Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono uscito dall'azienda il 30.12.2011 con 2010 settimane di contributi a seguito di un esodo incentivatoi firmato il 28.19.11. Ho richiesto autorizzazione e stò versando i Contributi Volontari per raggiungere i 40 anni/2080 settimane il 4 maggio 2013. Sono un esodato che,  si potrà considerare salvaguardato con il nuovo decreto sui 55.000 esodati citati nella Spending revew?
 

L'articolo 22 del Dl 95/2012 convertito con la legge numero 135 del 7 Agosto 2012 ha esteso il beneficio del mantenimento delle previgenti regole di pensionamento e di decorrenza per un numero ulteriore pari a 55mila lavoratori. Si attende entro il 6 Ottobre 2012 la pubblicazione di un nuovo decreto interministeriale che regoli le modalità di fruizione di questa nuova disposizione per i lavoratori in esame.

In definitiva a seguito di queste recenti modifiche risultano in possesso dei requisiti per essere ricompresi nella salvaguardia i lavoratori autorizzati ai volontari in data antecedente al 4 Dicembre 2011 che abbiano: a) almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6 Dicembre 2011; b) che non siano stati rioccupati successivamente al conseguimento dell'autorizzazione al versamento dei volontari; c) che maturino la decorrenza  del trattamento alla pensione (comprensiva dunque delle finestre mobili), secondo le vecchie regole, entro il 6 Dicembre 2014 (cioè entro 36 mesi dall'entrata in vigore del Dl 201/2011).

In generale maturano la decorrenza entro il 6 Dicembre 2014 quei lavoratori che perfezionavano i seguenti requisiti per la pensione (articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 convertito con Legge numero 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni).

- quotisti dipendenti: entro novembre 2013 (slittamento 12 mesi);

- quotisti autonomi: entro maggio 2013 (slittamento 18 mesi);

- quarantisti dipendenti: entro settembre 2013 (slittamento 14 mesi);

- quarantisti autonomi: entro marzo 2013 (slittamento 20 mesi).

 

 

Sono un ex Intesa Sanpaolo in esodo dal 1/1/2009 con assegno fino al 30/9/2013 che per effetto della Tremonti dovrebbe andare in pensione, se le mie interpretazioni fossero corrette, il 1/10/2014.
Il periodo intercorrente tra la cessazione dell'assegno e l'inizio del trattamento pensionistico risulterebbe quindi scoperto. Ho ricevuto la lettera dell'INPS che mi colloca tra i "potenziali salvaguardati". E qui viene il quesito: essere salvaguardato significa beneficiare unicamente della possibilità di andare in pensione con le regole Tremonti o anche di percepire un trattamento economico per il periodo ponte tra le due scadenze?

 

L'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 consente al governo di varare provvedimenti per “coprire” le mensilità intercorrenti tra le originarie finestre d'uscita e quelle nuove (le cd. "finestre mobili") con oneri a carico del Fondo di Solidarieta' per la Formazione e l'Occupazione.

In attuazione di questa disposizione l'esecutivo ha quindi promulgato un primo decreto,  il Decreto ministeriale numero 63655 del 5 Gennaio 2012 che ha individuato su base annuale il numero dei lavoratori che avrebbero potenzialmente diritto al beneficio (cfr la tabella allegata al citato decreto). Il provvedimento ha tuttavia offerto la tutela solo in favore dei lavoratori che avrebbero maturato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31.12.2011. Si tratta di un numero esiguo pari a 677 lavoratori. Per gli altri si attende l'adozione di successivi provvedimenti.

Al momento attuale la circostanza di essere un lavoratore salvaguardato e, quindi di fare salve le previgenti regole di pensionamento e di decorrenza, non dovrebbe essere di ostacolo al conseguimento della proroga.

 

 

Sono un lavoratore del settore credito che ha ricevuto la lettera di salvaguardia dall'Inps ma non riesco ancora a capire quando andrò in pensione. Dal 01/04/2009 sono in esodo e raggiungo i 40 anni di contributi nel Maggio di quest'anno. Credevo di andare in pensione nel Giugno 2014 ma i patronati mi dicono che ci sono ancora altri due mesi di potenziale attesa. Quanto c'è di vero? Fausto da Verona

Si condivide quanto affermato dai patronati. Il comma 22 ter, dell'articolo 18, della legge n. 111 del 2011 ha aggiunto, al comma 2, dell'articolo 12, della legge n. 122 del 2010, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio 2014".

Conseguentemente, i lavoratori destinatari della c.d. "salvaguardia", i quali maturano, nell'anno 2012, il requisito contributivo di 40 anni per il diritto al pensionamento, indipendentemente dall'età, potranno accedere alla pensione con il posticipo di 1 mese rispetto a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, prima parte, della legge n. 122 del 2010 (circolare n. 126 del 2010; msg. n. 016032 del 5 agosto 2011). Il posticipo di che trattasi sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti dall'anno 2014.

La pensione decorrerà quindi  dal mese di Agosto del 2014 stante l'applicazione di una finestra mobile di 14 mensilità.

Ricordo tuttavia che il comma 22 quater del citato articolo 18 ha disposto, altresì, che detto posticipo delle decorrenze non trova applicazione, nel limite numerico di 5.000 unità, ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito indicate, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilità' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del citato decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Inoltre, il comma 22-quinquies del citato articolo 18 ha disposto altresì che l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui sopra che intendono avvalersi della salvaguardia dal posticipo delle decorrenze. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.


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Vorrei conoscere se il decreto che estende il numero dei salvaguardati è stato pubblicato e cosa cambia rispetto al primo gruppo di salvaguardati nelle modalità di accesso alla salvaguardia. Francesco da Mantova

La situazione per i nuovi salvaguardati (55mila) è in corso di definizione. L'articolo 22 del Decreto Legge numero 95 del 6 Luglio 2012 è stato attualmente convertito dalle camere con legge numero 135 del 7 Agosto 2012.

Entro il 6 Ottobre 2012 (60 giorni dalla conversione in legge del predetto decreto) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministero dell'Economia dovrà adottare un nuovo decreto (del tutto analogo a quello firmato lo scorso 1° Giugno) che fissi le modalità di fruizione della salvaguardia ai nuovi 55mila lavoratori.


I 55mila salvaguardati di cui all'articolo 22 del Decreto legge numero 95 del 6 Luglio 2012 convertito dalla legge numero 135 del 7 Agosto 2012

Questo il testo dell'articolo 22 del citato decreto:

"1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i presupposi e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

 
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;
 
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta';
 
c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonche' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20l, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
 
d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
 
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1."
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