Sergey

Sergey

Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.

L'Inps precisa che i lavoratori rimasti esclusi dalla quarta salvaguardia non dovranno presentare nuovamente domanda per l'ammissione ai benefici.

Kamsin "I lavoratori che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola". E' quanto ha precisato l'Inps con il messaggio 8881/2014 con il quale l'istituto ha comunicato le modalità attuative della sesta salvaguardia (legge 147/2014). 

L’Istituto, precisa il messaggio, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014. Interessati dalla precisazione in parola sono quei lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Il criterio ordinatorio delle domande per i lavoratori in parola resta quello adottato in occasione delle precedenti salvaguardie della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità (cfr: messaggio inps 522/2014). Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari,  l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.

L'Inps precisa, altresì, che l’inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 5 gennaio 2015, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.

Zedde

La legge 147/2014 consente ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin Ultimi giorni per presentare domanda di accesso ai benefici previdenziali relativi alla cd. sesta salvaguardia, il provvedimento che consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori la possibilità di accedere alla pensione prima dei termini attualmente previsti dalla disciplina vigente. Il beneficio, per i fortunati che vi rientreranno, si tradurrà in un anticipo della pensione di circa 2-4 anni rispetto alle regole attuali.

Ma bisogna far presto. C'è tempo, infatti, sino al 5 gennaio 2015 per presentare istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro o all'Inps.

Vediamo, dunque, di riassumere quali sono le caratteristiche e chi potrà, potenzialmente, presentare domanda per fruire del beneficio.

La legge 147/2014 prevede che possano presentare domanda i lavoratori appartenenti ad uno dei seguenti profili.

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31 dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il 30 settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

La legge prevede che i soggetti di cui alle lettere a-g possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) - calcolata secondo le vecchie regole pensionistiche - si apra entro e non oltre il 6.1.2016. 

Per i lavoratori di cui alla lettera h) (cioè i lavoratori nel profilo "mobilità") si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità oppure, anche, mediante i versamenti volontari, entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.

Le domande

I lavoratori di cui alle lettere a), g) ed h) (prosecutori volontari e mobilità) devono presentare istanza di accesso all'Inps mediante procedura online sul sito inps.it; gli altri lavoratori devono invece presentare istanza di accesso tramite dtl (si veda in tal senso la Circolare del Ministero del Lavoro numero 27 del 7 Novembre 2014).

Si ricorda che l'Istituto ha indicato, con il messaggio inps 8881/2014 che i lavoratori che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola. L’Istituto, infatti, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014.

L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvederà a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione ammissibili per il contingente in questione l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in parola.

Si ricorda, inoltre, che è possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software)

seguifb

Zedde

Per le pensioni serve qualche forma di flessibilità in uscita. Tiziano Treu, commissario straordinario dell'Inps e probabilmente prossimo presidente rilancia il dibattito sul futuro della riforma Fornero.

Kamsin Il Commissario Straordinario dell'Inps, Tiziano Treu, ha rilanciato ieri l'opportunità di un intervento di "ampio respiro" sulla Riforma Fornero. Sino ad oggi sono stati approvati, infatti, solo interventi tampone volti a contenere le emergenze piu' gravi (in primis per gli esodati, coloro che erano rimasti senza lavoro già all'epoca della Riforma del 2011, ed in parte per i lavoratori precoci);   ora però, complice anche il referendum popolare promosso dalla Lega Nord (ed all'esame della Corte costituzionale) gli animi si riaccendono. Treu ha chiarito che le novità non arriveranno con questa legge di Stabilità, ma il tema sarà «uno degli impegni dell'anno prossimo»: lo stesso istituto previdenziale farà delle proposte.

Secondo Treu, "quello della flessibilità è l'obiettivo ma in che misura riusciremo a raggiungerlo dipenderà anche dai conti: la flessibilità massima costa tantissimo". Sulle possibilità per quanto riguarda le risorse necessarie all'intervento, Treu ha ricordato che ci sono diverse opzioni sul tavolo del Ministero del Lavoro tra chi potrebbe pagare l'introduzione della flessibilità, ovvero la possibilità che si esca prima della data di vecchiaia, fissata attualmente a 66 anni e 3 mesi oppure della data per la pensione anticipata per la quale sono richiesti, attualmente 41 anni e 6 mesi di contributi (42 anni e 6 mesi per gli uomini).

Per quanto riguarda il referendum costituzionale contro la Riforma Fornero, il commissario ricorda che "sta seguendo il suo iter, ma mi pare che gli ultimi referendum approvati risalgono a vent'anni fa.."

Le proposte in materia sono molteplici e sono tutte accomunate dall'introduzione di una decurtazione dell'assegno con la prospettiva, però, di ottenerlo con l'anticipo di alcuni anni rispetto alle regole attuali. L'ipotesi quindi sarebbe quella di aggiungere un ulteriore canale di uscita (rispetto a quelli previsti attualmente), opzionale e quindi a discrezione dei lavoratori.

Vale la pena di ricordare che uno strumento simile, nella legislazione vigente, già esiste e concede la possibilità alle sole lavoratrici con almeno 57 anni di età e 35 di contributi di andare in pensione subito ma con un assegno calcolato con il sistema contributivo, dunque molto piu' leggero rispetto alle regole standard: si stima un taglio di almeno il 25% sulla rendita previdenziale. Ebbene, nonostante una decurtazione così significativa dell'assegno, in questi ultimi due anni c'è stato un boom di domande, numeri che dimostrano la disperazione di migliaia di lavoratrici che sono costrette, soprattutto per la mancanza di lavoro, ad accettare la riduzione pur agguantare un reddito che altrimenti arriverebbe dopo oltre 6-7 anni. Questa possibilità, la cd. opzione donna, terminerà il 31 Dicembre del 2015.

Viene da chiedersi ma se non si trovano i fondi per prorogare oltre il 2015 un regime così "penalizzante", che nel lungo periodo è comunque vantaggioso per le Casse dello Stato, come si troveranno i denari per le altre proposte, piu' soft, che pur circolano sui tavoli del Ministero del Lavoro?

Zedde

Online il nuovo strumento di Pensioni Oggi per controllare rapidamente la prima data utile per uscire dal mondo del lavoro in base alle nuove regole introdotte con la Riforma Fornero del 2011.

Kamsin Quando è possibile andare in pensione con la nuova Riforma Fornero? Come stanno cambiando le regole sulla penalizzazione? Con le novità che potrebbero fare ingresso nel sistema previdenziale con il decreto sulla Pa, Pensioni Oggi, ha messo a disposizione uno strumento sempre aggiornato per verificare rapidamente la data di pensionamento dopo la Riforma del 2011.

Da quest'anno, ad esempio, sono stati ridefiniti i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici. Com'è noto infatti, ai sensi della legge 214/2011, per le lavoratrici del settore privato è stato previsto un innalzamento graduale dell’età pensionabile, a partire dal 2012 e per gli anni successivi in modo da parificare, entro il 2018, i requisiti a quelli vigenti per gli uomini e per le donne del pubblico impiego. I requisiti per la pensione di vecchiaia sono fissati in 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’Ago e delle forme sostitutive della stessa, dal 1˚ gennaio 2012; a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1˚ gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1˚ gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1˚ gennaio 2018. Per le autonome (Ago e gestione separata) i requisiti sono pari a 63 anni e 6 mesi dal 1˚ gennaio 2012. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1˚ gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1˚gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1˚ gennaio 2018.

Per tenere sotto controllo tutte queste novità Pensioni Oggi ha realizzato un programma apposito "Calcola quando si va in pensione" per aiutare gratuitamente i lettori a comprendere quando potranno effettivamente andare in pensione: il programma, disponibile a questo indirizzo, consente di verificare rapidamente la piu' vicina data di pensionamento (vecchiaia o anticipata) tenendo conto dell'applicazione della stima di vita.

Zedde

Questo canale di uscita, introdotto dalla riforma Maroni-Tremonti del 2004, ha acquistato sempre più importanza dopo la legge Fornero che ha spostato in avanti di parecchio il traguardo della pensione.

Kamsin Scade di fatto tra pochi giorni la cosiddetta “opzione contributivo” grazie alla quale le donne possono lasciare anticipatamente il lavoro accettando in cambio un assegno previdenziale più basso perché calcolato con il meccanismo meno generoso. Più precisamente, potranno sfruttare questa possibilità le lavoratrici del settore privato che maturano i requisiti richiesti (57 anni e 3 mesi di età unitamente a 35 di contributi) entro il mese di novembre, e quelle del pubblico che ce la fanno entro dicembre. Poi, a meno di ripensamenti da parte dell'Inps e/o del Ministero del Lavoro, le porte si chiuderanno e sarà inevitabile restare al lavoro fino a cinque-sei anni in più.

E, in vista della tagliola, cresce sempre di piu' il numero delle lavoratrici che optano per questa strada. Secondo i dati forniti dall'Inps, sino a Settembre 2014 le domande presentate sono state ben 8.652. Una crescita esponenziale. Introdotta in via sperimentale a fine 2004, l'opzione contributiva ha registrato un successo crescente, soprattutto per via della riforma Fornero del 2011. Dalle 56 pensioni liquidate nel 2009 si è passati a 518 nel 2010, 1.377 nel 2011 e a 5.646 nel 2012. L'anno scorso ne sono state liquidate 8.846.

Com'è noto infatti la riforma Fornero del 2011 ha confermato fino al 31 Dicembre 2015 la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo. I requisiti restano quelli fissati dalla legge 243/04 distinti per le donne che lavorano come dipendenti e per le autonome: rispettivamente, 57 anni e 58 anni, a cui bisogna aggiungere, dal 1° gennaio 2013, il primo aumento di tre mesi dovuto alla speranza di vita. In entrambi i casi resta uguale il requisito dell'anzianità contributiva pari a 35 anni.

Per questa forma di pensione anticipata resta però in vigore le finestre mobili secondo cui l'assegno non viene erogato il mese successivo alla maturazione dei requisiti ma dopo un periodo di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. L'Inps ha chiarito che l'opzione per il contributivo è aperta sino al 31 dicembre 2015 a condizione che a questa data siano perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico. A tale data cioè deve anche essersi aperta la finestra mobile (Circolare Inps 35/2012 e 37/2012).

Questo significa che le lavoratrici dipendenti dovranno maturare i requisiti (57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi) entro il 30 Novembre 2014; le dipendenti del pubblico impiego iscritte all'ex Inpdap entro il 30 Dicembre 2014; le autonome entro il 31 Maggio 2014 (ma servono qui 58 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi). A nulla sono valse le pressioni da parte del Parlamento per una revisione di questa restrizione che, nei fatti, impone alle lavoratrici la necessità di perfezionare i requisiti previdenziali con almeno un anno di anticipo rispetto alla scadenza originaria.

L'unica possibilità, al momento, di una estensione del regime in parola è affidata al Comitato Donna, costituito da Daniella Maroni, che ha promosso, nel mese di Ottobre, un ricorso collettivo contro l'Inps volto all'eliminazione della restrizione. Le promotrici dell'azione chiedono che l'istituto o il Ministero del Lavoro consentano la fruizione dell'agevolazione in favore di tutte le lavoratrici che hanno maturato i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2015. 

La proroga dell'opzione donna era stato presa in considerazione anche nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione: per favorire l’ingresso di giovani negli uffici dello Stato e delle amministrazioni locali si ipotizzava addirittura di estendere l’opzione contributivo agli uomini. Ma la proposta, comparsa anche in alcune bozze del provvedimento, non ha avuto seguito.

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati