E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 128 del 28 Maggio il decreto a salvaguardia della terza tranche di 10.130 esodati salvaguardati.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012, si applicano anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
Visto l'articolo 1, comma 232, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al sopra riportato comma 231 vengano definite sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'art. 22 del decreto legge 6 luglio 2012, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, e che pertanto l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 234 del citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012, non sono prese in considerazione ulteriori domande nel caso di raggiungimento del predetto limite numerico;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2013, n. 17;
Visto l'articolo 1, comma 233, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che prevede che l'Inps provveda al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 sopraindicato che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base: a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro; b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231;
Visto l'articolo 1, comma 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che il beneficio di cui al comma 231 sopra illustrato e' riconosciuto nel limite massimo di € 64 milioni per l'anno 2013, di € 134 milioni per l'anno 2014, di € 135 milioni per l'anno 2015, di € 107 milioni per l'anno 2016, di € 46 milioni per l'anno 2017, di € 30 milioni per l'anno 2018, di € 28 milioni per l'anno 2019 e di € 10 milioni per l'anno 2020;
Vista la nota dell'INPS n. 1885 in data 7 marzo 2013 che, sulla base delle risorse finanziarie individuate al capoverso precedente, ha consentito di verificare la congruita' del contingente numerico programmato con riferimento ai lavoratori rientranti nelle categorie riportate alle lettere a), b), c), d) del citato articolo 1, c. 231;
Acquisito il parere della Commissione speciale per l'esame degli atti del Governo della Camera dei Deputati adottato nella seduta del 3 aprile 2013 e il parere della Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo del Senato della Repubblica adottato nella seduta dell'11 aprile 2013;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione dell'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, individuando alla tabella di cui al successivo articolo 9 del presente decreto, il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite delle risorse indicate al comma 234 del medesimo articolo 1.
Art. 2
1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' maturino il requisito per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, che versano nelle seguenti condizioni:
a) lettera a) del citato art. 1 c. 231
lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
b) lettera b) del citato art. 1 c. 231
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500 annui;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) lettera c) del citato art. 1 c. 231
ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) lettera d) del citato art. 1 c. 231
ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Art. 3
1. Ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nell'esame delle istanze presentate dai soggetti interessati di cui al precedente articolo 2, l'Inps tiene conto dei seguenti criteri di precedenza:
a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga: data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione: data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;
c) per i lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto: data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti
individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede e' indicata al successivo articolo 5.
3. In attuazione dell'articolo 1, comma 232, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori di cui all'articolo 2 del presente decreto prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 234 del citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012, non siano prese in considerazione ulteriori domande.
Art. 4
1. I soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del presente decreto, che intendono usufruire del beneficio presentano istanza, corredata dell'accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilita', alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, indicando altresi' la data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Qualora il soggetto interessato non sia in grado di produrre l'accordo a seguito del quale e' stato posto in mobilita', la DTL provvedera' ad acquisire lo stesso presso il datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento o presso la competente Pubblica Amministrazione.
3. Allo scopo di attribuire una data certa all'accordo di messa in mobilita', la Direzione territoriale competente si avvale, tra gli altri, dei documenti relativi alla procedura di mobilita', ivi inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' il versamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. Entro 45 giorni dall'acquisizione dell'istanza del soggetto interessato, completa di tutta la documentazione richiesta, la DTL trasmette l'istanza all'INPS.
Art. 5
1. I soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalita':
a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
b) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 6
1. Sono competenti all'esame delle istanze di cui agli articoli che precedono le Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012.
2. La partecipazione alle Commissioni di cui al comma 1 non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7
1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto vengono comunicate con tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica.
2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto l'interessato puo' presentare riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui e' stata presentata l'istanza.
Art. 8
1. I soggetti di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 2 del presente decreto, presentano all'Inps istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 9
1. In conformita' agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e' determinato in 10.130 unita', ripartite come segue:
Parte del provvedimento in formato grafico
Art. 10
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2013