Sono un ex Intesa Sanpaolo in esodo dal 1/1/2009 con assegno fino al 30/9/2013 che per effetto della Tremonti dovrebbe andare in pensione, se le mie interpretazioni fossero corrette, il 1/10/2014.
Il periodo intercorrente tra la cessazione dell'assegno e l'inizio del trattamento pensionistico risulterebbe quindi scoperto. Ho ricevuto la lettera dell'INPS che mi colloca tra i "potenziali salvaguardati". E qui viene il quesito: essere salvaguardato significa beneficiare unicamente della possibilità di andare in pensione con le regole Tremonti o anche di percepire un trattamento economico per il periodo ponte tra le due scadenze?
L'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 consente al governo di varare provvedimenti per “coprire” le mensilità intercorrenti tra le originarie finestre d'uscita e quelle nuove (le cd. "finestre mobili") con oneri a carico del Fondo di Solidarieta' per la Formazione e l'Occupazione.
In attuazione di questa disposizione l'esecutivo ha quindi promulgato un primo decreto, il Decreto ministeriale numero 63655 del 5 Gennaio 2012 che ha individuato su base annuale il numero dei lavoratori che avrebbero potenzialmente diritto al beneficio (cfr la tabella allegata al citato decreto). Il provvedimento ha tuttavia offerto la tutela solo in favore dei lavoratori che avrebbero maturato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31.12.2011. Si tratta di un numero esiguo pari a 677 lavoratori. Per gli altri si attende l'adozione di successivi provvedimenti.
Al momento attuale la circostanza di essere un lavoratore salvaguardato e, quindi di fare salve le previgenti regole di pensionamento e di decorrenza, non dovrebbe essere di ostacolo al conseguimento della proroga.