Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Il trattamento pensionistico per i lavoratori che faranno parte della sesta salvaguardia non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge che conterrà la misura. Kamsin E' quanto prevede l'articolo 2, comma 2 del disegno di legge in materia di deroga ai requisiti pensionistici che attende ora il via libera definitivo del Senato.

In pratica con questa precisazione i 32 mila lavoratori beneficiari del provvedimento perderanno le mensilità di pensione a cui avrebbero avuto diritto in base alla previgenti regole se queste si collocano temporalmente prima della data di entrata in vigore della legge. Un escamotage, peraltro già sperimentato con la quarta e con la quinta salvaguardia, che può costare caro soprattutto nei confronti di quei lavoratori che avrebbero avuto la decorrenza nel 2013 e che si ritroveranno nell'impossibilità di ottenere gli arretrati maturati da tale data in poi.

Ma comunque il provvedimento in materia di salvaguardia può essere salutato positivamente. La nuova normativa che entrerà in vigore ufficialmente entro poche settimane consentirà ad altre 32.100 persone di fruire delle vecchie regole di pensionamento, piu' favorevoli. Nello specifico sono cinque le categorie di lavoratori che ne faranno parte. Eccole:

a)   nel    limite  di   5.500    soggetti, ai lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di accordi governativi o non governativi, stipulati  entro il 31 dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il  30  settembre 2012   e  che   perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi   volontari,  entro   dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo,  i  requisiti di pensionamento previgenti. La norma precisa inoltre che il  versamento volontario potrà  riguardare anche periodi  eccedenti i sei mesi precedenti  la  domanda di  autorizzazione stessa e che tale  versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di  fruizione dell’indennità di  mobilità;

b)   nel   limite  di   12.000 soggetti, ai lavoratori di  cui  all’articolo 1, comma 194, lettere  a)   e   f),   della  legge  147/2013 (lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione),  i quali perfezionano i requisiti   utili a  comportare la  decorrenza  del trattamento  pensionistico, secondo la   disciplina previgente,  entro il quarantottesimo mese successivo alla  data di entrata in  vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);

c)   nel    limite  di   8.800    soggetti, ai lavoratori di  cui  all’articolo 1, comma 194, lettere b),  c)  e  d),  della legge 147/2013 (lavoratori cessati con accordi o in via unilaterale), i quali perfezionano i requisiti   utili a  comportare la  decorrenza  del trattamento  pensionistico, secondo la   disciplina previgente,  entro il quarantottesimo mese successivo alla  data di entrata in  vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);

d)   nel    limite  di   1.800    soggetti, ai lavoratori di  cui  all’articolo 24,  comma 14, lettera e-ter),  del  Dl 201/2011 (lavoratori che nel 2011 hanno fruito dei congedi per assistere parenti in situazione di disabilità),  i quali perfezionano i requisiti   utili a  comportare la  decorrenza  del trattamento  pensionistico, secondo la   disciplina previgente,  entro il quarantottesimo mese successivo alla  data di entrata in  vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);

e)   nel    limite  di   4.000    soggetti, ai lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il   1° gennaio 2007   e  il  31  dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti   utili a  comportare la  decorrenza  del trattamento  pensionistico, secondo la   disciplina previgente,  entro il quarantottesimo mese successivo alla  data di entrata in  vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016).

Zedde

Tempi piu' brevi per la sesta salvaguardia. Le istanze di accesso alla nuova deroga dovranno essere inviate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del disegno di legge che attualmente è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati. Kamsin Le modalità di invio ricalcheranno quelle disposte con il decreto interministeriale 14 Febbraio 2014 (quinta salvaguardia). E' quanto prevede l'articolo 2 del progetto di legge che, quasi certamente, non subirà variazioni nel corso dell'esame del Senato. Insomma gli interessati non dovranno attendere la pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale (il sesto) con un ulteriore allungamento dei tempi ma potranno presentare subito le istanze di accesso alla DTL o all'Inps, non appena avverrà la pubblicazione in GU della legge, sulla base di quanto già previsto in materia di quinta salvaguardia.

L'articolo 2, comma 4 del progetto di legge recita infatti che "ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia (...) da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014". 

In realtà, molto probabilmente, i lavoratori dovranno attendere la pubblicazione di una Circolare del Ministero del Lavoro o un messaggio inps che specifichi le modalità di accesso al regime derogatorio in quanto, alcune categorie di lavoratori, si pensi ad esempio ai soggetti in congedo per assistere un parente disabile o alla nuova fattispecie dei lavoratori a tempo determinato, non erano regolate nel citato decreto interministeriale.

Ad ogni modo si tratta di una importante semplificazione che consentirà di accorciare i tempi soprattutto in vista della pausa estiva.

Zedde

Ieri c'è stato l'atteso via libera della Camera al sesto provvedimento di salvaguardia in favore dei lavoratori esodati. L'emendamento governativo ha ottenuto a tempo di record il disco verde di Montecitorio con 245 voti favorevoli, 80 astenuti (Lega, M5S, Sel), un contrario e ora passa al Senato. Kamsin Si tratta come già anticipato nei giorni scorsi su Pensioni Oggi di un provvedimento "tampone" frutto di un compromesso tra forze politiche che chiedevano una revisione piu' ampia dei regimi derogatori attualmente presenti e il governo che doveva rispettare vincoli di bilancio piuttosto stringenti. La sesta salvaguardia, che ha un costo di circa 2 miliardi di euro, viene coperta con i risparmi conseguiti nell'ambito del secondo e del quarto provvedimento e riducendo i fondi destinati alla cassa integrazione e alla mobilità.

Sostanzialmente il provvedimento (qui il testo del disegno di legge) è passato intatto essendo stati respinti tutti gli emendamenti richiesti dalle opposizioni che premevano per un allargamento della platea. La salvaguardia prevede, sempre che non siano apportate correzioni nel corso dell'esame al Senato, nuovi 8.100 lavoratori salvaguardati e la riassegnazione di 24 mila posizioni avanzate nell'ambito della seconda e della quarta salvaguardia. Un totale pertanto di 32.100 nuovi salvaguardati che potranno contare sull'estensione di un anno dei vincoli temporali per tutti i profili di tutela attualmente esistenti. In particolare viene consentito di maturare la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2016 per alcune tipologie di lavoratori (lavoratori in congedo, autorizzati ai volontari e cessati dal servizio con accordi o con risoluzione unilaterale) e la tutela di una nuova categoria, cioè chi ha concluso un contratto a tempo determinato tra il 2007 e il 2011, non ha più trovato un impiego a tempo indeterminato.

Il plafond numerico per queste categorie è di 1.800 per i lavoratori in congedo per assistere parenti disabili; 12mila per i prosecutori volontari; 4mila per i lavoratori con contratto a tempo determinato; 8.800 i cessati con risoluzione o accordo con il datore.

In favore dei lavoratori in mobilità si prevede poi la tutela di altri 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di pensionamento vigenti al 6 dicembre 2011. Si tratta questo di un intervento importante volto a consentire, per la prima volta, la possibilità di tutela anche di coloro che non sono riusciti a maturare il diritto entro gli stretti tempi della mobilità.

La rimodulazione -  L'intervento, come già evidenziato, più che incrementare in modo consistente i posti disponibili rimodula quelli a disposizione attraverso il taglio di 24mila posizioni contenute nei provvedimenti precedenti. Nel dettaglio vengono eliminati 20mila dei 40mila posti che la seconda salvaguardia aveva previsto per i lavoratori destinati alla mobilità a seguito di accordi siglati in sede governativa entro il 2011 (articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012). Nello specifico l'intervento innova l'articolo citato specificando che la tutela è attivabile in favore dei lavoratori percettori di cassa integrazione guadagni che cessano dall'attività entro il 31 Dicembre 2016 e di coloro che cessano entro il 31 dicembre 2014 i cui nominativi siano stati comunicati al Ministero del lavoro entro il 31.12.2014. Sempre a condizione che tali soggetti maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità.

Inoltre scatta un taglio di 4mila dei 6.500 posti previsti con la quarta salvaguardia per chi è stato licenziato o si è dimesso a seguito di accordi. Qui tuttavia non vengono previste innovazioni normative.

Zedde

Proseguono i lavori in Parlamento sulla sesta salvaguardia. Ieri il provvedimento governativo che prevede l'estensione delle previgenti regole di pensionamento in favore di ulteriori 32.100 persone è stato discusso in Aula alla Camera che già oggi dovrebbe dare il via libera definitivo. Kamsin L'obiettivo del governo è quello di concludere la conversione in legge dell'emendamento entro fine mese per poi concentrarsi sulla legge di stabilità. Quindi i tempi saranno brevi, per questa ragione la proposta passerà senza particolari stravolgimenti o estensioni come invece hanno chiesto alcune forze politiche (in particolare Lega e Sel). Ieri infatti sono state bocciate tutte le proposte correttive e tutti i gruppi, a eccezione di Ncd e Scelta civica, hanno presentato un ordine del giorno che impegna il governo a trovare una soluzione "strutturale" al problema con la prossima legge di Stabilità.

Il testo governativo, lo si ricorda, riscrive il testo della pdl 224 (proposta Damiano), e sposta al 6.1.2016 (dal 6.1.2015 attuale) i termini per il riconoscimento delle tutele aperte in favore degli autorizzati ai volontari; ai lavoratori cessati dal servizio (con accordo o senza accordo con il datore) e i lavoratori in congedo. Inoltre si aggiunge una nuova categoria, quella dei cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato. Le tutele "nette" aggiuntive saranno 8.100, facendo salire il computo totale a 170.230 "esodati" salvaguardati.

Nello specifico l'intervento riarticola i profili di tutela attualmente aperti con riguardo: a) ai lavoratori in mobilità (5.500 soggetti); b) ai prosecutori volontari (12.000 soggetti); c) ai lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi, licenziati individuali (8.800 soggetti);  d) ai lavoratori in congedo per la cura di parenti disabili (1.800 soggetti). Ed estende inoltre la platea dei beneficiari anche ad una nuova categoria: e) i cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato (4mila soggetti).

Intervento che viene attuato, come già detto, attraverso 8.100 nuove posizioni da finanziarie e 24mila già finanziate ma non utilizzate. Si tratta nello specifico di 20mila posizioni derivanti dalla seconda salvaguardia che viene pertanto ridotta da 55mila a 35mila posizioni (con un intervento chirurgico sull'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 che riduce la capienza del contingente da 40mila a 20mila posti) e da 4mila posizioni rese disponibili nella quarta salvaguardia che vede ridursi la capienza del contingente dei cessati unilaterali da 6.500 posizioni a 2.500 (l'intervento opera sull'articolo 11, comma 2 del Dl 102/2013).

I profili di tutela individuati dalle lettere da b) a e) vedono allargarsi il vincolo della decorrenza al 6.1.2016; mentre con riferimento alla lettera a) si prevede la necessità di perfezionare il diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità ovvero entro i 12 mesi dalla scadenza della stessa mediante il versamento dei contributi volontari.

Zedde

 

 

E' stata resa oggi disponibile dall'ufficio Bilancio della Camera dei deputati la relazione tecnica al progetto presentato dal Ministro Poletti in materia di sesta salvaguardia. Kamsin Il documento ufficiale, disponibile in allegato per i lettori, conferma sostanzialmente quanto era stato anticipato nei giorni scorsi su Pensioni Oggi circa l'ampliamento delle deroghe in favore di ulteriori 32.100 unità dei lavoratori che potranno fruire delle regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore del Dl 201/2011.

Si ricorda che la proposta governativa estende (o meglio "riarticola") le esistenti salvaguardie con riguardo: a) ai lavoratori in mobilità (5.500 soggetti); b) ai prosecutori volontari (12.000 soggetti); c) ai lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi, licenziati individuali (8.800 soggetti);  d) ai lavoratori in congedo per la cura di parenti disabili (1.800 soggetti). Ed estende inoltre la platea dei beneficiari anche ad una nuova categoria: e) i cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato (4mila soggetti).

Intervento che viene attuato, come già detto, attraverso 8.100 nuove posizioni da finanziarie e 24mila già finanziate ma non utilizzate. Si tratta nello specifico di 20mila posizioni derivanti dalla seconda salvaguardia che viene pertanto ridotta da 55mila a 35mila posizioni (con un intervento chirurgico sull'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 che riduce la capienza del contingente da 40mila a 20mila posti) e da 4mila posizioni rese disponibili nella quarta salvaguardia che vede ridursi la capienza del contingente dei cessati unilaterali da 6.500 posizioni a 2.500 (l'intervento opera sull'articolo 11, comma 2 del Dl 102/2013). Qui il testo della proposta di legge in materia di sesta salvaguardia.

Si ricorda che i profili di tutela individuati dalle lettere da b) a e) vedono allargarsi il vincolo della decorrenza al 6.1.2016; mentre con riferimento alla lettera a) si prevede la necessità di perfezionare il diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità ovvero entro i 12 mesi dalla scadenza della stessa mediante il versamento dei contributi volontari.  Si ricorda tuttavia che il testo è un emendamento e pertanto potrà essere oggetto di modifiche in sede Parlamentare.

Zedde

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