arrivano le nuove norme per il pensionamento per attori, ballerini, marittimi.

È stato pubblicato lo scorso 16 gennaio il regolamento di armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico per quelle tipologie di lavoratori per le quali la riforma Fornero non aveva trovato immediata applicazione ai sensi dell'articolo 24, comma 18 del Dl 201/2011. Si tratta del DPR 157 del 2013 che ha fissato i nuovi requisiti armonizzati per accedere alla pensione per quelle categorie di lavoratori la cui attività svolta richiede una declinazione piu' favorevole rispetto ai requisiti pensionistici generali.

In ogni caso, anche dopo la pubblicazione del regolamento, le categorie beneficiarie potranno andare in pensione con requisiti di età e di contribuzione significativamente inferiori a quelle previste per la generalità dei lavoratori cui si applica il regime generale. È chiaro però che, rispetto alle vecchie regole, i lavoratori "armonizzati" subiranno un incremento di requisiti anagrafici e contributivi che la maggior parte dei casi sarà compreso tra i due e i quattro anni. Vediamo dunque quali sono le novità principali. 

Innanzitutto la data spartiacque tra vecchia e nuova disciplina è il 31.12.2013: il personale interessato che entro il 31 dicembre 2013 abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalle vecchie regole potrà accedere alla pensione secondo tale normativa.

Di significativa importanza il regolamento chiarisce che a decorrere dall'inizio di questo anno trovano applicazione gli adeguamenti legati alla speranza di vita sia ai requisiti anagrafici sia ai requisiti contributivi per l'accesso alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica previsti nel regolamento stesso (quindi i requisiti in questione dovranno essere incrementati di 3 mesi e di ulteriori 4 a partire dal primo gennaio 2016). Ai lavoratori "armonizzati" vengono poi disapplicate le finestre mobili accesso di cui ai commi 1 e 2 del DL 78/2010.

Entrando nello specifico per i ballerini l'età pensionabile passa a 46 anni dai 45 anni previsti precedentemente. L'età pensionabile degli attori invece salirà da 63 a 64 anni. Gradualmente salirà anche l'età pensionabile delle attrici (nello specifico saliranno dai 58 anni precedenti a 64 anni nel 2022).

L'incremento dei requisiti di pensionamento riguarderà anche i minatori che vedranno passare l'età per il riposo dai 55 anni - a condizione che siano stati versati almeno 20 anni di contributi (15 per chi ha lavorato nel sottosuolo) - a 56 anni.

Il regolamento incrementa poi i requisiti pensionistici del cd. personale viaggiante cioè i dipendenti di pubblici servizi di trasporto. Sino al 31.12.2013 i soggetti potevano andare in pensione a 60 anni (55 anni le donne); dal 2014 il requisito per il riposo viene fissato in 5 anni prima dell'età pensionabile prevista nel regime generale obbligatorio.

Per i lavoratori marittimi l'età pensionabile viene stabilita in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. Viene inoltre rivisto l'istituto della pensione anticipata di vecchiaia che, lo si ricorda, prevedeva l'erogazione del trattamento pensionistico al raggiungimento dei 55 anni a condizione di avere 20 anni di contributi di cui almeno 10 di effettiva navigazione. Ora requisito anagrafico viene portato a 56 anni di età fino al 31 dicembre 2014, e innalzato a 57 anni per il periodo intercorrente tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Dal primo gennaio 2018 il requisito viene fissato al raggiungimento di 58 anni di età.

L'armonizzazione riguarda poi anche gli iscritti al soppresso Fondo degli spedizionieri doganali. Qui il requisito anagrafico per la prestazione differibile viene innalzato a 66 anni, rispetto ai 65 della vecchia normativa. Inoltre viene consentita la possibilità di totalizzare questi contributi che finora erano rimasti esclusi (in tal caso la finestra mobile di 18 mesi continua a trovare applicazione).
Per i poligrafici dipendenti da aziende in crisi il requisito contributivo di trentadue anni per accedere al prepensionamento viene innalzato a 35 anni per il biennio 2014-2015, a 36 anni per il 2016-2017 e a 37 anni a decorrere dal 2018.

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