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E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione numero 114/2014 del Decreto Legge di Riforma della Pa. Qui  il testo coordinato del Decreto legge 90/2014 che riforma la Pubblica Amministrazione.

Kamsin Con la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione al Dl 90/2014 si è completato il primo passo della Riforma della Pubblica Amministrazione annunciata dal Governo Renzi all'inizio di Giugno. Molte le novità del provvedimento che è stato profondamente rivisto durante l'esame parlamentare. 

Tra le novità principali, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, il decreto dispone l’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio e l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici. Per quanto attiene a quest'ultimo, si dispone che, in via generale, l'istituto non può trovare comunque applicazione prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per effetto del pesnionamento anticipato (62 anni). Oltre a ciò, si prevede che l'istituto non si applichi al personale di magistratura e che per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN la risoluzione unilaterale non possa avvenire prima del compimento dei 65 anni di età (articolo 1).

Il provvedimento contiene nuove disposizioni in materia di turn over nelle P.A.. In particolare, si dispone la rimodulazione delle percentuali del turn over, per il quinquiennio 2014-2018, per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti), per gli enti di ricerca e per gli enti territoriali. Sono inoltre previste l’ulteriore proroga dei contratti a termine stipulabili dalle province per specifiche necessità (già prorogati al 31 dicembre 2014) e la non applicazione dei limiti assunzionali previsti per determinate fattispecie lavorative ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da specifici finanziamenti.

Zedde

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E' stata pubblicata in gazzetta ufficiale la legge 89/2014 di conversione al decreto Irpef (Decreto legge 66/2014). Qui il testo ufficiale della legge di conversione.

Kamsin Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 89/2014 si è concluso definitivamente l'iter parlamentare per la conversione in legge del decreto irpef (dl 66/2014). Il documento rende stabile il bonus di 80 euro in busta paga alle famiglie col reddito medio e basso; prevede il rinvio del versamento della prima rata della Tasi, nei comuni ritardatari, al 16 ottobre, «sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e detrazioni» pubblicati nel sito informatico entro il 18 settembre. I comuni sono quindi tenuti a inviare le deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre. E’ previsto un acconto per gli enti locali, pari al 50% del gettito annuo stimato. I comuni dovranno rendere disponibili i modelli precompilati per il pagamento della Tasi.

Novità anche in materia di Irap per la quale si prevede la riduzione dell’aliquota base che passa dal 3,9% al 3,5%. Vengono inoltre introdotte una serie di modifiche che riguardano imprese di assicurazioni, banche e soggetti finanziari, società di capitali. L’estensione dei tagli Irap a soggetti che non sono stati inclusi nel provvedimento sarà contenuta nel decreti delegati sulla riforma fiscale.

Il provvedimento taglia inoltre le spese da parte di ministeri e dalla presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 240 mln nel 2014. Le società a partecipazione diretta o indiretta dello Stato dovranno tagliare i costi operativi del 2,5% nel 2014 e del 4% nel 2015. Sono escluse le società per le quali risultino già avviate procedure per l’apertura del capitale ai privati (Consip) e la Rai, per la quale vengono però confermati i tagli di 150 milioni di euro. Il Commissario per la razionalizzazione della spesa dovrà predisporre, entro il 31 luglio, un programma di razionalizzazione ed incremento di efficienza, con l’obiettivo di valorizzazione delle aziende speciali , delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali. Viene ridotta la spesa per l’acquisto e la manutenzione delle auto e buoni taxi; si passa dal 50% della spesa sostenuta nel 2011 al 30%.

Vengono introdotte nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti e degli eventuali ritardi e la possibilità, in favore dei contribuenti ritardatari, che non hanno rispettato i termini di pagamento delle cartelle Equitalia, di accedere di nuovo alla rateazione, a patto che la violazione sia antecedente al 22 giugno 2013. I contribuenti potranno accedere alle nuove norme, chiedendo al massimo la dilazione in 72 rate. La richiesta dovrà essere presentata entro il 31 luglio di quest’anno.

Con il provvedimento si innalzano anche le rendite finanziarie che, dal primo luglio, passeranno dal 20% al 26%. Resta al 12,5% la tassazione sui titoli di stato, buoni postali. E’ inoltre previsto l’affrancamento delle plusvalenze e minusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014. Per le casse di previdenza private è previsto un credito d’imposta, per il 2014, che consente di lasciare invariato il prelievo all’11,5%.

Zedde

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E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014 il D.L. n. 83/2014 contenente "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".

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Il decreto prevede, tra le altre misure, il cosiddetto "Artbonus", cioè un credito d'imposta per chi contribuisce con le proprie risorse a finanziare alla salvaguardia del patrimonio artistico - culturale del nostro Paese. Il credito d'imposta spetta a persone fisiche, imprese ed enti non commerciali ed è pari al 65% delle erogazioni liberali versate nel 2014 e 2015 e al 50% di quelle versate nel 2016. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed ha un tetto, pari al 15 % del reddito imponibile per le persone fisiche e al 5% dei ricavi annui per le imprese.

Il testo del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 -  Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.  
 

Titolo I

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E
PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  reperire
risorse, anche  mediante  interventi  di  agevolazione  fiscale,  per
garantire la tutela del  patrimonio  culturale  della  Nazione  e  lo
sviluppo  della  cultura,  in  attuazione   dell'articolo   9   della
Costituzione; 
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   porre
immediato rimedio allo stato di emergenza e degrado  in  cui  versano
numerosi siti culturali italiani, con particolare  riguardo  all'area
archeologica di Pompei, al complesso della Reggia di Caserta  e  alle
aree colpite da calamita' naturali quali  la  Regione  Abruzzo  e  la
citta' di L'Aquila; 
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  emanare
disposizioni per il  rilancio  del  turismo  al  fine  di  promuovere
l'imprenditorialita' turistica  e  di  favorire  la  crescita  di  un
settore produttivo strategico per la  ripresa  economica  del  Paese,
nonche'    di    assicurare    la     competitivita'     dell'offerta
turistico-culturale   italiana,   anche    mediante    processi    di
digitalizzazione e informatizzazione del settore; 
  Considerata la straordinaria necessita' e l'urgenza di  assicurare,
nell'ambito della piu'  ampia  politica  di  revisione  della  spesa,
l'organica  tutela  di  interessi  strategici  sul  piano  interno  e
internazionale,  tramite   interventi   sulla   organizzazione,   sui
procedimenti e sul personale del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e di ENIT-Agenzia nazionale del turismo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 maggio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
              ART-BONUS-Credito di imposta per favorire 
           le erogazioni liberali a sostegno della cultura 
 
  1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre  periodi
d'imposta successivi a quello in  corso  al  31  dicembre  2013,  per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali
pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi  della  cultura
di appartenenza pubblica e per la realizzazione di  nuove  strutture,
il restauro e il potenziamento di quelle esistenti  delle  fondazioni
lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza  scopo
di lucro, svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, non  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma  1,  lettere
h) e i), e 100, comma 2, lettere f)  e  g),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un  credito  d'imposta,
nella misura del: 
    a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in  ciascuno
dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2013; 
    b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
  2.  Il  credito  d'imposta  spettante  ai  sensi  del  comma  1  e'
riconosciuto alle persone fisiche e agli  enti  non  commerciali  nei
limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti  titolari
di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.  Il
credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari  importo.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  40,  comma  9,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  3. Ferma restando la ripartizione in  tre  quote  annuali  di  pari
importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il  credito  di
imposta e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni, e non rileva ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  4. Al  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388. 
  5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma
1 comunicano mensilmente al Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo  l'ammontare  delle  erogazioni   liberali
ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica
comunicazione  di  tale  ammontare,  nonche'  della  destinazione   e
dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita  sezione
nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve  le  disposizioni
del Codice in materia di protezione dei dati  personali,  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito
con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e' abrogato. Con
il regolamento di organizzazione  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, di cui all'articolo 14,  comma  3,
del presente decreto, si individuano, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica e  nel  rispetto  delle  dotazioni  organiche
definite in attuazione  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,
apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra  i
privati e la raccolta di fondi tra il pubblico. 
  7. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  del  credito
d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 17. 
                               Art. 2 
 
Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri
  interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei 
 
  1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande  Progetto
Pompei, approvato dalla  Commissione  europea  con  la  Decisione  n.
C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine  di  accelerare
l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni: 
    a) il Direttore generale di progetto di cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  ottobre  2013,  n.  112,  puo'  avvalersi  dei  poteri
previsti  dall'articolo   20,   comma   4,   secondo   periodo,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  fatti  salvi  gli
effetti del protocollo  di  legalita'  stipulato  con  la  competente
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo; 
    b) la soglia per il  ricorso  alla  procedura  negoziata  di  cui
all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e'
elevata a 3,5 milioni di euro; 
    c) in deroga alla disposizione dell'articolo  48,  comma  2,  del
Codice dei contratti pubblici di cui al decreto  legislativo  n.  163
del   2006,   il   Direttore    generale    di    progetto    procede
all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non  abbia
provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei
requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in
cui l'aggiudicatario non provveda neppure  nell'ulteriore  termine  a
tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto
di appalto  e'  risolto  di  diritto,  l'amministrazione  applica  le
sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del  Codice  dei  contratti
pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e  procede  ad
aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata; 
    d)  e'  sempre  consentita  l'esecuzione  di   urgenza   di   cui
all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici  di  cui
al decreto legislativo n. 163 del  2006,  anche  durante  il  termine
dilatorio e quello di sospensione obbligatoria  del  termine  per  la
stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter  del  medesimo
articolo,  atteso  che  la   mancata   esecuzione   immediata   della
prestazione  dedotta  nella  gara  determinerebbe  un   grave   danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la
perdita di finanziamenti  comunitari;  in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo 153 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori  avviene  immediatamente
dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le  riserve
di legge; 
    e) il Direttore generale di progetto puo' revocare  in  qualunque
momento il responsabile unico del procedimento al fine  di  garantire
l'accelerazione degli interventi e di superare difficolta'  operative
che siano insorte nel corso della realizzazione  degli  stessi;  puo'
altresi'  attribuire  le   funzioni   di   responsabile   unico   del
procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di  cui  al
comma 5; 
    f) in deroga all'articolo 205 del Codice dei  contratti  pubblici
di cui al decreto legislativo n. 163 del  2006,  le  percentuali  ivi
stabilite nei commi 2, 3 e 4 per gli  interventi  in  variazione  del
progetto sono elevate al trenta per cento; 
    g) in deroga agli articoli 10, comma 6,  e  119  del  Codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163, nonche' dell'articolo 9, comma 4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 207 del 2010, il  responsabile  del  procedimento
puo' sempre svolgere, per piu' interventi, nei limiti  delle  proprie
competenze professionali, anche  le  funzioni  di  progettista  o  di
direttore dei lavori; 
    h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei  contratti  pubblici
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  nonche'  alle
disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207  del  2010,  la  verifica  dei
progetti e' sostituita da un'attestazione del responsabile unico  del
procedimento di rispondenza degli elaborati progettuali ai  documenti
di cui all'articolo 93,  commi  1  e  2,  del  predetto  Codice,  ove
richiesti, e della loro conformita' alla normativa vigente. 
  2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale
di progetto nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1,  comma
2,  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre  2013,  n.   112,   non   e'
assoggettata  al  nulla  osta   o   ad   altri   atti   autorizzativi
dell'amministrazione di appartenenza. 
  3. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Con  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui  al  comma  2  e'
prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il  compito  di
approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
proposta presentata dal Direttore generale di  progetto,  di  cui  al
comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese
nel piano di gestione di cui al comma 4.»; 
    b) al quarto periodo, le parole: «svolge  anche  le  funzioni  di
"Conferenza di servizi permanente", ed», sono soppresse; 
    c) il quinto  e  sesto  periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:
«L'approvazione del piano da parte del Comitato di  gestione  produce
gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267, dell'articolo 14 e seguenti della legge  7  agosto  1990,  n.
241, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre  1996,  n.
662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere,  nulla
osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario
per la realizzazione degli interventi approvati.». 
  4.  Resta  fermo  il  disposto  dell'articolo  2,  comma   7,   del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. 
  5.  Per  accelerare  la  progettazione  degli  interventi  previsti
nell'ambito del Grande Progetto Pompei,  al  fine  di  rispettare  la
scadenza del programma,  e'  costituita  una  segreteria  tecnica  di
progettazione  presso  la  Soprintendenza   Speciale   per   i   Beni
archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non piu' di 20
unita' di personale, alle quali possono essere conferiti,  in  deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione  vigente,  incarichi
di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12  mesi,
entro i limiti di spesa di 900.000 euro, per la  partecipazione  alle
attivita' progettuali  e  di  supporto  al  Grande  Progetto  Pompei,
secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore  generale  di
progetto  d'intesa  con  il  Soprintendente  Speciale  per   i   Beni
archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. 
  6. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  5,  nel
limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte  con  le
risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per  i
Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015,  nei
limiti di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17. 

                               Art. 3 
 
 
          Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione 
                del complesso della Reggia di Caserta 
 
  1. Entro  il  31  dicembre  2014  e'  predisposto  il  Progetto  di
riassegnazione degli spazi  dell'intero  complesso  della  Reggia  di
Caserta,  comprendente  la  Reggia,  il  Parco  reale,  il   Giardino
«all'inglese», l'Oasi di San Silvestro e l'Acquedotto  Carolino,  con
l'obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa
e museale. A tal fine, entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e' nominato, con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, un commissario  straordinario.  Il
commissario e' nominato tra esperti di comprovata  competenza,  anche
provenienti dai ruoli del personale dirigenziale  del  Ministero  dei
beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  o  delle  altre
amministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014. 
  2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per
il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il  polo
museale della citta' di Napoli e della  Reggia  di  Caserta  e  delle
altre amministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito,  il
commissario di  cui  al  comma  1,  consegnatario  unico  dell'intero
complesso, svolge i seguenti compiti: 
    a) convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e  privati  che
operano negli spazi del complesso della Reggia, anche allo  scopo  di
verificare  la  compatibilita'  delle   attivita'   svolte   con   la
destinazione culturale, educativa e museale del sito; 
    b) coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento di
tutte le attivita' in essere negli spazi del complesso  della  Reggia
al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1; 
    c)  gestisce  gli  spazi  comuni  del  complesso  della   Reggia,
monitorandone l'uso da parte dei soggetti di cui alla lettera a); 
    d)  predispone  entro  il  31  dicembre  2014,  d'intesa  con  la
Soprintendenza speciale  per  il  patrimonio  storico,  artistico  ed
etno-antropologico e per il polo museale della  citta'  di  Napoli  e
della Reggia di Caserta, con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero
della Difesa, il Progetto di riassegnazione e di  restituzione  degli
spazi del complesso della Reggia alla  loro  destinazione  culturale,
educativa  e  museale.  A  tal  fine  si  avvale  anche  dei  giovani
tirocinanti del progetto  «Mille  giovani  per  la  cultura»  di  cui
l'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99.  Il
Progetto e' approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo. 
  3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui
al comma 1 e' definito il compenso del commissario, nel  rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni,  e  ne  sono  ulteriormente
specificati i compiti nell'ambito di  quelli  indicati  al  comma  2.
All'onere derivante dal presente comma si  provvede,  nei  limiti  di
50.000 euro, ai sensi dell'articolo 17. 

                               Art. 4 
 
 
            Disposizioni urgenti per la tutela del decoro 
                         dei siti culturali 
 
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione  7  ottobre
2013, n. 112, e' rinominato a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto «1-ter». Al fine  di  rafforzare  le  misure  di
tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma  5
dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.  59,  di
attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 12  dicembre  2006  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno,  al  comma  1-ter  dell'articolo  52  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente  periodo:  «In  particolare,  i  competenti  uffici
territoriali  del  Ministero  e  i  Comuni  avviano  procedimenti  di
riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, delle  autorizzazioni  e  delle  concessioni  di  suolo
pubblico che risultino non piu' compatibili con le esigenze di cui al
presente comma, anche in deroga a  eventuali  disposizioni  regionali
adottate in base all'articolo 28, commi 12,  13  e  14,  del  decreto
legislativo 31  marzo  1998,  n.  114,  e  successive  modificazioni,
nonche' in deroga ai criteri per  il  rilascio  e  il  rinnovo  della
concessione dei  posteggi  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche e alle disposizioni transitorie  stabilite  nell'intesa  in
sede di Conferenza unificata, ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo  70,  comma
5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59  recante  attuazione
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso
di revoca del titolo, ove  non  risulti  possibile  il  trasferimento
dell'attivita'   commerciale   in   una   collocazione    alternativa
equivalente in termini di potenziale remunerativita', al titolare  e'
corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo  di
cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della  legge
7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone
annuo dovuto». 
  2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

                               Art. 5 
 
 
          Disposizioni urgenti in materia di organizzazione 
         e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche 
 
  1.  All'articolo  11  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera g), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: 
  «Nelle more della definizione del  procedimento  di  contrattazione
collettiva nel settore lirico-sinfonico di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le  fondazioni  lirico-sinfoniche
che hanno presentato il piano di risanamento ai  sensi  del  presente
articolo possono negoziare ed applicare nuovi  contratti  integrativi
aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal  piano,
purche' tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori
costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del  trattamento
economico conseguente al rinnovo del Contratto  collettivo  nazionale
di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento
di cui al comma 19 in materia di autorizzazione  alla  sottoscrizione
degli accordi in caso di non conformita' dei contratti aziendali  con
il contratto nazionale di lavoro;»; 
    b) il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  «13.  Per  il  personale  eventualmente  risultante  in   eccedenza
all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui  al
comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando  il
divieto di procedere a nuove assunzioni  a  tempo  indeterminato,  e'
estesa l'applicazione dell'articolo 2,  comma  11,  lettera  a),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese  le  disposizioni  in
materia di liquidazione del trattamento  di  fine  rapporto  comunque
denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a  tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che
risulti ancora eccedente, e' assunto a tempo  indeterminato,  tramite
procedure di mobilita' avviate dalla fondazione, dalla societa'  Ales
S.p.A., in base alle proprie esigenze  produttive  nei  limiti  della
sostenibilita' finanziaria consentita dal proprio  bilancio  e  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  previa  prova
d'idoneita' finalizzata all'individuazione  dell'inquadramento  nelle
posizioni disponibili, applicando al personale assunto la  disciplina
anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.»; 
    c) al  comma  15,  alinea,  le  parole:  «30  giugno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; 
    d) al comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367.»; 
    e) il comma 16 e' sostituito dal seguente: 
  «16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano  con  decorrenza
dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque essere anticipata in
caso di rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle
nuove  disposizioni   statutarie   si   rinnovano   gli   organi   di
amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei  conti.  Il
mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di  cui
al presente articolo determina comunque l'applicazione  dell'articolo
21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»; 
    f) nel comma 19, secondo periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: 
  «, intendendosi per trattamento fondamentale dei  dipendenti  delle
fondazioni  lirico-sinfoniche  il  minimo  retributivo,  gli  aumenti
periodici di anzianita', gli aumenti  di  merito  e  l'indennita'  di
contingenza»; 
    g) dopo il comma 21, e' inserito il seguente: 
  «21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza, sono altresi' determinati, con decreto del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  non  avente  natura
regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  entro  il  31  luglio  2014,  i  criteri  per  la
individuazione delle fondazioni  lirico-sinfoniche  che,  presentando
evidenti peculiarita'  per  la  specificita'  della  storia  e  della
cultura operistica e sinfonica  italiana,  per  la  loro  funzione  e
rilevanza  internazionale,  per  le  capacita'  produttive,   per   i
rilevanti ricavi propri, nonche' per il significativo e  continuativo
apporto  finanziario  di  soggetti  privati,  si  dotano   di   forme
organizzative speciali. Le fondazioni dotate di  forme  organizzative
speciali, non  rientranti  nella  fattispecie  di  cui  al  comma  1,
percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a  valere
sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163,  determinato  in  una  percentuale  con  valenza  triennale,   e
contrattano   con   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola  all'unico
livello aziendale tutte le materie che sono  regolate  dal  Contratto
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli  accordi
integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorita'  vigilanti
della compatibilita' economico-finanziaria degli istituti previsti  e
degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate  con  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  da
adottarsi entro il 31 ottobre  2014,  aggiornabile  triennalmente,  e
adeguano i propri statuti, nei termini del comma  16,  in  deroga  al
comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.» 
  2. Al fine di valorizzare  e  sostenere  le  attivita'  operistiche
nella capitale d'Italia, la «Fondazione Teatro  dell'Opera  di  Roma»
assume il nome di Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale». 
  3.    Le    amministrazioni    straordinarie    delle    fondazioni
lirico-sinfoniche di cui all'articolo 21 del decreto  legislativo  29
giugno 1996, n. 367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  prorogate
sino  alla  nomina  dei  nuovi  organi  ordinari  a   seguito   della
approvazione del  nuovo  statuto  con  le  modalita'  e  nei  termini
previsti  nell'articolo  11  del  decreto-legge  n.  91   del   2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  112  del  2013,  cosi'
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e comunque  previa
verifica della sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato
articolo 11, comma 21-bis, come introdotto dal comma  1,  lettera  g)
del presente articolo. 
  4. Il trattamento economico, ove  previsto,  dei  componenti  degli
organi  di  amministrazione,  direzione  e  controllo,  nonche'   dei
dipendenti,   consulenti    e    collaboratori    delle    fondazioni
lirico-sinfoniche non puo' superare  il  limite  massimo  retributivo
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214 e successive modificazioni. Tale limite e'  riferito  al
trattamento  economico  onnicomprensivo,  incluso  ogni   trattamento
accessorio riconosciuto.  I  contratti  in  essere  sono  adeguati  a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Sono abrogati: 
    a)  l'articolo  1  del  decreto-legge  30  aprile  2010,  n.  64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100; 
    b) i commi 326 e 327 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147. 
  6. Il fondo di rotazione di  cui  all'articolo  11,  comma  6,  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' incrementato, per l'anno 2014,
di 50 milioni  di  euro.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
utilizzando  la  dotazione  per  l'anno  2014  della   «Sezione   per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle  province  autonome  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili  diversi  da  quelli
finanziari e sanitari». Al fine dell'erogazione delle risorse di  cui
al presente comma si applicano le disposizioni  di  cui  al  comma  7
dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione  del  comma
6, non derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 

                               Art. 6 
 
Disposizioni urgenti per attrarre investimenti esteri in  Italia  nel
  settore della produzione cinematografica ed audiovisiva 
 
  1. All'articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  «euro   5.000.000»   sono
sostituite dalle seguenti: «dieci  milioni  di  euro»  e  le  parole:
«opera  filmica»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «impresa   di
produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta». 
  2.  All'articolo  8  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.   91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3, le parole: «110  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «115 milioni»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le disposizioni applicative dei commi 1  e  2,  nonche'  quelle
finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo  di  spesa  di
cui al  comma  3  anche  con  riferimento  ai  limiti  da  assegnare,
rispettivamente, ai benefici di  cui  al  comma  1,  con  particolare
riguardo a quello previsto dall'articolo 1, comma 335,  della  citata
legge n. 244 del 2007, e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30
giugno 2014.». 
  3. L'incremento di risorse di cui  alla  lettera  a)  del  comma  2
decorre dal 1° gennaio 2015. Al relativo onere si provvede  ai  sensi
dell'articolo 17. 

                               Art. 7 
 
 
           Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali 
     e altre misure urgenti per i beni e le attivita' culturali 
 
  1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, sentito il Consiglio Superiore per i  beni  culturali  e
paesaggistici, e' adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e,  per
il 2014, anche in  data  antecedente,  il  Piano  strategico  «Grandi
Progetti Beni culturali», ai  fini  della  crescita  della  capacita'
attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti  di  eccezionale
interesse  culturale  e  di  rilevanza  nazionale  per  i  quali  sia
necessario  e  urgente  realizzare  interventi  organici  di  tutela,
riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini
turistici. Per l'attuazione degli  interventi  del  Piano  strategico
«Grandi Progetti Beni culturali» e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50  milioni  di
euro  per  il  2016.  Ai  relativi   oneri   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2014-2016,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
Tabella B. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  del
bilancio. A decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  al  Piano  strategico
«Grandi Progetti Beni culturali» e' destinata una quota  pari  al  50
per cento delle risorse per le infrastrutture  assegnata  alla  spesa
per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi  dell'articolo
60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  2. All'articolo  60,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. A decorrere dal 2014, una quota  pari  al  3  per  cento  delle
risorse aggiuntive  annualmente  previste  per  le  infrastrutture  e
iscritte nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  destinata   alla   spesa   per
investimenti in  favore  dei  beni  culturali.  L'assegnazione  della
predetta  quota  e'  disposta  dal  CIPE  nell'ambito  delle  risorse
effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  sulla  base  della  finalizzazione
derivante  da  un  programma  di  interventi  in  favore   dei   beni
culturali»; 
    b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
  «4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti  locali
nelle periferie urbane e' destinata una quota delle risorse di cui al
comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016.». 
  3.  Nell'ambito  delle  iniziative  del  Piano  nazionale  garanzia
giovani,  il  Fondo  «Mille  giovani   per   la   cultura»   previsto
dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  99,
recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione,
in particolare giovanile, della questione sociale, nonche' in materia
di Imposta sul valore  aggiunto  (IVA)  e  altre  misure  finanziarie
urgenti», e' rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione  di  euro
per il 2015. 
  4. Ai maggiori oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  3  si
provvede ai sensi dell'articolo 17. 

                               Art. 8 
 
Misure  urgenti  per  favorire  l'occupazione  giovanile  presso  gli
  istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica 
 
  1. Gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni
e degli altri Enti pubblici  territoriali  istituiscono,  secondo  le
rispettive competenze e in base ai  rispettivi  ordinamenti,  elenchi
nominativi di giovani di eta' non superiore ai 29 anni,  laureati  in
storia dell'arte e in altre  discipline  afferenti  ai  beni  e  alle
attivita' culturali,  da  impiegare,  mediante  contratti  di  lavoro
flessibile,  anche  in  deroga  alle  disposizioni   del   comma   28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  per  fare
fronte  a  esigenze  temporanee  di  rafforzamento  dei  servizi   di
accoglienza e di assistenza al pubblico, al  fine  del  miglioramento
del  servizio  pubblico  di  valorizzazione  del  bene  culturale  in
gestione. Possono essere impiegati anche i giovani  in  possesso  del
titolo  rilasciato  dalle  scuole  di  archivistica,  paleografia   e
diplomatica di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
settembre 1963, n. 1409. In nessun caso i rapporti di cui ai  periodi
precedenti possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti  di
lavoro a tempo  indeterminato  con  l'amministrazione.  Ogni  diversa
previsione o pattuizione e' nulla di pieno diritto e improduttiva  di
effetti giuridici. 
  2.  La  medesima  finalita'  di  miglioramento  del   servizio   di
valorizzazione dei beni culturali grazie all'impiego dei  giovani  di
cui al comma 1 puo' essere conseguita mediante la  presentazione,  da
parte degli istituti della cultura  di  appartenenza  pubblica  o  da
parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti,  anche  su
richiesta degli Enti  pubblici  territoriali,  di  appositi  progetti
nell'ambito  del  Servizio  nazionale  civile,   settore   patrimonio
artistico e culturale. 
  3. I rapporti di lavoro flessibile per le  esigenze  temporanee  di
cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni  dei  servizi  per  il
pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun  caso
motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti. 
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca,  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Unificata, da adottarsi entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  sono  stabiliti  i  titoli  di  studio  utili,  le
modalita' di tenuta e di aggiornamento degli elenchi, le modalita' di
riparto delle risorse di cui al comma  5,  nonche'  le  modalita'  di
individuazione dei  giovani  da  impiegare,  assicurando  criteri  di
trasparenza, pubblicita', non discriminazione e rotazione. 
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo  si
provvede, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi
dell'articolo 17. 

Titolo II

MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL'ACCESSIBILITA' DEL SETTORE CULTURALE E
TURISTICO

                               Art. 9 
 
Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per
  la digitalizzazione degli esercizi ricettivi 
 
  1. Per sostenere la competitivita' del sistema  turismo,  favorendo
la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015,  2016
e 2017 agli  esercizi  ricettivi  singoli  o  aggregati  con  servizi
extra-ricettivi o ancillari, e'  riconosciuto  un  credito  d'imposta
nella  misura  del  trenta  per  cento  dei   costi   sostenuti   per
investimenti e  attivita'  di  sviluppo  di  cui  al  comma  2,  fino
all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta
sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo  massimo
di cui al comma 5 del presente  articolo.  Il  credito  d'imposta  e'
ripartito in tre quote annuali di pari importo. 
  2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
esclusivamente per spese relative a: 
    a) impianti wi-fi; 
    b) siti web ottimizzati per il sistema mobile; 
    c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti  e
la distribuzione sui canali digitali, purche' in grado  di  garantire
gli standard di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti
e  portali  di  promozione  pubblici  e   privati   e   di   favorire
l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; 
    d) spazi e pubblicita' per la promozione e commercializzazione di
servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche
specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; 
    e) servizi di consulenza per  la  comunicazione  e  il  marketing
digitale; 
    f) strumenti per la promozione digitale  di  proposte  e  offerte
innovative in tema di inclusione e di  ospitalita'  per  persone  con
disabilita'; 
    g) servizi relativi alla formazione del titolare o del  personale
dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma. 
  Sono escluse dalle spese  i  costi  relativi  alla  intermediazione
commerciale. 
  3. Gli esercizi di cui al  comma  1  possono  accedere  al  credito
d'imposta nel rispetto dei limiti  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1407/2013 della Commissione europea del 18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del  1986  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  e  successive  modificazioni,  presentando  il
modello F24 esclusivamente attraverso i servizi  telematici  messi  a
disposizione   dall'Agenzia   delle   Entrate,   pena    lo    scarto
dell'operazione di versamento, secondo modalita' e  termini  definiti
con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. 
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo  economico,  da  adottare
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sono definite le tipologie di  spese
eleggibili, le procedure per la  loro  ammissione  al  beneficio  nel
rispetto del limite di cui al comma 5, le  soglie  massime  di  spesa
eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonche' le  procedure
di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei  crediti  d'imposta
secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del  decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73. 
  5. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei  crediti
d'imposta di cui al comma 1, nel limite  massimo  complessivo  di  15
milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 17. 

                               Art. 10 
 
Disposizioni urgenti per l'introduzione di un credito di imposta  per
  favorire la riqualificazione  e  l'accessibilita'  delle  strutture
  ricettive 
 
  1. Al fine di migliorare la  qualita'  dell'offerta  ricettiva  per
accrescere la competitivita' delle destinazioni  turistiche,  per  il
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per i due  successivi,  alle  strutture  ricettive
esistenti alla data del 1° gennaio 2012, e' riconosciuto  un  credito
d'imposta nella misura del trenta per  cento  delle  spese  sostenute
fino ad un massimo di 200.000  euro  nei  periodi  di  imposta  sopra
indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il  credito  d'imposta
e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di  cui  al
comma 5 del presente articolo. 
  2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi  di
eliminazione delle barriere architettoniche in conformita' alla legge
9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236. 
  3. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali  di  pari
importo e, in ogni caso, e' riconosciuto nel rispetto dei  limiti  di
cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  Europea  agli  aiuti   «de
minimis». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917  del
1986 ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive  modificazioni.  La  prima  quota  del  credito  d'imposta
relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto  e'  utilizzabile  non
prima del primo gennaio 2015. 
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni,  le  province
autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare a: 
    a) le tipologie di strutture  ricettive  ammesse  al  credito  di
imposta; 
    b) le tipologie di interventi ammessi al  beneficio,  nell'ambito
di quelli di cui al comma 2; 
    c) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5; 
    d) le soglie massime di spesa  eleggibile  per  singola  voce  di
spesa sostenuta; 
    e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma  6,
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  5. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  del  credito
d'imposta di cui al comma 1, nel limite  massimo  complessivo  di  20
milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni
dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. 

                               Art. 11 
 
 
         Norme urgenti in materia di mobilita', accoglienza 
                         e guide turistiche 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa  con
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo  e
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e
adotta il piano straordinario della mobilita' turistica.  Tale  piano
favorisce la fruibilita' del  patrimonio  culturale  con  particolare
attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia. 
  2.  Per  promuovere  la  realizzazione  di  circuiti  nazionali  di
eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema  Italia  e
accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti  dei
relativi permessi, nulla osta,  autorizzazioni,  licenze  e  atti  di
assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo, in qualita' di  amministrazione  procedente,
convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli  14  e
seguenti  della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
modificazioni. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 e  per  favorire  la
realizzazione di percorsi pedonali,  ciclabili  e  mototuristici,  le
case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime,  le
fortificazioni e i fari, nonche' ulteriori immobili  di  appartenenza
pubblica non utilizzati o non  utilizzabili  a  scopi  istituzionali,
possono essere concessi in uso  gratuito  a  imprese,  cooperative  e
associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, con
oneri di manutenzione straordinaria a carico del  concessionario.  Il
termine di durata della concessione non puo' essere superiore a sette
anni, salvo rinnovo. 
  4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013,  n.  97,  le
parole: «novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014»,
ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «,  nonche',  previa
intesa in sede di Conferenza  Unificata,  i  requisiti  necessari  ad
ottenere tale  abilitazione  e  la  disciplina  del  procedimento  di
rilascio.». 
  5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Titolo III

MISURE URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL
TURISMO

                               Art. 12 
 
 
          Misure urgenti per la semplificazione in materia 
                  di beni culturali e paesaggistici 
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  i  procedimenti   in   materia   di
autorizzazione paesaggistica, all'articolo 146 del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 4 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal  giorno  in  cui
acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la
realizzazione dell'intervento, a meno che il  ritardo  in  ordine  al
rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia  dipeso
da circostanze imputabili all'interessato.»; 
    b) al comma 9, il primo e il secondo periodo sono soppressi e  il
terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Decorsi  inutilmente
sessanta  giorni  dalla   ricezione   degli   atti   da   parte   del
soprintendente senza che questi  abbia  reso  il  prescritto  parere,
l'amministrazione  competente  provvede  comunque  sulla  domanda  di
autorizzazione.». 
  2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  d'intesa  con  la
Conferenza  unificata,  ai  sensi   dell'articolo   3   del   decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  dettate  disposizioni
modificative e integrative al regolamento di  cui  all'articolo  146,
comma 9,  quarto  periodo,  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e  successive
modificazioni,  al  fine  di  ampliare  e  precisare  le  ipotesi  di
interventi di lieve entita', nonche' allo scopo di operare  ulteriori
semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto  1990,
n. 241, e successive modificazioni. 
  3.  Al  fine  di  semplificare  e  razionalizzare  le  norme  sulla
riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3 dell'articolo 108 dopo la  parola  «pubblici»  sono
inserite le seguenti: «o privati» e dopo la  parola  «valorizzazione»
sono inserite le seguenti: «, purche' attuate senza scopo  di  lucro,
neanche indiretto.»; 
    b) all'articolo 108, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Sono in ogni  caso  libere,  al  fine  dell'esecuzione  dei
dovuti controlli, le seguenti attivita', purche' attuate senza  scopo
di lucro, neanche indiretto, per finalita' di studio, ricerca, libera
manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione  della
conoscenza del patrimonio culturale: 
    1) la riproduzione di beni culturali attuata  con  modalita'  che
non comportino alcun contatto fisico con il bene,  ne'  l'esposizione
dello stesso a sorgenti luminose, ne' l'uso di stativi o treppiedi; 
    2) la divulgazione con qualsiasi mezzo  delle  immagini  di  beni
culturali, legittimamente acquisite, in  modo  da  non  poter  essere
ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente,  a  bassa
risoluzione digitale.». 
  4. Al fine di semplificare la  consultazione  degli  archivi,  sono
adottate le seguenti modificazioni del Codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio, di cui  al  decreto  legislativo  n.  42  del  2004  e
successive modificazioni: 
    a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 122 e' soppressa; 
    b)  al  comma  1  dell'articolo  41,  primo  periodo,  le  parole
«quarant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni». 
  5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

                               Art. 13 
 
Misure urgenti per la semplificazione degli  adempimenti  burocratici
  al fine di favorire l'imprenditorialita' turistica 
 
  1. Sono soggetti a segnalazione certificata  di  inizio  attivita',
nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo  19  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  e  ai   sensi
dell'articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge: 
    a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive; 
    b)  l'apertura,  il  trasferimento  e  le  modifiche  concernenti
l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo,  nel  rispetto  dei
requisiti professionali, di onorabilita' e finanziari, previsti dalle
competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i
rispettivi ordinamenti ai principi di  semplificazione  previsti  dal
comma 1. 
  3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

                               Art. 14 
 
Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle
  attivita' culturali e del turismo e per il rilancio dei musei 
 
  1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo l'adozione  delle  misure  di  riordino  finalizzate  a
conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi  della  normativa
vigente e al fine di assicurare l'unitarieta' e la migliore  gestione
degli interventi necessari per la tutela del patrimonio  culturale  a
seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  per  i
quali sia vigente  o  sia  stato  deliberato  lo  stato  d'emergenza,
all'articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel
rispetto  delle  dotazioni  organiche  definite  in  attuazione   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  Ministero  si
articola in  uffici  dirigenziali  generali  centrali  e  periferici,
coordinati da un segretario generale, e in non  piu'  di  due  uffici
dirigenziali generali presso il Gabinetto  del  Ministro.  Il  numero
degli uffici dirigenziali generali, incluso il  segretario  generale,
non puo' essere superiore a ventiquattro.»; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A seguito del
verificarsi di eventi calamitosi di cui articolo 2, comma 1,  lettera
c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia  vigente  o
sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e  comunque
per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli  uffici
del Ministero esistenti nelle aree  colpite  dall'evento  calamitoso,
ferma rimanendo la dotazione organica complessiva  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.» 
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, gli istituti e luoghi della cultura  statali  e  gli
uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore
archeologico, storico, artistico  o  architettonico,  possono  essere
trasformati  in  soprintendenze  dotate  di  autonomia   scientifica,
finanziaria, organizzativa, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in
attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135.  A   ciascun
provvedimento e' allegato l'elenco delle soprintendenze  gia'  dotate
di autonomia. Nelle strutture di cui al primo  periodo  del  presente
comma, vi e' un amministratore  unico,  in  luogo  del  consiglio  di
amministrazione, da  affiancare  al  soprintendente,  con  specifiche
competenze gestionali e amministrative in materia  di  valorizzazione
del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti  e  i  luoghi
della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola,  in  forma
diretta i servizi di assistenza culturale e  di  ospitalita'  per  il
pubblico di cui all'articolo 117, comma  2,  lettere  a)  e  g),  del
Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo ai sensi  della  normativa  vigente,  sono  abrogati  gli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  368.  Con
il medesimo  regolamento  di  organizzazione  di  cui  al  precedente
periodo,  sono  altresi'  apportate  le  modifiche  al  decreto   del
Presidente della  Repubblica  29  maggio  2003,  n.  240,  necessarie
all'attuazione del comma 2. 
  4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

                               Art. 15 
 
 
       Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni 
              e delle attivita' culturali e del turismo 
 
  1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni  di  tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio  culturale  statale,  nelle
more della definizione delle procedure di mobilita', le  assegnazioni
temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola  presso
il Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al  limite
temporale  di  cui  all'articolo  30,  comma  2-sexies,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  ai
fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del
personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in  materia
di assunzioni in  caso  di  inquadramento  nei  ruoli  del  personale
comandato. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  nonche'  per  prevenire
situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare  i  connessi
interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo promuove, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, procedure di mobilita' con  il
passaggio diretto a domanda da parte del personale  non  dirigenziale
in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni,  che  presentano  situazioni   di   soprannumerarieta'
rispetto  alla  dotazione  organica  o  di  eccedenza   per   ragioni
funzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profili
con competenze tecniche specifiche in materia  di  beni  culturali  e
paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo  criteri
e nel rispetto dei  limiti  numerici  e  finanziari  individuati  con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
con conferma della situazione di soprannumerarieta' e di eccedenza da
parte dell'amministrazione di provenienza. 
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma
1 si provvede ai sensi dell'articolo 17. 

                               Art. 16 
 
 
          Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico 
              e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  risparmi  della  spesa  pubblica,  di
migliorare  la   promozione   dell'immagine   unitaria   dell'offerta
turistica nazionale e  favorirne  la  commercializzazione,  anche  in
occasione della Presidenza italiana del semestre europeo  e  di  EXPO
2015, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo  e'  trasformata  in  ente
pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo. 
  2. L'ENIT, nel  perseguimento  della  missione  di  promozione  del
turismo,  interviene  per  individuare,  organizzare,  promuovere   e
commercializzare  i  servizi  turistici,  culturali  ed  i   prodotti
enogastronomici, tipici e artigianali in  Italia  e  all'estero,  con
particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali. 
  3. L'ENIT ha autonomia  statutaria,  regolamentare,  organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il
presidente,  il  consiglio  di  amministrazione  e  il  collegio  dei
revisori dei conti. La sua attivita' e' disciplinata dalle  norme  di
diritto privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni, gli  enti
locali  ed  altri  enti  pubblici.  Fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo 37, comma  terzo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le  attivita'  riferite  a  mercati
esteri  e  le  forme  di   collaborazione   con   le   rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura
sono regolate da intese  stipulate  con  il  Ministero  degli  affari
esteri. 
  4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente  trasformato  e  al
fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attivita' di ENIT
prosegue nel regime  giuridico  vigente  e  le  funzioni  dell'organo
collegiale  di  amministrazione  sono  svolte   da   un   commissario
straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014. 
  5. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  si  provvede  all'approvazione  del  nuovo  statuto
dell'ENIT. Lo statuto, adottato in sede  di  prima  applicazione  dal
Commissario  di  cui  al  comma  4,  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo.  Il  presidente
dell'ENIT e' nominato con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti  dell'ente  nell'ambito
delle finalita' di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun
nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione  di  un
consiglio federale rappresentativo delle  agenzie  regionali  per  il
turismo e, in assenza di queste ultime, degli  uffici  amministrativi
competenti  per  il  turismo  in  ambito  regionale,   con   funzioni
progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di  cui
al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto  ad
alcun compenso. Lo statuto stabilisce, altresi', che il consiglio  di
amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'ENIT,  da
due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  e  l'altro  scelto  tra  gli  imprenditori  del
settore, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilita'
e incompatibilita' di incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni
di cui al decreto legislativo  8  aprile  2013,  n.  39.  Lo  statuto
provvede alla disciplina delle  funzioni  e  delle  competenze  degli
organismi   sopra   indicati   e   della   loro    durata,    nonche'
dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT  puo'  avvalersi  del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1611,  e
successive modificazioni. 
  7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento  annuale
per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  e  il  presidente  dell'ENIT,  sono
definiti: 
    a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT,  nell'ambito
della missione ad esso affidata ai sensi e  nei  termini  di  cui  ai
commi 2 e 6 del presente articolo; 
    b) i risultati attesi in un arco temporale determinato; 
    c) le modalita' degli eventuali finanziamenti statali e regionali
da accordare all'ENIT stessa; 
    d) le strategie per il miglioramento dei servizi; 
    e) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; 
    f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo  la  conoscenza  dei  fattori
gestionali interni all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i  processi  e
l'uso delle risorse. 
  8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi  del  presente
articolo, continua ad  applicarsi,  fino  alla  individuazione  nello
statuto dello specifico  settore  di  contrattazione  collettiva,  il
contratto collettivo di lavoro dell'ENIT.  Entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il  Commissario
di cui al comma 4, sentite le  organizzazioni  sindacali,  adotta  un
piano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base  di
requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ENIT e
anche della prioritaria esigenza di  migliorare  la  digitalizzazione
del  settore  turistico  e  delle  attivita'  promo-commerciali,   la
dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi  del  presente
articolo, nonche' le unita' di personale  a  tempo  indeterminato  in
servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da  assegnare  all'ENIT
come trasformata ai sensi del presente articolo. Il  piano,  inoltre,
prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione,  delle  sedi
estere di ENIT. 
  9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il personale  a
tempo  indeterminato  in  servizio  presso  ENIT  assegnato  all'ente
trasformato ai  sensi  del  presente  articolo  puo'  optare  per  la
permanenza presso quest'ultimo oppure per il passaggio  al  Ministero
dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  o  ad  altra
pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica  acquisisce  dall'ENIT  l'elenco
del personale interessato alla mobilita' e del personale in  servizio
presso ENIT non assegnato  all'ENIT  stessa  dal  medesimo  piano  di
riorganizzazione di cui al comma 8,  e  provvede,  mediante  apposita
ricognizione presso le  amministrazioni  pubbliche,  a  favorirne  la
collocazione,   nei   limiti   della   dotazione    organica    delle
amministrazioni destinatarie e con  contestuale  trasferimento  delle
relative risorse. Con decreto del Ministro per la  semplificazione  e
la  pubblica   amministrazione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  si  provvede  all'assegnazione  del
personale presso le  amministrazioni  interessate  con  inquadramento
sulla base di apposite tabelle di  corrispondenza  approvate  con  il
medesimo   decreto.   Al   personale   trasferito,    che    mantiene
l'inquadramento  previdenziale  di   provenienza,   si   applica   il
trattamento  giuridico  ed  economico,  compreso  quello  accessorio,
previsto nei contratti  collettivi  vigenti  dell'amministrazione  di
destinazione. 
  10.  L'articolo  12  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.   35,
convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80,  e
successive  modificazioni,  e'  abrogato.   Conseguentemente,   entro
sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
Commissario di cui al  comma  4  pone  in  liquidazione  la  societa'
Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile. 
  11. Tutti gli atti connessi alle operazioni  di  trasformazione  in
ente pubblico economico di ENIT e alla  liquidazione  della  societa'
Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto,  fatta
eccezione per l'IVA, e vengono effettuati in  regime  di  neutralita'
fiscale. 
  12. Dall'attuazione del presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 

Titolo IV

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

                               Art. 17 
 
 
                 Norme per la copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli l, 2, comma 5, 3,  6,  comma
2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro  per  l'anno
2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di  euro
per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per  l'anno  2017,  a  84,60
milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro  per  l'anno
2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 6 milioni  di
euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno  2016,  a  4,4
milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2018 e a 5 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno  2019,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo ministero. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

                               Art. 18 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34 - Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

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E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 78/2014 che ha convertito definitivamente in legge il decreto 34/2014 recante modifiche sul mercato del lavoro.

Tra le misure principali si ricorda che per il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto. Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.

In grassetto corsivo le modifiche apportate dalla legge di conversione (legge numero 78/2014).

Il testo del decreto legge numero 34/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 78/2014

Art. 1 - Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine

1.(( Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:))

a) all'articolo 1:

1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro ((. . .)) e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di ((contratti a tempo determinato stipulati)) da ciascun datore di lavoro ((ai sensi del presente articolo)) non puo' eccedere il limite del 20 per cento ((del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione)). ((Per i datori di lavoro)) che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;

2) il comma 1-bis e' abrogato;

3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;

b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di ((cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi)), a condizione che si riferiscano».

((b-bis) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato;

b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: ", instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis," sono soppresse;

b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: "ai fini del computo" fino a: "somministrazione di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato";

b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto gia' previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternita' di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici e' altresi' riconosciuto, con le stesse modalita' di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine";

b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2.";

b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti:

"4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:

a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;

b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.

4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2";

b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

"5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attivita' di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono";

b-novies) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: "ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1, comma 1,")).

((2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e, al terzo periodo, dopo le parole: "della somministrazione" sono inserite le seguenti: "di lavoro";

2) il comma 5-quater e' abrogato;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: "ai commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3")).

((2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entita' del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'eta', sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie gia' previsto dalla legislazione vigente.

2-ter. La sanzione di cui all'articolo 5, comma 4-septies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dalla lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo.

2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: "fino al 31 luglio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2015")).

Art. 2 - Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

((1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali";

2) al comma 3-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro";

3) il comma 3-ter e' abrogato));

b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche' delle ore di formazione ((almeno)) nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;

((b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:

"2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attivita' stagionali"));

((c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalita' di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni")).

2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e' abrogato.

((2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato" sono inserite le seguenti: "che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di eta' stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonche' del loro inserimento nel mondo del lavoro")).

Art. 2-bis - (Disposizioni transitorie) 

((1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.

2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali gia' stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, e' tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine piu' favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non puo' stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001)).

Capo II - Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della
regolarita' contributiva e di contratti di solidarieta'

Art. 3 - Elenco anagrafico dei lavoratori

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani((nonche' i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri)) regolarmente soggiornanti in Italia» ((, la parola: "ammesse" e' sostituita dalla seguente: "ammessi", le parole: "inoccupate, disoccupate, nonche' occupate" sono sostituite dalle seguenti: "inoccupati, disoccupati ovvero occupati" e la parola: "inserite" e' sostituita dalla seguente: "inseriti")).

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «((in ogni ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC) ))».

Art. 4 - Semplificazioni in materia di documento ((unico)) di regolarita' contributiva

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse ((, compresa la medesima impresa,)) verifica con modalita' esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita' contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. ((La risultanza)) dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ((sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili)), da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri:

a) la verifica della regolarita' in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive ((,)) e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;

b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione ((presso gli archivi)) dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ((ed e' eseguita)) indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;

c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ((servizi e forniture)) dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.

4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato ((...)) sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarita' contributiva.

5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ((", in quanto compatibile,")) sono soppresse.

((5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere)).

6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5 - Contratti di solidarieta'

1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per ((la concessione del beneficio)) della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,(( n. 448, come rideterminato dall'articolo )) 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari ad euro 15 milioni annui.».

((1-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: "e' del 25 per cento" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e' del 35 per cento.";

b) il terzo periodo e' soppresso.

1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarieta' sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936)).

Art. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 marzo 2014

 E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 68/2014, di conversione del decreto legge 16/2014 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche’ misure volte a garantire la funzionalita’ dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”.

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Segue il testo coordinato del decreto legge 16/2014 con le novità introdotte dalla legge di conversione 68/2014. In grassetto le modifiche recate dalla legge di conversione

DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza locale, misure volte a consentire il superamento di situazioni di crisi finanziaria degli enti territoriali, nonche' per garantire l'equilibrio di bilancio e la stabilita' finanziaria dei medesimi;

Considerata, altresi', la necessita' ed urgenza di fronteggiare l'emergenza occupazionale nel settore della scuola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di TARI e TASI

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti ((o inferiori)) a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

((b) il comma 688 e' sostituito dal seguente:

"688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresi' tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalita' e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalita' e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"));

c) il comma 691 e' sostituito dal seguente: "691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

((c-bis) dopo il comma 728 e' inserito il seguente:

"728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria e' effettuato da chi amministra il bene. Questi e' autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilita' finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale"));

d) il comma 731 e' sostituito dal seguente: "731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.".

((1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013)).

2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. ((Sono altresi' esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi)). Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del ((Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno)), sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' applicative delle predette disposizioni.

Art. 2

Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono ((apportate)) le seguenti modificazioni:

a) il comma 33 e' abrogato;

((a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:

"568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le societa' da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della societa' controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della societa' sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una societa' controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla societa' controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di societa' mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

568-ter. Il personale in esubero delle societa' di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parita' di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni"));

b) al comma 569 le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

c) al comma 620 le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "((Entro il 31 maggio 2014))";

((c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2014";

c-ter) al comma 622, le parole: "Entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 2014"));

d) al comma 623 le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro il ((31 maggio 2014))" e le parole "15 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti «"((15 giugno 2014))";

((d-bis) al comma 645 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647"));

((e) al comma 649, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivita' produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"));

((e-bis) al comma 652 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

e-ter) il comma 660 e' sostituito dal seguente:

"660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune";

e-quater) il comma 661 e' abrogato));

f) il comma 669 e' sostituito dal seguente "669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.";

g) il comma 670 e' abrogato.

h) al comma 679 la lettera f) e' ((abrogata)).

((1-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, e' abrogato)).

Art. 2-bis

(( (Bilancio di previsione).))

((1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 luglio 2014)).

Art. 3

Disposizioni per gli enti locali in difficolta' finanziarie

1. Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:

"Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese."

(( 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 e' sostituito dai seguenti:

"573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarieta' strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico.

573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, e' data facolta' di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facolta' e' subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.

573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese")).

((2-bis. Al primo periodo del comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: "anche se riconosciuti in bilancio in data successiva" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti")).

((3. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La predetta procedura non puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149";

b) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

"9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente")).

((3-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

3-ter. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale la facolta' di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6".

3-quater. Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 243-quinquies e' aggiunto il seguente:

"Art. 243-sexies. - (Pagamento di debiti). - 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1")).

4. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

"1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione ((di almeno il 20 per cento)) dei costi dei servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio ((e per i tre esercizi successivi)), l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.".

((4-bis. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le societa' controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale)).

Art. 3-bis

(( (Fondo svalutazione crediti). ))

((1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non puo' essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianita' superiore a cinque anni)).

Art. 4

Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni ((adottano)) misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle gia' previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale ((in misura)) non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono ((entro il 31 maggio di ciascun anno)) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ((ovvero delle misure di cui al terzo periodo)).

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonche' di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

((3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilita' erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni)).

((3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilita' interno e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che cio' determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.

3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)).

Art. 5

Mutui enti locali

1. Ai fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente.

Art. 6

Contabilizzazione IMU

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7

Verifica gettito IMU anno 2013

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti:

"729-bis. Al fine di assicurare la piu' precisa ripartizione del fondo di solidarieta' comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

729-ter. Con decreto ((. . .)) del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.

729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualita' 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati , il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarieta' comunale, in assenza di impegni di spesa gia' contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualita' 2014.".

Art. 8

Anticipazione pagamento fondo di solidarieta' 2014

1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarieta' comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 9

Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali

1. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e' fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118 milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a tutti gli enti, in proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il quinto e sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 10

Proroga delle modalita' di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio

 

1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalita' di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottate ((con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012)). Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

Art. 11

Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province

1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:

"2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, e' sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. ((La relazione di fine mandato e' pubblicata)) ((. . .)) sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.".

Art. 12

Contributo straordinario

((1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "successivi alla" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla")).

((1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-sexiesdecies.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino, alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini)).

Art. 13

Isole minori

1. Il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualita' 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunita' isolana.

Art. 14

Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarieta' comunale

1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 380-quater e' sostituito dal seguente: "380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base delle capacita' fiscali nonche' dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter.";

b) dopo il comma 380-quater e' inserito il seguente: "380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 380-quater, le modalita' e i criteri di attuazione ((sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014)). In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarieta' di cui al comma 380-ter e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater.".

Art. 15

((Disposizioni in materia di province))

1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.".

((1-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilita' interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo e' assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo)).

Art. 16

Disposizioni concernenti Roma Capitale

1. Roma Capitale, ((entro centoventi giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze ((, alle Camere e alla Corte dei conti)) un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti ((, anche con riferimento alle societa' controllate e partecipate da Roma Capitale)), nonche' l'entita' e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.

2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze ((, alle Camere e alla Corte dei conti)) un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonche' i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le societa' controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

((a-bis) operare la ricognizione di tutte le societa' controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonche' le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;

a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria));

b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle societa' partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti ((, ivi inclusa la mobilita' interaziendale)), nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali ((, nonche' dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali));

d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, ((alla fusione delle societa' partecipate che svolgono funzioni omogenee,)) alla dismissione o alla messa in liquidazione delle societa' partecipate che non risultino avere come fine sociale attivita' di servizio pubblico, nonche' alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.

((e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle societa' partecipate, legando le indennita' di risultato a specifici obiettivi di bilancio)).

3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui al comma 2 ((del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo,)) e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove gia' determinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.

((4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, il piano triennale di cui al comma 2 e' approvato entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale puo' utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-bis. Il comune di Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonche' con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.

4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4-quater. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16")).

5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il medesimo Commissario straordinario e' autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma ((, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,)) anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale puo' riacquisire l'esclusiva titolarita' di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le societa' dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale e' autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate cosi' riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario e' autorizzato, altresi', ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilita' della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.". ((1))

((5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa "Patto per Roma" del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

a) nel limite di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse iscritte nel bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni)).

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 2 maggio 2014, n. 68 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che al comma 5 "al secondo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»".

Art. 17

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale

1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in data 11 novembre 2010 come recepito dall'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro, nell'anno 2014, per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014.

2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta e' escluso dal patto di stabilita' interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 ((e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015)).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 307.

4. Il Ministero dell'economia e delle Finanze e' altresi' autorizzato, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuita', le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.

((4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011)).

5. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non e' consentito intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle societa' di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, ne' sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonche' all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 7 dicembre 2012, n. 213)), destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali delle societa' di cui al primo periodo.

Art. 18

Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

1. Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo 31, si applica nel senso che l'ente medesimo e' assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarieta' comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

((1-bis. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1º gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui e' l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario puo' iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. Considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non e' considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno)).

Art. 19

Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica

1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia nei territori nei quali non e' attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione e' attiva, e' prorogato al 31 marzo 2014, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, e' incrementato di euro 20 milioni per l'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

((1-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "degli anni 2014, 2015 e 2016" sono inserite le seguenti: ", in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

b) al secondo periodo, le parole: "sono definiti" sono sostituite dalle seguenti: "sono definite" e le parole: "nonche' gli istituti cui sono affidate tali attivita'" sono soppresse)).

2. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "28 febbraio 2014" ((, ovunque ricorrono,)) sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2014".

Art. 20

Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009.

1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, ne' le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilita' interno.

2. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita' dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 ((, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009,)) e nella provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

Art. 20-bis

(( (Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali). ))

((1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "programmazione 2007-2013," sono inserite le seguenti: "una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale e' destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e" e dopo le parole: "dall'anno 2009" sono aggiunte le seguenti: ", individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri")).

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 marzo 2014

Allegato 1

(articolo 10, comma 1)

|================================|==================================| | Provincia | Anno 2014 | |================================|==================================| | AGRIGENTO | 6.309.436 | |--------------------------------|----------------------------------| | ALESSANDRIA | 11.090.439 | |--------------------------------|----------------------------------| | ANCONA | 10.613.324 | |--------------------------------|----------------------------------| | AREZZO | 8.732.333 | |--------------------------------|----------------------------------| | ASCOLI PICENO | 4.929.274 | |--------------------------------|----------------------------------| | ASTI | 5.370.186 | |--------------------------------|----------------------------------| | AVELLINO | 7.962.256 | |--------------------------------|----------------------------------| | BARI | 30.125.857 | |--------------------------------|----------------------------------| | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 7.243.728 | |--------------------------------|----------------------------------| | BELLUNO | 5.160.365 | |--------------------------------|----------------------------------| | BENEVENTO | 6.967.338 | |--------------------------------|----------------------------------| | BERGAMO | 15.187.126 | |--------------------------------|----------------------------------| | BIELLA | 4.764.707 | |--------------------------------|----------------------------------| | BOLOGNA | 20.018.556 | |--------------------------------|----------------------------------| | BRESCIA | 21.228.877 | |--------------------------------|----------------------------------| | BRINDISI | 9.966.073 | |--------------------------------|----------------------------------| | CAGLIARI | 16.619.769 | |--------------------------------|----------------------------------| | CALTANISSETTA | 5.416.452 | |--------------------------------|----------------------------------| | CAMPOBASSO | 8.190.033 | |--------------------------------|----------------------------------| | CARBONIA-IGLESIAS | 3.861.369 | |--------------------------------|----------------------------------| | CASERTA | 17.682.418 | |--------------------------------|----------------------------------| | CATANIA | 26.605.724 | |--------------------------------|----------------------------------| | CATANZARO | 14.005.792 | |--------------------------------|----------------------------------| | CHIETI | 7.757.366 | |--------------------------------|----------------------------------| | COMO | 11.176.134 | |--------------------------------|----------------------------------| | COSENZA | 14.905.603 | |--------------------------------|----------------------------------| | CREMONA | 7.137.419 | |--------------------------------|----------------------------------| | CROTONE | 5.599.452 | |--------------------------------|----------------------------------| | CUNEO | 14.190.484 | |--------------------------------|----------------------------------| | ENNA | 3.312.504 | |--------------------------------|----------------------------------| | FERMO | 2.960.207 | |--------------------------------|----------------------------------| | FERRARA | 5.953.442 | |--------------------------------|----------------------------------| | FIRENZE | 24.018.671 | |--------------------------------|----------------------------------| | FOGGIA | 12.315.090 | |--------------------------------|----------------------------------| | FORLI'-CESENA | 7.460.049 | |--------------------------------|----------------------------------| | FROSINONE | 16.998.042 | |--------------------------------|----------------------------------| | GENOVA | 20.257.707 | |--------------------------------|----------------------------------| | GROSSETO | 6.266.195 | |--------------------------------|----------------------------------| | IMPERIA | 4.904.282 | |--------------------------------|----------------------------------| | ISERNIA | 3.691.583 | |--------------------------------|----------------------------------| | LA SPEZIA | 5.118.081 | |--------------------------------|----------------------------------| | LATINA | 13.346.321 | |--------------------------------|----------------------------------| | LECCE | 15.482.196 | |--------------------------------|----------------------------------| | LECCO | 7.960.884 | |--------------------------------|----------------------------------| | LIVORNO | 7.575.953 | |--------------------------------|----------------------------------| | LODI | 5.363.183 | |--------------------------------|----------------------------------| | LUCCA | 10.780.136 | |--------------------------------|----------------------------------| | MACERATA | 7.163.679 | |--------------------------------|----------------------------------| | MANTOVA | 9.244.508 | |--------------------------------|----------------------------------| | MASSA | 4.919.702 | |--------------------------------|----------------------------------| | MATERA | 4.154.843 | |--------------------------------|----------------------------------| | MEDIO CAMPIDANO | 3.613.485 | |--------------------------------|----------------------------------| | MESSINA | 10.428.821 | |--------------------------------|----------------------------------| | MILANO | 53.848.308 | |--------------------------------|----------------------------------| | MODENA | 11.069.091 | |--------------------------------|----------------------------------| | MONZA E DELLA BRIANZA | 8.799.152 | |--------------------------------|----------------------------------| | NAPOLI | 43.732.934 | |--------------------------------|----------------------------------| | NOVARA | 8.548.660 | |--------------------------------|----------------------------------| | NUORO | 5.241.107 | |--------------------------------|----------------------------------| | OGLIASTRA | 2.433.739 | |--------------------------------|----------------------------------| | OLBIA-TEMPIO | 5.206.277 | |--------------------------------|----------------------------------| | ORISTANO | 5.354.321 | |--------------------------------|----------------------------------| | PADOVA | 14.266.771 | |--------------------------------|----------------------------------| | PALERMO | 25.861.029 | |--------------------------------|----------------------------------| | PARMA | 8.985.546 | |--------------------------------|----------------------------------| | PAVIA | 13.449.267 | |--------------------------------|----------------------------------| | PERUGIA | 12.939.020 | |--------------------------------|----------------------------------| | PESARO E URBINO | 10.785.563 | |--------------------------------|----------------------------------| | PESCARA | 5.946.576 | |--------------------------------|----------------------------------| | PIACENZA | 8.476.195 | |--------------------------------|----------------------------------| | PISA | 12.682.941 | |--------------------------------|----------------------------------| | PISTOIA | 4.742.177 | |--------------------------------|----------------------------------| | POTENZA | 16.020.608 | |--------------------------------|----------------------------------| | PRATO | 6.381.401 | |--------------------------------|----------------------------------| | RAGUSA | 6.071.930 | |--------------------------------|----------------------------------| | RAVENNA | 6.282.730 | |--------------------------------|----------------------------------| | REGGIO CALABRIA | 12.823.780 | |--------------------------------|----------------------------------| | REGGIO EMILIA | 9.927.689 | |--------------------------------|----------------------------------| | RIETI | 6.573.931 | |--------------------------------|----------------------------------| | RIMINI | 6.733.372 | |--------------------------------|----------------------------------| | ROMA | 79.332.441 | |--------------------------------|----------------------------------| | ROVIGO | 4.033.488 | |--------------------------------|----------------------------------| | SALERNO | 28.283.796 | |--------------------------------|----------------------------------| | SASSARI | 9.027.167 | |--------------------------------|----------------------------------| | SAVONA | 6.856.430 | |--------------------------------|----------------------------------| | SIENA | 10.561.909 | |--------------------------------|----------------------------------| | SIRACUSA | 10.452.508 | |--------------------------------|----------------------------------| | SONDRIO | 4.370.112 | |--------------------------------|----------------------------------| | TARANTO | 12.101.354 | |--------------------------------|----------------------------------| | TERAMO | 5.641.401 | |--------------------------------|----------------------------------| | TERNI | 4.749.010 | |--------------------------------|----------------------------------| | TORINO | 39.391.981 | |--------------------------------|----------------------------------| | TRAPANI | 8.055.923 | |--------------------------------|----------------------------------| | TREVISO | 15.246.615 | |--------------------------------|----------------------------------| | VARESE | 15.433.375 | |--------------------------------|----------------------------------| | VENEZIA | 15.941.283 | |--------------------------------|----------------------------------| | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 6.793.328 | |--------------------------------|----------------------------------| | VERCELLI | 6.101.547 | |--------------------------------|----------------------------------| | VERONA | 13.604.320 | |--------------------------------|----------------------------------| | VIBO VALENTIA | 5.139.635 | |--------------------------------|----------------------------------| | VICENZA | 15.008.825 | |--------------------------------|----------------------------------| | VITERBO | 8.581.983 | |================================|==================================|

   

 

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