Esodati, resta il vincolo temporale per la sesta salvaguardia

Lunedì, 07 Luglio 2014

Il trattamento pensionistico per i lavoratori che faranno parte della sesta salvaguardia non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge che conterrà la misura. Kamsin E' quanto prevede l'articolo 2, comma 2 del disegno di legge in materia di deroga ai requisiti pensionistici che attende ora il via libera definitivo del Senato.

In pratica con questa precisazione i 32 mila lavoratori beneficiari del provvedimento perderanno le mensilità di pensione a cui avrebbero avuto diritto in base alla previgenti regole se queste si collocano temporalmente prima della data di entrata in vigore della legge. Un escamotage, peraltro già sperimentato con la quarta e con la quinta salvaguardia, che può costare caro soprattutto nei confronti di quei lavoratori che avrebbero avuto la decorrenza nel 2013 e che si ritroveranno nell'impossibilità di ottenere gli arretrati maturati da tale data in poi.

Ma comunque il provvedimento in materia di salvaguardia può essere salutato positivamente. La nuova normativa che entrerà in vigore ufficialmente entro poche settimane consentirà ad altre 32.100 persone di fruire delle vecchie regole di pensionamento, piu' favorevoli. Nello specifico sono cinque le categorie di lavoratori che ne faranno parte. Eccole:

a)   nel    limite  di   5.500    soggetti, ai lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di accordi governativi o non governativi, stipulati  entro il 31 dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il  30  settembre 2012   e  che   perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi   volontari,  entro   dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo,  i  requisiti di pensionamento previgenti. La norma precisa inoltre che il  versamento volontario potrà  riguardare anche periodi  eccedenti i sei mesi precedenti  la  domanda di  autorizzazione stessa e che tale  versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di  fruizione dell’indennità di  mobilità;

b)   nel   limite  di   12.000 soggetti, ai lavoratori di  cui  all’articolo 1, comma 194, lettere  a)   e   f),   della  legge  147/2013 (lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione),  i quali perfezionano i requisiti   utili a  comportare la  decorrenza  del trattamento  pensionistico, secondo la   disciplina previgente,  entro il quarantottesimo mese successivo alla  data di entrata in  vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);

c)   nel    limite  di   8.800    soggetti, ai lavoratori di  cui  all’articolo 1, comma 194, lettere b),  c)  e  d),  della legge 147/2013 (lavoratori cessati con accordi o in via unilaterale), i quali perfezionano i requisiti   utili a  comportare la  decorrenza  del trattamento  pensionistico, secondo la   disciplina previgente,  entro il quarantottesimo mese successivo alla  data di entrata in  vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);

d)   nel    limite  di   1.800    soggetti, ai lavoratori di  cui  all’articolo 24,  comma 14, lettera e-ter),  del  Dl 201/2011 (lavoratori che nel 2011 hanno fruito dei congedi per assistere parenti in situazione di disabilità),  i quali perfezionano i requisiti   utili a  comportare la  decorrenza  del trattamento  pensionistico, secondo la   disciplina previgente,  entro il quarantottesimo mese successivo alla  data di entrata in  vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);

e)   nel    limite  di   4.000    soggetti, ai lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il   1° gennaio 2007   e  il  31  dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti   utili a  comportare la  decorrenza  del trattamento  pensionistico, secondo la   disciplina previgente,  entro il quarantottesimo mese successivo alla  data di entrata in  vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016).

Zedde

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