Ad estinzione di una obbligazione, ho consegnato al beneficiario un assegno circolare, non trasferibile, ricevendo quietanza. Il beneficiario mi ha comunicato lo smarrimento dell'assegno e ha inviato alla mia banca copia della denuncia. Poichè non è possibile effettuare la procedura di ammortamento, la banca pretende da me la sottoscrizione di un nullaosta per la riemissione dell'assegno. Tenendo conto del fatto che le somme sono sempre rimaste nella disponibilità della banca, è corretto tale comportamento? Quali conseguenze ciò può implicare per me? Cosa accade se l'assegno viene successivamente rinvenuto e presentato all'incasso? Damiano da Roma
Come correttamente osservato dal lettore, ove l'assegno circolare rechi la clausola di non trasferibilità, non è possibile - così come avviene anche per l'assegno bancario munito di tale clausola - attivare la procedura di ammortamento del titolo. Nel caso specifico dell'assegno circolare - però - sarà possibile ottenere direttamente il pagamento del titolo entro venti giorni dalla denuncia. Stabilisce infatti l'articolo 86 - ultimo comma - del Regio decreto 1736/1933 (legge sull'assegno) che: «Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di assegno circolare emesso con la clausola "non trasferibile" non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denunzia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denunzia».
Il decorso del termine di venti giorni innanzi citato ha il solo scopo di consentire alla filiale della banca che ha ricevuto la denunzia (che potrebbe non essere la stessa che ha emesso l'assegno) di effettuare gli accertamenti necessari per procedere al pagamento senza rischio e non già a tutela di possibili terzi interessati al pagamento del titolo stesso. Da ciò discende che è il solo prenditore del titolo ad avere diritto e/o legittimazione al pagamento da parte della banca emittente indipendentemente dalla sorte dell'assegno smarrito.
Da ultimo, è bene ricordare che nella denunzia in parola non è necessaria la analitica descrizione del titolo smarrito, risultando sufficiente che la stessa contenga il minimo indispensabile per consentire alla banca emittente di risalire all'identificazione dell'assegno attraverso le verifiche delle proprie annotazioni contabili, sebbene il problema possa comunque essere superato consultando gli estremi risultanti dalla matrice dell'assegno stesso. Poiché la norma nulla dice in proposito, si ritiene che nessun tipo di nullaosta da parte del richiedente l'emissione dell'assegno circolare sia dovuto per il pagamento dell'assegno stesso, che dovrà avvenire - come detto - dopo venti giorni dalla presentazione della denuncia del prenditore.
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