Esodati, pubblicato in gazzetta il terzo decreto. Ecco il testo

Corradino Martedì, 28 Maggio 2013

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 128 del 28 Maggio il decreto a salvaguardia della terza tranche di 10.130 esodati salvaguardati.

semplificazioni

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 231, della legge  24  dicembre  2012,  n. 228, che prevede che le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della  data  di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui al  decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012, si applicano  anche  ai seguenti lavoratori che maturano i  requisiti  per  il  pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal  rapporto  di  lavoro  entro  il  30 settembre 2012 e collocati in  mobilita'   ordinaria  o  in  deroga  a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro  il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato  i  requisiti  utili  al trattamento   pensionistico   entro   il   periodo    di    fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero  durante  il  periodo  di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della contribuzione entro il 4 dicembre  2011,  con  almeno  un  contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito   con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla  medesima  data  del  4  dicembre  2011, qualsiasi  attivita',  non  riconducibile  a   rapporto   di   lavoro dipendente  a  tempo   indeterminato   dopo   l'autorizzazione   alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4  dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22  dicembre  2011,  n. 214;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti  anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'  rappresentative a livello nazionale entro il  31  dicembre  2011,  ancorche'  abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non  riconducibile  a rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato,  a  condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del  30  giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge  n.  201  del  2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della contribuzione entro il 4  dicembre  2011  e  collocati  in  mobilita' ordinaria alla predetta data,  i  quali,  in  quanto  fruitori  della relativa indennita', devono  attendere  il  termine  della  fruizione della  stessa  per  poter  effettuare  il  versamento  volontario,  a condizione  che  perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto  legge  n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

Visto l'articolo 1, comma 232, della legge  24  dicembre  2012,  n. 228, che prevede che le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al sopra riportato comma 231 vengano definite  sulla  base  delle procedure di cui al  comma  15  dell'art.  24  del  decreto  legge  6 dicembre 2011 n. 201, convertito con  modificazioni  dalla  legge  22 dicembre 2011, n. 214 e all'art. 22 del decreto legge 6 luglio  2012, con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, previo parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,  da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del  relativo schema, e che pertanto l'INPS provvede al monitoraggio delle  domande di pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai  limiti  finanziari stabiliti dal comma 234 del citato articolo 1 della legge n. 228  del 2012, non sono prese in considerazione ulteriori domande nel caso  di raggiungimento del predetto limite numerico;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  1° giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 luglio  2012,  n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei  soggetti interessati dalla concessione del  beneficio  di  cui  alle  predette disposizioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  dell'8 ottobre 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  21  gennaio 2013, n. 17;

Visto l'articolo 1, comma 233, della legge  24  dicembre  2012,  n.228, che prevede che l'Inps provveda al monitoraggio delle domande di pensionamento  inoltrate  dai  lavoratori  di  cui   al   comma   231 sopraindicato che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e  del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base: a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro; b) della data di cessazione del  rapporto  di  lavoro  precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione  di accordi di cui alla lettera c) del comma 231;

Visto l'articolo 1, comma 234, della legge  24  dicembre  2012,  n. 228, che  prevede  che  il  beneficio  di  cui  al  comma  231  sopra illustrato e' riconosciuto nel limite massimo  di  € 64  milioni  per l'anno 2013, di € 134 milioni per l'anno 2014, di € 135  milioni  per l'anno 2015, di € 107 milioni per l'anno 2016, di €  46  milioni  per l'anno 2017, di € 30 milioni per l'anno 2018, di  €  28  milioni  per l'anno 2019 e di € 10 milioni per l'anno 2020;

Vista la nota dell'INPS n. 1885 in data 7  marzo  2013  che,  sulla base delle risorse finanziarie individuate al  capoverso  precedente, ha consentito di verificare la congruita'  del  contingente  numerico programmato con riferimento ai lavoratori rientranti nelle  categorie riportate alle lettere a), b), c), d) del citato articolo 1, c. 231;

Acquisito il parere della Commissione speciale  per  l'esame  degli atti del Governo della Camera dei Deputati adottato nella seduta  del 3 aprile 2013 e il parere della Commissione speciale per l'esame  dei disegni  di  legge  di  conversione  dei  decreti-legge  e  di  altri provvedimenti  urgenti  presentati  dal  Governo  del  Senato   della Repubblica adottato nella seduta dell'11 aprile 2013;

Decreta:

Art. 1

1. Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di  attuazione dell'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24  dicembre  2012,  n. 228, individuando alla tabella di cui al successivo  articolo  9  del presente decreto, il limite massimo numerico e  la  ripartizione  dei soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite delle risorse indicate al comma 234 del medesimo articolo 1.

Art. 2

1. Ai  lavoratori  di  cui  alle  categorie  indicate  in  premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di  requisiti  di accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della  data  di entrata  in  vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, ancorche' maturino il requisito per il pensionamento  successivamente al 31 dicembre 2011, che versano nelle seguenti condizioni:

a) lettera a) del citato art. 1 c. 231

lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il  30  settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o  in  deroga  a  seguito  di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i  requisiti  utili  al  trattamento pensionistico  entro  il  periodo  di  fruizione  dell'indennita'  di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento  dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) lettera b) del citato art. 1 c. 231

lavoratori  autorizzati  alla   prosecuzione   volontaria   della contribuzione entro il 4 dicembre  2011,  con  almeno  un  contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito   con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla  medesima  data  del  4  dicembre  2011, qualsiasi  attivita',  non  riconducibile  a   rapporto   di   lavoro dipendente  a  tempo   indeterminato   dopo   l'autorizzazione   alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4  dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500 annui;

2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22  dicembre  2011,  n. 214;

c) lettera c) del citato art. 1 c. 231

ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche  ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice  di  procedura  civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'   rappresentative a livello nazionale entro il  31  dicembre  2011,  ancorche'  abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non  riconducibile  a rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato,  a  condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del  30  giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo dalla data di entrata in vigore del decreto legge  n.  201  del  2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) lettera d) del citato art. 1 c. 231

ai lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione entro il 4  dicembre  2011  e  collocati  in  mobilita' ordinaria alla predetta data,  i  quali,  in  quanto  fruitori  della relativa indennita', devono  attendere  il  termine  della  fruizione della  stessa  per  poter  effettuare  il  versamento  volontario,  a condizione  che  perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  n.  201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Art. 3

1. Ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge  24  dicembre 2012, n.  228,  nell'esame  delle  istanze  presentate  dai  soggetti interessati di cui al precedente articolo 2, l'Inps tiene  conto  dei seguenti criteri di  precedenza:

a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga: data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) per i  lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria della contribuzione:  data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;

c) per i lavoratori di cui alla lettera c)  dell'articolo  2  del presente decreto: data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. I lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto  conseguono  il  beneficio  a  condizione  che  la  data   di cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e oggettivi,  quali  le  comunicazioni  obbligatorie   alle   Direzioni Territoriali del lavoro,  ovvero  agli  altri  soggetti  equipollenti

individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.  La documentazione da produrre per comprovare quanto precede e'  indicata al successivo articolo 5.

3. In  attuazione  dell'articolo  1,  comma  232,  della  legge  24 dicembre 2012, n. 228, l'INPS provvede al monitoraggio delle  domande di pensionamento dei lavoratori di cui all'articolo  2  del  presente decreto  prevedendo  che,  nel  caso  di  raggiungimento  del  limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal  comma  234  del citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012,  non  siano  prese  in considerazione ulteriori domande.

Art. 4

1. I soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 2  del  presente decreto, che intendono usufruire del  beneficio  presentano  istanza, corredata dell'accordo a  seguito  del  quale  sono  stati  posti  in mobilita', alla Direzione territoriale del  lavoro  (DTL)  competente per territorio, entro 120 giorni  dalla  data  di   pubblicazione  del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, indicando altresi' la data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Qualora il soggetto interessato non sia  in  grado  di  produrre l'accordo a seguito del quale e' stato posto  in  mobilita',  la  DTL provvedera' ad acquisire lo stesso presso il datore di lavoro che  ha proceduto  al  licenziamento  o   presso   la   competente   Pubblica Amministrazione.

3. Allo scopo di attribuire una data certa all'accordo di messa  in mobilita', la Direzione territoriale competente si  avvale,  tra  gli altri, dei  documenti  relativi  alla  procedura  di  mobilita',  ivi inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della  legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' il versamento di cui al comma  3  del medesimo articolo.

4. Entro 45  giorni  dall'acquisizione  dell'istanza  del  soggetto interessato, completa di tutta la documentazione  richiesta,  la  DTL trasmette l'istanza all'INPS.

Art. 5

1. I soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 2  del  presente decreto,  presentano  istanza  di  accesso   ai   benefici   di   cui all'articolo 1, comma 231, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228 corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalita':

a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati  in  ragione  di accordi ai sensi degli articoli 410, 411  e  412-ter  del  codice  di procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

b)  in  tutti  gli  altri  casi,  l'istanza  e'  presentata  alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base  alla  residenza del lavoratore cessato.

2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere  presentate entro 120 giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 6

1. Sono competenti all'esame delle istanze di cui agli articoli che precedono le Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6  del  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di  cui  all'articolo  4, comma 3 del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze,  sottoscritto  in data 8 ottobre 2012.

2. La partecipazione alle Commissioni di cui al  comma  1  non  da' luogo alla  corresponsione  di  compensi,  emolumenti,  indennita'  o rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime  Commissioni  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.

Art. 7

1. Le decisioni di accoglimento emesse  dalle  Commissioni  di  cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto vengono comunicate  con tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica.

2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto l'interessato puo' presentare  riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi  alla Direzione Territoriale del Lavoro  presso  cui  e'  stata  presentata l'istanza.

Art. 8

1. I soggetti di cui alle lettere  b)  e  d)  dell'articolo  2  del presente decreto, presentano all'Inps istanza di accesso ai  benefici di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24  dicembre  2012,  n. 228 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 9

1. In conformita' agli articoli 1 e  2  del  presente  decreto,  il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio  di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, e  successive  modificazioni,  e'  determinato  in  10.130   unita', ripartite come segue: 

Parte del provvedimento in formato grafico 

Art. 10

Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 22 aprile 2013

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