Gentilissimi, quali sono le aliquote Imu per gli immobili a partire dal 2012?
Ai sensi dell'art 13, Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il valore e' invece costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110.
L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento ma i comuni con deliberazione del consiglio comunale possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. Ci sono inoltre due ipotesi di riduzione per legge dell'aliquota. In particolare è disposta:
- la riduzione allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale misura di aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. Sulla prima casa spetta inoltre una detrazione pari a 200 euro, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Per i soli anni 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione della suddetta detrazione per un ammontare pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione non può superare l’importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base;
- la riduzione allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.