Sergey

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Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.

Saranno esenti dall'imposta sui servizi tutti i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto. I sindaci potranno innalzare l'aliquota base dello 0,8 per mille destinando però l'extra gettito al finanziamento delle riduzioni e detrazioni.

E' ormai chiaro. La Tasi avrà le stesse regole di calcolo previste per l'Imu ma non mutuerà le stesse detrazioni. Con la conseguenza che per i contribuenti il conto sarà piu' salato. E non di poco. L'unica speranza è che i sindaci introducano, a livello locale, detrazioni o riduzioni specifiche sulla base dell'extragettito recuperato grazie al Decreto Salva Roma. E' quanto è stato previsto nel cd. Decreto Salva Roma, provvedimento che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana e che sarà a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Aliquote piu' alte dello 0,8 - Molti sono i paralleli con l'Imu, la vecchia tassa abolita parzialmente dal governo Letta nel 2013. I comuni avranno infatti flessibilità nella determinazione dell'aliquota con la possibilità di innalzare le aliquote della Tasi di un ulteriore 0,8 per mille. L'extra gettito tuttavia dovrà essere utilizzato esclusivamente per introdurre detrazioni o altre misure "tali da generare effetti sul carico d'imposta equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili".

I sindaci dovranno pertanto decidere se portare il prelievo sulla prima casa dal 2,5 al 3,3 per mille e sulla seconda casa portando le aliquote dal 10,6 all'11,4 per mille. Il gettito aggiuntivo

Immobili della Chiesa - Con il decreto salva Roma il governo ha inoltre esentato dal pagamento della Tasi, così come accadeva per l'imu, gli immobili della Chiesa. E' quanto prevede la "clausola di salvaguardia" secondo la quale vengono esclusi dal pagamento della tassa sui servizi tutti i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto. L'esenzione riguarda in particolare gli immobili di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato Lateranense.

L'istat ha pubblicato i coefficienti necessari per calcolare con esattezza una rendita con decorrenza 2015. 

L'Istituto Nazionale di Statistica ha da poco comunicato i coefficienti che consentono di rivalutare le retribuzioni - oppure i redditi per i lavoratori autonomi - utili per determinare la base annua pensionabile nel regime retributivo.

Con i nuovi coefficienti i pensionati possono dunque calcolare con precisione l'assegno con decorrenza 2015.

Anno Quota A Quota B
2015 1,0000 1,0000
2014 1,0000 1,0000
2013 1,0020 1,0120
2012 1,0110 1,0211
2011 1,0420 1,0628
2010 1,0700 1,1021
2009 1,0870 1,1305
2008 1,0950 1,1498
2007 1,1300 1,1978
2006 1,1500 1,2305
2005 1,1720 1,2658
2004 1,1920 1,2993
2003 1,2160 1,3376
2002 1,2460 1,3831
2001 1,2760 1,4291
2000 1,3110 1,4814
1999 1,3440 1,5322

Nella colonna A sono indicati i coeffidenti di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare per il calcolo della quota di pensione riferita alla contribuzione versata a tutto il 31/12/1992 (quota A). Nella colonna B sono riportati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della quota di pensione maturata sulla base della contribuzione successiva al 1° gennaio 1993 (quota B). Dalla rivalutazione sono escluse le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e di quello precedente.

Il sistema retributivo - Il calcolo retributivo è stato definitivamente soppresso dal 1° gennaio 2012 e si basa principalmente su due elementi. Il primo è quello del numero degli anni di contribuzione unito alla media delle retribuzioni lorde aggiornate e riferite all'ultimo periodo di attività lavorativa.

L'ammontare della prestazione pensionistica è pari al 2 % del reddito pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni di contributi si ha diritto al 50% della pensione, con 35 anni di contributi si ha diritto al 70% della pensione sino a raggiungere l'80% con 40 anni di contribuzione. 

La rendita è costituita dalla somma di due distinte quote, la quota A e la quota B. La prima corrisponde all'importo relativo alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992; l'altra, la B, si riferisce alle anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 sino al 31 dicembre 2011.
La base pensionabile della quota A è costituita dalla media degli stipendi degli ultimi 5 anni che precedono la decorrenza della pensione. La base pensionabile della quota B si determina invece dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 10 anni.

Tuttavia gli importi impiegati per il conteggio non sono quelli effettivamente incassati nella busta paga dal lavoratore ma sono quelli rivalutati tenendo conto dell'inflazione ed escludendo l'anno di decorrenza e quello immediatamente precedente. Per esempio uno stipendio di 20mila euro nel 2012 in pensione ne vale 20.220 euro se riferito alla quota A e 20.422 euro se deve essere calcolato per la seconda quota, la B, riferita all'anzianità maturata dopo il 1992.

Il contributivo - Il sistema contributivo è diverso. La legge stabilisce che il montante individuale dei contributi sia determinato applicando alla base imponibile (retribuzione o reddito) una aliquota di computo, 33% per i lavora­tori dipendenti, 22,20% per gli autonomi, e rivalutando la contribuzione così otte­nuta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contri­buzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del pro­dotto interno lordo (Pil) nominale.

Al momento dell'accesso alla pensione, al montante contributivo, cioè alla somma delle quote ac­cantonate (e rivalutate), si applica un coefficiente di conversione correlato al­l'età del pensionando: 4,661% per chi sceglie di chiederla a 60 anni, 5,435% per chi decide di farlo a 65 anni, e così via si­no al massimo di 6,541% per chi esce a 70 an­ni. Il metodo contributivo si applica interamente a chi ha iniziato a lavorare dal 1996 in poi. E in forma pro-quota per chi era in possesso di meno di 18 anni di contributi entro il 1995 (il metodo si applica sulle anzianità successive al 1996).

La Quota C - Per le pensioni con de­correnza dal 2012, il calcolo della rendita deve tener conto, oltre alle due fette di pensione calcolala con il metodo retributivo, anche di una ulteriore quota (C), riferita all'anzianità acqui­sita successivamente al 31 dicembre 2011 per tutti co­loro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali avevano in precedenza be­neficiato del solo criterio retributivo.

Gli autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 attendono chiarimenti da parte del Ministero dell'Economia.

Tra i vari problemi ancora non risolti dopo l'approvazione della Riforma Fornero del 2011 c'è quello relativo ai lavoratori che sono stati autorizzati alla contribuzione prima del 2007. Un problema che riguarda alcune migliaia di persone, secondo i dati della Cgil, che non è stato sino ad oggi chiarito nè dell'Inps nè dal Ministero del Lavoro.  

Il problema riguarda nello specifico i lavoratori che sono stati autorizzati alla contribuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e che sarebbero dovuti andare in pensione con il requisito di 57 anni e 35 di contributi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 8, della legge 247 del 2007. 

Ne abbiamo parlato noi di PensioniOggi.it con Sergio Rossi, responsabile del settore previdenza della Cgil per fare il punto della situazione.
"Effettivamente sui lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria prima del 2007 non è stata fatta chiarezza" ha detto Rossi. "La legge 247/2007 consente a chi ha conseguito l'autorizzazione entro il 20 luglio 2007 di bloccare la possibilità di andare in pensione di anzianità con i requisiti vigenti all'epoca, cioè 57 anni e 35 di contributi. E ciò indipendentemente da qualsiasi ulteriore condizione. Il problema è che, anche se questa legge non è stata mai formalmente abrogata, l'Inps e il Ministero del Lavoro ne hanno dato una interpretazione restrittiva dopo l'entrata in vigore della Riforma del 2011" ha affermato Rossi.

"L'Inps ha ritenuto infatti decaduta la salvaguardia della 247/07 per tutti quanti coloro che non rispettano i paletti richiesti dai decreti attuativi delle successive salvaguardie varate in applicazione della Riforma Fornero. Ciò significa che per poter fruire della salvaguardia prevista dalla legge 247/07 gli interessati devono, fra l'altro, avere la presenza di almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 e soprattutto rispettare la data di decorrenza del 6 gennaio 2015".

"In pratica solo i lavoratori autorizzati prima del 20 luglio 2007 che rispettano anche i paletti dei decreti attuativi della salvaguardia della legge 214/2011, possono cristallizzare i requisiti di accesso più favorevoli, cioè i vecchi 57 anni e 35 di contributi" ha precisato il rappresentante sindacale.

"Sul punto si sono anche espresse le Commissioni Parlamentari facendo presente al governo che il diritto per gli ante 2007 risulta già finanziato con la medesima legge e pertanto, il riconoscimento della salvaguardia, non comporta ulteriori oneri per lo Stato. Per questo chiediamo che Inps e Ministero del Lavoro ritornino sui loro passi e consentano l'applicazione del beneficio indipendentemente dal rispetto delle ulteriori condizioni richieste dalla legge 214 2011 e successive modifiche" ha detto il sindacalista.

"La pressione ha comunque sortito un primo effetto: l'Inps ha di recente chiesto al Ministero dell'Economia quali direttive da seguire per la risoluzione della questione. Speriamo che ciò possa aprire uno spiraglio nella soluzione del problema." ha concluso Rossi.

Per i lavoratori a progetto l'Inps predispone il nuovo modello di domanda. Reddito a 20.220 euro.

Da quest'anno l'indennità una tantum prevista in favore dei lavoratori a progetto sarà più facile da richiedere. Il requisito della disoccupazione pari a 2 mesi potrà essere infatti autocertificato secondo quanto stabilito dall'Inps nel messaggio 2999/2014. 

Ai sensi della legge 92/2012, dal 1° gennaio 2013 l'indennità è prevista in favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto non titolari di reddito di lavoro autonomo che risultino iscritti in via esclusiva presso la gestione separata INPS. 

I Requisiti - I requisiti per ottenere l'una tantum nel 2014 sono i seguenti:  a) aver operato nell'anno 2013 in regime di monocommittenza; b) aver ottenuto nel 2013 un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 20.220 euro, importo rivalutato per effetto della variazione ISTAT del 1,1%; c) essere stati in condizione di disoccupazione ininterrotta per almeno due mesi nel corso dell'anno 2013; d) avere accreditate almeno tre mensilità presso la gestione separata inps nel corso del 2013 oppure, per il 2014, avere almeno una mensilità accreditata in tale gestione.

Il modello per la presentazione della domanda - Gli interessati dovranno presentare domanda entro il 31 dicembre anche se si trovano in costanza di rapporto lavorativo. Inoltre qualora il requisito contributivo pari ad almeno un mese viene perfezionato nel dicembre di quest'anno, la presentazione della domanda potrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2015. Il nuovo modello co. co. Pro 2014 cod SR 140 è disponibile sul sito internet nella sezione modulistica dell'Inps.

L'indennità - Si ricorda che l'importo dell'indennita' è pari al 7 per cento del minimale annuo di reddito previsto in favore degli Artigiani e commercianti moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contributi. La percentuale del 7 per cento è valevole solo per il triennio 2013-2015, successivamente scenderà al 5 per cento.

Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, offrirà a Bruxelles l'impegno dell'Italia per interventi strutturali in cambio dello scongelamento di somme per gli investimenti.

Il check up sui conti pubblici sarà verosimilmente concluso entro metà Aprile quando il neo ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan dovrà inviare a Bruxelles il Def con un piano nazionale di riforme. Il neo ministro dell'Economia vuole comprendere innanzitutto quali sono gli spazi di manovra per l'anno in corso. Per farlo dovrà verificare le risorse che possono essere impiegate per ridefinire un nuovo quadro economico per l'Italia.

La partita che gioca il Ministro è quella di presentarsi all'Ue con la proposta di uno scambio: impegno dell'Italia su interventi economici di carattere strutturale (in primis privatizzazioni, riduzione della spesa pubblica e riforma fiscale e del mercato del lavoro) in cambio di uno "sblocco" di risorse per gli investimenti.

Tra gli interventi proposti al primo posto c'è un forte intervento sul cuneo fiscale oggetto, da tempo al centro della campagna del neo premier Matteo Renzi. Purtroppo però ancora ad oggi non si conoscono ancora le risorse che potrebbero essere effettivamente assegnate al tema: il difficile compito è nelle mani del commissario straordinario Carlo Cottarelli che da diversi mesi ormai sta effettuando un intervento di ricognizione sulla spesa pubblica improduttiva.  

Padoan e il nuovo ministro del lavoro, Giuliano Poletti, sono comunque concordi nell'importanza di diminuire la pressione fiscale sul lavoro con una particolare attenzione per i redditi bassi e per le imprese che reinvestono gli utili. Il tutto nell'ottica di spronare la crescita e di innescare un circolo virtuoso che possa spingere nuove assunzioni e creare nuovo reddito disponibile per le famiglie.

Così come tassare maggiormente patrimoni e rendite finanziarie e allo stesso tempo rendere più facile le assunzioni incentivando il lavoro stabile. E' questo del resto il programma del Jobs Act la cui  declinazione dovrà essere effettuata nei prossimi mesi dal titolare del Dicastero di Via Veneto.

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